Sentenza n. 467/2026 - Torino, Sezione 3
quanto al ricorso n. 2926 del 2025: Ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Ivrea, Sezione Lavoro, n. 178/2025 pubblicata il 17/04/2025 e notificata in forma esecutiva in data 06/05/2025 al MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO - USR PIEMONTE – in persona del suo legale rappresentante pro tempore, avverso la quale non è stato proposto nei termini ricorso in appello, con conseguente passaggio in giudicato della stessa, con la quale il Tribunale Ordinario di Ivrea, Sezione Lavoro, condannava il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente dell’importo complessivo di € 2.500,00, maggiorato di interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1, comma 121, della L. 107/2015.. quanto al ricorso n. 3230 del 2025: Ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n. 1323/2025 pubblicata il 27/05/2025 e notificata in forma esecutiva in data 28/05/2025, avverso la quale non è stato proposto nei termini ricorso in appello, con conseguente passaggio in giudicato della stessa, con la quale il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, condannava il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, a mettere a disposizione del ricorrente, per il tramite della carta elettronica del docente, la somma complessiva di € 1.000,00 (relativa agli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025), oltre interessi dal dovuto al saldo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza del Ministero a sentenze passate in giudicato del Tribunale ordinario che disponevano l'accredito di somme sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
Due docenti hanno proposto separati ricorsi per ottenere l'esecuzione di altrettante sentenze del Tribunale ordinario, passate in giudicato, con le quali il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a mettere a disposizione, tramite la Carta elettronica del docente, rispettivamente € 2.500,00 oltre interessi legali ed € 1.000,00 oltre interessi legali. Le sentenze erano state notificate in forma esecutiva al Ministero e, alla data di proposizione dei ricorsi, era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa esecuzione dei giudicati. I ricorrenti hanno quindi chiesto l'ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha riunito i ricorsi ai soli fini della trattazione e della redazione della decisione, precisando che la riunione non incide sull'autonomia delle singole decisioni. Ha accolto entrambe le domande di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali: le sentenze azionate erano copie conformi all'originale ai fini dell'art. 475 c.p.c., erano state ritualmente notificate al Ministero e il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 era decorso senza adempimento. Ha ordinato al Ministero di eseguire i giudicati e di accreditare le somme dovute tramite la Carta elettronica del docente entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inottemperanza; il commissario dovrà provvedere entro gli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inadempimento, a spese dell'amministrazione. Ha imposto ai ricorrenti di comunicare il codice fiscale al commissario entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Ha inoltre applicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla notificazione della sentenza e fino all'adempimento spontaneo oppure, in caso di persistente inadempimento, fino all'efficacia della nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato, per ciascun ricorso, al pagamento di € 800,00 per compensi professionali, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per i possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, su richiesta, una somma dovuta dall'amministrazione per ogni ulteriore violazione o inosservanza del giudicato o per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
art. 14 co. 1 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione costituisce presupposto per la proposizione dell'azione di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 475 c.p.c.
La produzione della sentenza in copia attestata conforme all'originale consente di azionarla ai fini esecutivi.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
art. 1, comma 121, della L. 107/2015
Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, attraverso la quale devono essere rese disponibili le somme riconosciute dai giudicati.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato sia stato ritualmente notificato all'amministrazione soccombente, sia decorso inutilmente il termine previsto per l'adempimento e l'amministrazione non abbia dato esecuzione al comando giudiziale.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a operare in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme oggetto del giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo o all'effettiva operatività del commissario ad acta.
- La riunione di ricorsi con oggetto omogeneo può essere disposta per ragioni organizzative e di economia processuale senza alterare l'autonomia delle singole decisioni e senza incidere sulla liquidazione delle spese riferita a ciascun giudizio.
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