Sentenza n. 1660/2026 - Torino, Sezione 3
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 505 del Tribunale Civile di Ivrea Sezione Lavoro pubblicata il 18.09.2025 (nel giudizio r.g. n. 1568/2024) - notificata il 18.09.2025- passata in giudicato il 21.10.2025 - per la parte in cui ha condannato l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in €.1.314,00 oltre rimborso spese generali 15%, cpa e iva e successive occorrende, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Ivrea che aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (procuratore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 505/2025 del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 18 settembre 2025 e passata in giudicato il 21 ottobre 2025. La pronuncia civile aveva condannato l’amministrazione al pagamento di euro 1.314,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA, IVA e successive occorrende, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Il titolo riguardava una controversia relativa alla spettanza della carta docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione, nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l’omessa esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era stato prodotto in copia attestata conforme, notificato all’amministrazione soccombente e non eseguito. Poiché alla data di proposizione del ricorso era decorso infruttuosamente il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, sussistevano i presupposti processuali e sostanziali per ordinare l’esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato quindi ordinato a pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, le spese liquidate nel giudizio civile, comprensive di rimborso forfettario, CPA, IVA e successive occorrende, nonché gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. È stato nominato sin d’ora, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega, da attivare entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell’amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato ove versato. La Segreteria è stata incaricata di trasmettere il fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, nominando anche un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il termine dilatorio per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni deve essere decorso inutilmente prima della proposizione dell’azione esecutiva; nel caso concreto tale condizione risultava soddisfatta.
Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. 10 marzo 2014, n. 55
È stata utilizzata per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, con applicazione della dimidiazione prevista dal decreto e ulteriori riduzioni giustificate dalla serialità della controversia e dalle difficoltà operative dell’amministrazione.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente produca il titolo giudiziale in copia conforme, ne dimostri la notificazione all’amministrazione soccombente e provi che il termine dilatorio previsto dalla legge sia inutilmente decorso senza esecuzione.
- L’omessa contestazione dell’inadempimento da parte dell’amministrazione, unita alla persistente mancata esecuzione di un giudicato civile recante una condanna pecuniaria, consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare il pagamento delle somme dovute, comprensive degli accessori e degli interessi legali maturati.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su comunicazione della parte in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai compiti istituzionali dell’amministrazione di appartenenza, il compenso del commissario ad acta può essere considerato compreso nella retribuzione già percepita, senza autonoma liquidazione.
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