Ordinanza n. 371/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 332/2025, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della richiesta di permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il cittadino straniero ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il diniego del permesso di soggiorno. In sede cautelare ha dedotto l'illegittimità del diniego, valorizzando la durata del procedimento amministrativo e la circostanza che, pur non essendosi instaurato l'originario rapporto di lavoro che aveva giustificato l'ingresso regolare in Italia mediante la procedura dei flussi, egli aveva comunque svolto attività lavorativa. La mancata instaurazione del rapporto originario era dovuta a un fatto non imputabile al richiedente, riconducibile al datore di lavoro.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR, ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado. Ha ritenuto sussistenti significativi elementi di fondatezza del ricorso, alla luce della giurisprudenza della Sezione in materia di diniego del permesso di soggiorno, considerando in particolare la durata del procedimento, l'attività lavorativa comunque svolta dal richiedente e la non imputabilità a quest'ultimo della mancata instaurazione del rapporto di lavoro originario. Ha ravvisato anche il periculum in mora, poiché l'esecuzione del diniego avrebbe lasciato il cittadino straniero, regolarmente entrato nel territorio nazionale, privo di assistenza sanitaria e di un valido titolo legittimante la permanenza, con pregiudizio grave e irreparabile. Il giudice ha inoltre rilevato l'assenza di profili di pericolosità sociale. Ha disposto la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. e ha compensato le spese del doppio grado della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello contro le ordinanze cautelari; il Consiglio di Stato ha esaminato l'impugnazione dell'ordinanza cautelare del TAR.
art. 55, comma 10, c.p.a.
In caso di accoglimento della domanda cautelare, consente la fissazione sollecita dell'udienza di merito; l'ordinanza è stata trasmessa al TAR a tale fine.
Massime di principio
- In sede cautelare, il diniego del permesso di soggiorno presenta significativi elementi di fondatezza quando la mancata instaurazione del rapporto di lavoro che aveva giustificato l'ingresso regolare mediante la procedura dei flussi non sia imputabile al cittadino straniero, soprattutto se questi abbia comunque svolto attività lavorativa.
- La durata del procedimento amministrativo costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare della fondatezza delle censure contro il diniego del permesso di soggiorno.
- Il requisito del periculum in mora può sussistere quando l'esecuzione del diniego lasci il cittadino straniero regolarmente entrato nel territorio nazionale privo di assistenza sanitaria e di un valido titolo legittimante la permanenza, determinando un pregiudizio grave e irreparabile.
- Nella valutazione cautelare della posizione di un cittadino straniero, l'assenza di profili di pericolosità sociale costituisce un elemento rilevante nel bilanciamento degli interessi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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