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Sentenza

Sentenza del 04/12/2015 n. 5273 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

REGISTRO - Conferimento e cessione quote - Carattere elusivo - Non sussiste - Necessità contraddittorio preventivo - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva considerato elusiva la sequenza negoziale costituita dal conferimento di un'azienda e dalla successiva cessione delle quote, riqualificandola ai fini dell'imposta di registro come una diretta cessione d'azienda. Il ricorrente ha contestato tale riqualificazione, sostenendo la legittimità e l'autonomia delle operazioni nonché l'esistenza di valide ragioni economiche diverse dal mero risparmio d'imposta. È stata inoltre dedotta la necessità del contraddittorio preventivo in presenza di una contestazione fondata sull'elusione.

La decisione

La contestazione elusiva non è stata ritenuta fondata in presenza di valide ragioni economiche alternative o concorrenti al risparmio d'imposta. Il conferimento d'azienda seguito dalla cessione delle quote non può essere automaticamente riqualificato come cessione d'azienda ai fini dell'imposta di registro. È stata inoltre riconosciuta la necessità di instaurare preventivamente il contraddittorio con il contribuente quando l'Amministrazione contesta una fattispecie elusiva.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'elusione o abuso del diritto

    La contestazione di una condotta elusiva richiede la verifica concreta dell'assenza di valide ragioni economiche e non può basarsi sulla sola convenienza fiscale dell'operazione.

  • Imposta di registro e riqualificazione degli atti

    La sequenza di operazioni composta da conferimento d'azienda e successiva cessione di quote non è automaticamente equiparabile a una cessione diretta d'azienda; la riqualificazione richiede una valutazione sostanziale e concreta dell'operazione.

  • Principio del contraddittorio preventivo

    Quando l'Agenzia delle Entrate intende contestare una fattispecie elusiva, deve consentire preventivamente al contribuente di esporre le proprie ragioni e giustificare le valide motivazioni economiche dell'operazione.

Massime di principio

  • Una struttura negoziale fiscalmente vantaggiosa non è di per sé elusiva: occorre dimostrare che il risparmio d'imposta sia l'unica o prevalente finalità priva di valide ragioni economiche.
  • In presenza di operazioni articolate, il contribuente dovrebbe documentare preventivamente le ragioni economiche, organizzative, finanziarie o commerciali che le giustificano.
  • Il conferimento di un'azienda seguito dalla cessione delle quote mantiene, in linea generale, la propria autonomia giuridica e fiscale, salvo che l'Amministrazione dimostri concretamente l'assenza di sostanza economica e l'intento elusivo.
  • Prima di emettere un atto fondato sull'elusione o sull'abuso del diritto, l'Amministrazione deve instaurare il contraddittorio preventivo con il contribuente.
  • La mera equivalenza economica del risultato finale non consente automaticamente di ignorare la forma e la sequenza degli atti: la riqualificazione richiede una motivazione specifica e una valutazione complessiva dell'operazione.

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