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Sentenza

Sentenza n. 188/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale Ordinario di Pesaro, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 187/2024 (R.G. Lav. n. 223/2023), passata in giudicato; per la condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia emananda, ad adeguarsi al contenuto della sentenza ottemperanda; per la nomina, in ogni caso, di un Commissario ad acta e per la fissazione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., di una somma di denaro, da quantificarsi nella misura stimata opportuna per ogni giorno di ritardo, che il Ministero dell'Istruzione e del Merito sarà tenuto a corrispondere al ricorrente per l'eventuale ritardo nell'esecuzione della presente decisione, a decorrere dalla scadenza del termine assegnato;

Giustizia amministrativa202500818

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Pesaro, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato, regolarmente notificata all'Amministrazione, lamentando il mancato pagamento delle somme liquidate per gli anni scolastici riconosciuti nel titolo giudiziale. Ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione entro trenta giorni, la nomina di un Commissario ad acta e la fissazione di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del giudizio di ottemperanza, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza al giudicato e ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro trenta giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale perdurante inerzia ha nominato Commissario ad acta il dirigente della Direzione generale ministeriale indicata in motivazione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi centoventi giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Ha invece respinto la richiesta di astreinte ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., ritenendo sufficiente, quale misura acceleratoria, la nomina del Commissario e non ravvisando particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di fissare, su richiesta, una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la richiesta è stata respinta perché la nomina del Commissario ad acta è stata ritenuta misura acceleratoria sufficiente.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669

    Il decorso del termine dilatorio dalla notificazione del titolo giudiziale all'Amministrazione costituisce presupposto di procedibilità dell'azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    È la disposizione posta a fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudice del lavoro nel titolo oggetto di ottemperanza.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui quella sulla distrazione delle spese a favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza avverso una pubblica amministrazione è procedibile quando, dopo la notificazione del titolo giudiziale all'Amministrazione, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 prima della proposizione del ricorso.
  • La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosce un credito pecuniario nei confronti della pubblica amministrazione giustifica l'accertamento dell'inottemperanza e la condanna dell'Amministrazione all'integrale esecuzione del titolo, salvo l'importo eventualmente già corrisposto.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un Commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'Amministrazione.
  • La nomina del Commissario ad acta può essere ritenuta misura acceleratoria sufficiente a garantire l'esecuzione del giudicato, sicché l'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negata quando non emergano particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento.
  • L'Amministrazione che non contesta l'inadempimento al momento della proposizione del giudizio di ottemperanza può essere condannata alle spese del relativo giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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