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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35736/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondata la doglianza sul ne bis in idem. Ha quindi confermato gli effetti della sentenza di appello, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado per omesso versamento di contributi, deducendo un solo motivo: la violazione del principio del ne bis in idem ex art. 649 c.p.p. Sosteneva che sul medesimo fatto esistesse un precedente giudicato ostativo. La Corte di cassazione rileva però che la censura riproponeva un tema già esaminato e disatteso dai giudici di merito, i quali avevano accertato, tramite acquisizione del fascicolo di altro procedimento, che il precedente giudicato riguardava fatti diversi, cioè omessi versamenti relativi a mensilità e annualità differenti.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1 bis, d.l. n. 463 del 1983

    norma incriminatrice posta a base della condanna per l'omesso versamento contestato

  • art. 649 c.p.p.

    invocato dalla difesa quale divieto di un secondo giudizio sul medesimo fatto; la Corte ritiene tuttavia che il precedente giudicato riguardasse fatti diversi, sicché la preclusione non operava

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità

Massime di principio

  • La deduzione del ne bis in idem è infondata quando il precedente giudicato riguarda fatti storicamente diversi, anche se omogenei per tipologia di condotta o per norma violata.
  • L'accertamento sulla diversità del fatto oggetto del precedente giudicato, se fondato sull'esame del fascicolo del diverso procedimento, costituisce valutazione di merito non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
  • Il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza efficacemente confrontarsi con la motivazione impugnata, è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende, salvo che ricorrano cause di esonero non emerse nel caso di specie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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