Sentenza del 04/12/2015 n. 5273 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
REGISTRO - Conferimento e cessione quote - Carattere elusivo - Non sussiste - Necessità contraddittorio preventivo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva considerato elusiva la sequenza negoziale costituita dal conferimento di un'azienda e dalla successiva cessione delle quote, riqualificandola ai fini dell'imposta di registro come una diretta cessione d'azienda. Il ricorrente ha contestato tale riqualificazione, sostenendo la legittimità e l'autonomia delle operazioni nonché l'esistenza di valide ragioni economiche diverse dal mero risparmio d'imposta. È stata inoltre dedotta la necessità del contraddittorio preventivo in presenza di una contestazione fondata sull'elusione.
La decisione
La contestazione elusiva non è stata ritenuta fondata in presenza di valide ragioni economiche alternative o concorrenti al risparmio d'imposta. Il conferimento d'azienda seguito dalla cessione delle quote non può essere automaticamente riqualificato come cessione d'azienda ai fini dell'imposta di registro. È stata inoltre riconosciuta la necessità di instaurare preventivamente il contraddittorio con il contribuente quando l'Amministrazione contesta una fattispecie elusiva.
Norme richiamate
Disciplina dell'elusione o abuso del diritto
La contestazione di una condotta elusiva richiede la verifica concreta dell'assenza di valide ragioni economiche e non può basarsi sulla sola convenienza fiscale dell'operazione.
Imposta di registro e riqualificazione degli atti
La sequenza di operazioni composta da conferimento d'azienda e successiva cessione di quote non è automaticamente equiparabile a una cessione diretta d'azienda; la riqualificazione richiede una valutazione sostanziale e concreta dell'operazione.
Principio del contraddittorio preventivo
Quando l'Agenzia delle Entrate intende contestare una fattispecie elusiva, deve consentire preventivamente al contribuente di esporre le proprie ragioni e giustificare le valide motivazioni economiche dell'operazione.
Massime di principio
- Una struttura negoziale fiscalmente vantaggiosa non è di per sé elusiva: occorre dimostrare che il risparmio d'imposta sia l'unica o prevalente finalità priva di valide ragioni economiche.
- In presenza di operazioni articolate, il contribuente dovrebbe documentare preventivamente le ragioni economiche, organizzative, finanziarie o commerciali che le giustificano.
- Il conferimento di un'azienda seguito dalla cessione delle quote mantiene, in linea generale, la propria autonomia giuridica e fiscale, salvo che l'Amministrazione dimostri concretamente l'assenza di sostanza economica e l'intento elusivo.
- Prima di emettere un atto fondato sull'elusione o sull'abuso del diritto, l'Amministrazione deve instaurare il contraddittorio preventivo con il contribuente.
- La mera equivalenza economica del risultato finale non consente automaticamente di ignorare la forma e la sequenza degli atti: la riqualificazione richiede una motivazione specifica e una valutazione complessiva dell'operazione.
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