Sentenza n. 886/2026 - Catania, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 142/2025, reso dal Tribunale ordinario di Siracusa, sez. lavoro, nel procedimento n. 4966/2024 RG, dichiarato definitivamente esecutivo con decreto del 26/03/2025, attestato conforme all’originale in data 26/03/2025 ai sensi dell’art. 196-octies disp. att. cpc e per gli effetti dell’art. 475 cpc e così notificato in data 26/03/2025 al domicilio digitale indicato dal Ministero per l’esecuzione delle sentenze relative alla tematica “carta docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del giudice ordinario che aveva ordinato l’attribuzione della carta elettronica del docente per € 500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 142/2025 del Tribunale ordinario di Siracusa, sezione lavoro, divenuto definitivamente esecutivo e passato in giudicato, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi € 500,00. Ha dedotto il persistente inadempimento ministeriale, nonché il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento degli interessi legali a titolo di astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, pur ritualmente evocato, non si è costituito e non ha provato l’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha riconosciuto l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza, poiché il titolo da eseguire era una decisione del giudice ordinario passata in giudicato, rientrante tra i provvedimenti eseguibili ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha ritenuto rispettati il termine decennale per la proposizione dell’azione, il termine processuale di deposito e gli adempimenti di notificazione previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito, in assenza di contestazioni ministeriali e di prova del pagamento, ha affermato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al titolo, ordinando l’adempimento entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha respinto la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo non imputabile il ritardo, in considerazione dell’improvviso e ingente contenzioso sulla questione e della conseguente incidenza sulle capacità organizzative del Ministero. Ha nominato sin d’ora, per l’eventuale persistente inottemperanza, quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione. Il commissario opera senza compenso, trattandosi di dirigente del medesimo Ministero e di attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 300,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato ove versato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Prevede il termine decennale per la proposizione dell’azione di ottemperanza, ritenuto rispettato dal TAR.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva del giudicato in caso di persistente inadempimento.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta per l’incidenza dell’ingente contenzioso sulle capacità organizzative dell’amministrazione.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Disciplina il termine per il deposito del ricorso nei giudizi camerali indicati dalla disposizione, ritenuto rispettato.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Richiede, ai fini dell’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, la notificazione del titolo esecutivo; il TAR ha ritenuto documentato tale adempimento.
art. 2697 c.c.
I fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto devono essere provati da chi ha interesse a farli valere; pertanto, spettava al Ministero provare l’eventuale pagamento o altro fatto impeditivo dell’esecuzione.
art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, è stata ritenuta applicabile analogicamente anche ad altre condanne pecuniarie quando il commissario è un dirigente dell’amministrazione debitrice.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di un decreto ingiuntivo del giudice ordinario passato in giudicato e definitivamente esecutivo, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Quando l’amministrazione debitrice non contesta il titolo giudiziale e non prova l’avvenuto adempimento, l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito grava sull’amministrazione stessa, ai sensi dell’art. 2697 c.c.
- In presenza di un persistente inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta, subordinando l’intervento sostitutivo alla scadenza infruttuosa del termine assegnato.
- La condanna al pagamento di una somma per ogni ritardo nell’esecuzione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando il ritardo sia ricondotto a circostanze organizzative eccezionali e non imputabili, quali un improvviso e ingente contenzioso sulla medesima questione.
- Il dirigente dell’amministrazione debitrice nominato commissario ad acta per l’esecuzione di una condanna pecuniaria non ha diritto a un compenso ulteriore quando l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale soluzione può essere estesa analogicamente oltre l’ambito dei giudizi regolati dalla legge Pinto.
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