Cassazione Penale, Sentenza n. 26802/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Pantè è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.). Nel ricorso deduceva tre motivi: 1) insufficiente gravità indiziaria per la partecipazione mafiosa, sostenendo che la sua attività di procacciamento commesse e la gestione apparente dell'impresa del figlio fossero riconducibili a rapporti personali con il capoclan Mariano Foti e che i proventi sarebbero andati esclusivamente a quest'ultimo; 2) carenza di indizi circa la provenienza illecita delle risorse e quindi insufficiente prova del trasferimento fraudolento di valori, essendosi limitato a contrarre un finanziamento per adeguare l'impresa del figlio; 3) mancata attualità delle esigenze cautelari e assenza di pericolo di reiterazione, anche alla luce delle modifiche normative sul superbonus e sul blocco delle cessioni dei crediti d'imposta.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: la motivazione dell'ordinanza impugnata non dimostrava in modo adeguato un contributo concreto, stabile e causale del ricorrente alla conservazione o rafforzamento del sodalizio mafioso. La sentenza richiama la giurisprudenza sulla necessità di dimostrare una inserzione stabile e una consapevole condivisione del programma mafioso, elementi non adeguatamente provati nel caso. Il secondo motivo (trasferimento fraudolento di valori) è stato invece ritenuto infondato: dagli indizi emergeva l'attribuzione fittizia della titolarità dell'impresa al figlio e la consapevolezza del ricorrente circa la gestione reale riconducibile a Foti, idonea ad integrare il reato di intestazione fittizia ai fini dell'elusione di misure patrimoniali. In conclusione la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale del riesame per una nuova valutazione conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La Corte sottolinea che per il reato di partecipazione mafiosa non è sufficiente la mera contiguità o rapporti di vicinanza con soggetti mafiosi: occorre dimostrare un'inserzione stabile e organica nell'organizzazione e un contributo concreto, causale e funzionale al sodalizio (condivisione consapevole del programma criminoso).
art. 416-bis.1 cod. pen.
Richiamata in relazione alle aggravazioni contestate: la Corte richiede prova distinta e specifica degli elementi integrativi dell'aggravante, nel quadro dell'accertamento della partecipazione mafiosa.
art. 512-bis cod. pen.
La norma sul trasferimento fraudolento di valori è interpretata in senso ampio: l'intestazione fittizia o l'attribuzione apparente di titolarità integra il reato anche se non seguono schemi civilistici rigorosi; è sufficiente la creazione di una fittizia apparenza di signoria finalizzata ad eludere misure di prevenzione o a favorire reati patrimoniali. Per l'intestatario fittizio è sufficiente la consapevolezza del dolo specifico altrui.
artt. 273, 274, 275 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla prova dell'attualità delle esigenze cautelari: la Corte evidenzia la necessità di motivare adeguatamente il pericolo di fuga, di inquinamento probatorio o di reiterazione, valutando il decorso del tempo e gli elementi di pericolosità attuale.
legge 23 maggio 2024, n. 67 e d.l. 29 marzo 2024, n. 39
Norme richiamate dalla difesa (e valutate dal giudice) concernenti il blocco delle cessioni dei crediti d'imposta legati ai bonus edilizi; la Corte prende atto che tali modifiche normative possono ridurre le opportunità operative del meccanismo fraudolento, ma non escludono per se stesse la possibilità di misure cautelari se persistono concreti indizi e esigenze cautelari.
Massime di principio
- La mera vicinanza o 'contiguità compiacente' con soggetti mafiosi non basta: per configurare la partecipazione all'associazione mafiosa (§ 416-bis c.p.) occorre dimostrare un'inserimento stabile e un contributo concreto e causale all'attività del sodalizio, oltre alla consapevolezza di perseguire fini comuni criminosi.
- L'utilizzo di un'attività lecita (es. impresa edilizia) per finalità illecite non impone automaticamente l'inquadramento come associato mafioso; bisogna accertare la destinazione effettiva dei proventi alla 'cassa comune' del clan o la consapevole messa a disposizione dell'organizzazione.
- Il reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) è caratterizzato da ampia portata: è sufficiente che vi sia un'attribuzione fittizia di disponibilità finalizzata ad eludere misure patrimoniali o a favorire reati patrimoniali; non è necessario che l'intestatario formale sia animato dal dolo specifico dell'interponente.
- Nella valutazione della custodia cautelare è essenziale motivare l'attualità delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio o di reiterazione) con elementi concreti e aggiornati: la mera riferibilità di condotte a un periodo passato richiede un'analisi sul comportamento successivo e sulle condizioni attuali.
- In caso di impiego di un soggetto come 'prestanome', occorre documentare la consapevolezza e la partecipazione alla manovra di occultamento: il giudice deve spiegare come gli elementi indiziari dimostrino la finalità evasiva o di agevolazione criminale.
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