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Sentenza

Sentenza del 25/01/2022 n. 338 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Notificazioni - Cartella esattoriale - Prova dell'avvenuta notifica - Onere probatorio a carico dell'Ufficio - Individuazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

il ricorrente impugna la cartella esattoriale contestando la validità della notifica; la questione centrale è quale sia l'onere probatorio a carico dell'Ufficio per dimostrare l'avvenuta perfezione del procedimento notificatorio della cartella esattoriale, anche quando la notifica sia effettuata a mezzo posta

La decisione

la Corte ha affermato che, ai fini della prova del perfezionamento della notifica della cartella esattoriale, non è necessaria la produzione dell'originale o di copia autenticata della cartella. È sufficiente che l'Ufficio produca la matrice o copia della cartella accompagnata dalla relazione di notifica. Nel caso di notifica a mezzo posta, l'Agente della riscossione, in caso di contestazione, è tenuto a produrre la ricevuta di ritorno della raccomandata (con l'indicazione del numero della cartella notificata) sottoscritta dal destinatario e l'estratto di ruolo relativo alla pretesa impositiva, dato che la cartella è sostanzialmente la stampa del ruolo in unico originale notificato alla parte. Pertanto l'onere probatorio grava sull'Ufficio, ma può considerarsi assolto con la documentazione sopra indicata senza necessità di esibire l'originale della cartella

Norme richiamate

  • d.P.R. 602/2003

    regolamenta le modalità di formazione e notificazione del ruolo/cartella; interpretata nel senso che la riproduzione della parte di ruolo relativa alla pretesa impone la sufficienza dell'estratto di ruolo insieme alla documentazione di notifica

  • d.l. 223/2006

    richiamato in relazione alle modifiche procedurali e alla disciplina del servizio di riscossione, confermando l'efficacia probatoria della documentazione resa disponibile dall'Agente della riscossione

  • c.p.c.

    norma sulle copie e riproduzioni probatorie: consente che la prova documentale possa essere fornita anche con copie e riproduzioni, ove ammesse, senza che la mancata produzione dell'originale sia sempre decisiva

  • Cass. n. 15784/17

    giurisprudenza di riferimento che conferma la sufficienza della matrice/copia e della relazione di notifica per provare l'avvenuta notifica della cartella

  • Cass. n. 3452/16

    ulteriore pronuncia che precisa l'onere probatorio dell'Ufficio e l'ammissibilità dell'estratto di ruolo come riproduzione della pretesa

  • Cass. n. 2790/16

    conferma orientamento giurisprudenziale sulla documentazione necessaria per provare la notifica della cartella

  • Cass. n. 15001/16

    ribadisce che l'originale della cartella non è indispensabile se l'Ufficio produce la matrice/copia e la relazione di notifica

  • Cass. n. 12888/15

    precisa aspetti relativi alla notifica a mezzo posta e alla prova costituita dalla ricevuta di ritorno sottoscritta

  • Cass. n. 24235/15

    ulteriore conferma che l'estratto di ruolo e la ricevuta di ritorno integri la prova dell'avvenuta notifica

Massime di principio

  • Onere probatorio: in caso di contestazione della notifica della cartella, grava sull'Ufficio l'onere di provare l'avvenuta notifica; tuttavia l'onere può essere assolto con documentazione non necessariamente originale
  • Documenti sufficienti: la matrice o la copia della cartella insieme alla relazione di notifica sono sufficienti a dimostrare la notifica; l'originale della cartella non è richiesto
  • Notifica per posta: per le notifiche a mezzo raccomandata il documento chiave è la ricevuta di ritorno firmata dal destinatario con indicazione del numero della cartella, integrata dall'estratto di ruolo che riproduce la pretesa impositiva
  • Strategia per l'Amministrazione: conservare e produrre matrice/copia, relazione di notifica, ricevuta di ritorno con numero della cartella e l'estratto di ruolo per far valere la notifica in giudizio
  • Strategia per il contribuente: contestare la notifica solo se l'Ufficio non è in grado di esibire la ricevuta di ritorno correttamente compilata, la relazione di notifica o l'estratto di ruolo pertinente; verificare incongruenze tra date, numeri di cartella e sottoscrizioni
  • Limiti della prova: l'assenza dell'originale non inficia automaticamente la contestazione, ma la mancanza dei documenti sopra indicati può determinare l'accoglimento della doglianza del contribuente
  • Prassi consigliata: sia l'Amministrazione sia il contribuente dovrebbero documentare e conservare chiaramente tutte le comunicazioni e ricevute relative alla notifica per evitare contestazioni giudiziarie

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