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Sentenza

Sentenza n. 402/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento - della determina del Direttore Generale di AGER n.11 del 10/01/2024 di determinazione delle tariffe per l’impianto CSS di Cavallino (LE) per gli anni 2022/2023; - della determina del Direttore Generale di AGER n.13 del 10/01/2024di determinazione delle tariffe per l’impianto di selezione e biostabilizzazione di Poggiardo (LE) per gli anni 2022/2023; - della determina del Direttore Generale di AGER n.14 del 10/01/2024di determinazione delle tariffe per l’impianto di selezione e biostabilizzazione con discarica di soccorso di Ugento (LE) per gli anni 2022/2023; - della nota del Presidente di AGER Puglia prot.n.5354 del 2/08/2023 avente ad oggetto “adeguamento tariffa al cancello impianti di trattamento”; - della delibera di Giunta regionale n.2251 del 29/12/2021 di individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi” ai sensi della deliberazione ARERA n.363/2021, nella aprte in cui affida ad AGER “le attività e gli adempimenti di cui agli artt.nn.6,7,8,9 della deliberazione n.363/2021 di ARERA”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto e/o non notificato.

Giustizia amministrativa202401135

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determine AGER nn. 11, 13 e 14 del 10 gennaio 2024 di aggiornamento delle tariffe di conferimento dei rifiuti negli impianti di Cavallino, Poggiardo e Ugento per gli anni 2022 e 2023, nonché atti presupposti e connessi

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente d’ambito)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I Comuni hanno contestato l’incremento, ritenuto superiore al 50%, delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento dei rifiuti. Hanno dedotto: l’erronea applicazione dell’indice ISTAT dei prezzi dei prodotti industriali anziché dell’indice FOI o dell’indice specifico relativo alle attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; l’erronea applicazione della variazione ISTAT sulla tariffa già incrementata da precedenti aggiornamenti anziché sulla tariffa originaria; la violazione dei principi e dei metodi tariffari ARERA, per mancata verifica del miglioramento del servizio o della necessità dell’aumento ai fini della copertura dei costi efficienti; l’incompetenza di AGER, ritenendo competente esclusivamente ARERA; la violazione della legge regionale pugliese n. 24/2012 per mancato coinvolgimento del Comitato dei delegati; in subordine, l’illegittimità costituzionale della disciplina regionale, ove interpretata nel senso di attribuire ad AGER e al suo Direttore generale la competenza esclusiva sull’aggiornamento tariffario, per contrasto con gli artt. 118, comma 1, e 117, comma 2, lettera s), Cost.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso limitatamente al Comune di Cavallino, per sopravvenuta carenza d’interesse. Per gli altri Comuni ha ritenuto inammissibili, per difetto di legittimazione e/o interesse a ricorrere, i primi quattro motivi, relativi al contenuto sostanziale degli aggiornamenti tariffari. I Comuni partecipano obbligatoriamente ad AGER, che esercita in forma unitaria e accentrata le funzioni di organizzazione del servizio e di determinazione delle tariffe; pertanto, non possono impugnare le determinazioni dell’ente d’ambito per contestarne il contenuto intrinseco, non essendo titolari di una posizione differenziata rispetto all’esercizio di tale potere. Inoltre, l’incidenza sui bilanci comunali costituisce un interesse di mero fatto, poiché il costo del servizio grava in via definitiva sugli utenti mediante la TARI; i Comuni non possono agire in via surrogatoria a tutela degli interessi economici dei cittadini. Quanto al quinto e al sesto motivo, il TAR ha riconosciuto in astratto che i Comuni potrebbero dedurre la lesione diretta delle proprie prerogative partecipative, ma ha escluso nel caso concreto l’interesse a ricorrere, perché i ricorrenti avevano indicato quale interesse leso soltanto quello finanziario. Le censure sono state comunque ritenute infondate: la legge regionale n. 24/2012 non attribuisce al Comitato dei delegati un potere di partecipazione o controllo sui singoli aggiornamenti tariffari, qualificati come atti gestionali di ordinaria amministrazione spettanti al Direttore generale ai sensi dell’art. 10-bis. Gli artt. 198 e 203 del d.lgs. n. 152/2006 non impongono una diversa soluzione: l’art. 198 attribuisce ai Comuni un concorso generale nella gestione dei rifiuti, mentre il riferimento dell’art. 203 alle tariffe determinate dagli enti locali riguarda le tariffe TARI per categorie di utenza, non le tariffe di conferimento agli impianti. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte improcedibile, in parte inammissibile e comunque infondato, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 3-bis, comma 1-bis, d.l. 138/2011

    Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, ... di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, ... sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente

    La determinazione delle tariffe rientra nelle funzioni esercitate dall’ente di governo dell’ambito, al quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente.

  • art. 9 l.r. Puglia 24/2012

    La Regione ha istituito AGER quale organo unico di governo dell’ambito territoriale ottimale regionale, attribuendole l’esercizio unitario delle funzioni relative al servizio dei rifiuti, incluse la determinazione delle tariffe e l’adozione delle relative deliberazioni senza necessità di atti preventivi o successivi degli enti locali.

  • art. 10-bis l.r. Puglia 24/2012

    L’aggiornamento delle tariffe costituisce attività gestionale di ordinaria amministrazione spettante al Direttore generale di AGER.

  • art. 10-ter l.r. Puglia 24/2012

    Il Comitato dei delegati è organo rappresentativo dei Comuni cui spettano i compiti previsti dalla legge regionale, ma non un potere di controllo specifico, preventivo o successivo, sui singoli atti del Direttore generale né una competenza sull’aggiornamento delle tariffe di conferimento.

  • art. 198 d.lgs. 152/2006

    La previsione secondo cui i Comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani non attribuisce loro la funzione specifica di aggiornare le tariffe di conferimento agli impianti.

  • art. 203 d.lgs. 152/2006

    i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze

    Il riferimento alle tariffe determinate dagli enti locali riguarda le tariffe TARI articolate per categorie di utenza, non le tariffe di conferimento applicate dagli impianti.

  • art. 1, comma 654, l. 147/2013

    I costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti devono essere integralmente coperti mediante la TARI, sicché l’onere economico finale ricade sugli utenti e non, in via definitiva, sui Comuni.

  • art. 118, comma 1, Cost.

    Non impone che la funzione di aggiornamento delle tariffe di conferimento sia esercitata dai Comuni o dal Comitato dei delegati, quando la legislazione regionale l’abbia attribuita all’ente d’ambito.

  • art. 117, comma 2, lettera s), Cost.

    Nel caso esaminato non è stata ravvisata una questione di legittimità costituzionale della disciplina regionale in materia di competenza tariffaria di AGER.

Massime di principio

  • Gli enti locali che partecipano obbligatoriamente a un ente d’ambito cui la legge demanda in via unitaria ed esclusiva l’organizzazione di un servizio pubblico e la determinazione delle relative tariffe non sono, di regola, legittimati a impugnare gli atti dell’ente d’ambito per contestarne il contenuto sostanziale, poiché partecipano al relativo processo decisionale attraverso gli organi rappresentativi previsti dalla legge.
  • La partecipazione obbligatoria di un Comune all’ente d’ambito non esclude in assoluto la legittimazione a ricorrere: essa può sussistere quando siano dedotte violazioni direttamente incidenti sulle prerogative partecipative o sul corretto esercizio del mandato rappresentativo. Non è invece sufficiente contestare il contenuto intrinseco della deliberazione o l’utilità economica perseguita dal Comune.
  • L’incidenza di una tariffa del servizio rifiuti sui bilanci comunali non integra, di per sé, un interesse concreto e attuale a ricorrere quando il costo del servizio grava in via definitiva sugli utenti mediante la TARI. Il Comune non può agire in via surrogatoria per tutelare gli interessi economici dei singoli cittadini.
  • La competenza attribuita dalla legge regionale al Direttore generale dell’ente d’ambito per la gestione ordinaria comprende l’aggiornamento delle tariffe di conferimento, salvo che la legge attribuisca espressamente al comitato rappresentativo degli enti locali un potere di approvazione o controllo sui singoli atti.
  • Il riferimento alle tariffe determinate dagli enti locali contenuto nell’art. 203 del d.lgs. n. 152/2006 riguarda le tariffe del servizio applicate alle diverse categorie di utenza, e non attribuisce ai Comuni o ai loro organi rappresentativi la competenza sull’aggiornamento delle tariffe di conferimento agli impianti.

Come è indicizzato

MaterieGestione dei rifiuti urbaniTariffe e rapporti con gli utentiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiServizi pubbliciAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

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