Cassazione Penale, Sentenza n. 12733/2022 del 05/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. Casile era indagato per associazione a delinquere finalizzata a frodare IVA e accise nel settore dei prodotti petroliferi (con ruolo apicale quale rappresentante legale e socio di Italpetroli) e per autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari (rischio di inquinamento probatorio e pericolo di reiterazione), lamentando in particolare la mancata considerazione degli interrogatori di garanzia e contestando l'esistenza del vincolo associativo e del dolo specifico; chiedeva in subordine la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché reiterativo e privo della specificità richiesta: la difesa non ha indicato punti precisi degli interrogatori o elementi di fatto e di diritto capaci di contrastare le congrue motivazioni del Tribunale del riesame. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione che ha evidenziato gravi indizi (triangolazione con "missing traders", fatture con IVA evasa, trasferimenti su conti esteri, uso di SIM dedicate) e le esigenze cautelari ai sensi dell'art. 274 lett. a) e c) c.p.p. (rischio di inquinamento probatorio e pericolo di reiterazione). Ha altresì rigettato la censura riguardante il diniego degli arresti domiciliari. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Fondamento procedurale per il riesame della misura cautelare; indica il rimedio esperito dal ricorrente contro l'ordinanza del GIP.
art. 648 ter.1 cod. pen.
Norma sull'autoriciclaggio applicata agli addebiti relativi all'impiego e al trasferimento dei proventi illeciti; la Corte ha ritenuto che le indagini offrivano elementi indiziari utili a sostenere tale contestazione nel quadro cautelare.
art. 274 lett. a) e c) cod. proc. pen.
Criteri per la custodia cautelare: lett. a) rischio di inquinamento probatorio e lett. c) pericolo di reiterazione. La Corte ha ritenuto che fossero concretamente attuali e dettagliatamente motivate dal Tribunale del riesame (conti esteri non identificati, documentazione costruita ad arte, SIM dedicate, ruolo centrale dell'indagato).
art. 8 lett. c DPR n. 633/1972
Richiamata in relazione alle "dichiarazioni di intento" utilizzate fraudolentemente dalle società cartiere per acquistare prodotti in sospensione d'imposta; la Corte ha descritto l'abuso di tale istituto nella triangolazione fiscale.
art. 294 cod. proc. pen.
Norma sugli interrogatori di garanzia dei coindagati. La Corte osserva che la difesa non ha specificato quali parti di tali interrogatori avrebbero dovuto modificare la valutazione del giudice di merito, rendendo inammissibili le censure generiche.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali e all'obolo alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato; applicata per la condanna pecuniaria di Euro 3.000.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione per la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario qualora la decisione non comporti la rimessione in libertà; eseguita dalla Corte.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in ordine all'assenza di esenzioni dalla responsabilità per l'inammissibilità: la Corte ha ritenuto non sussistenti motivi di esenzione e ha quindi confermato la condanna alle spese e all'ammenda.
art. 23 n.1 ter L. 8-8-95 n. 332
Richiamata per la trasmissione di copia del provvedimento secondo le formalità previste; utilizzata a fini di comunicazione ai soggetti interessati.
Massime di principio
- Per la cassazione contro provvedimenti cautelari è necessario indicare in modo specifico e puntuale le ragioni e i punti di fatto e di diritto (es. passi degli interrogatori, singole intercettazioni) che si assume possano influire sulla valutazione del giudice di merito; censure generiche sono inammissibili.
- La gravità indiziaria e le esigenze cautelari (rischio di inquinamento probatorio e pericolo di reiterazione) possono essere ritenute attuali e concrete anche in presenza di un complesso sistema economico-fiscale fraudolento, se emergono elementi quali conti esteri non chiariti, uso di SIM dedicate, documentazione costruita ad arte e ruolo apicale dell'indagato.
- La mera richiesta di misura meno afflittiva (arresti domiciliari) senza dimostrare concretamente la sua adeguatezza rispetto alla portata e all'operatività dell'organizzazione è di scarso rilievo; il giudice valuta proporzionalità e idoneità del vincolo alla luce della concreta capacità dell'indagato di ostacolare le indagini o di reiterare reati.
- In procedimenti per frode fiscale con soggetti 'missing trader' e triangolazioni commerciali, la documentazione contabile, le intercettazioni e l'analisi dei flussi finanziari (anche esteri) sono elementi decisivi per fondare esigenze cautelari.
- La Corte di legittimità non riesamina i fatti in modo esteso: può rigettare ricorsi che ripropongono in cassazione questioni già valorizzate e motivate dal giudice di merito senza specifici nuovi profili di diritto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza giustificazione valida, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una somma a titolo di ammenda, salvo provare una valida causa di esenzione.
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