Cassazione Civile, Ordinanza n. 11360/2024 del 29/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce dal provvedimento con cui, nell'ambito di un procedimento penale concluso con sentenza del 2011, al difensore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato era stato liquidato un compenso pari a euro 1.200. L'avvocato proponeva opposizione davanti alla Corte di appello, lamentando che la liquidazione non rispettasse i minimi tariffari. La Corte di appello rigettava l'opposizione ritenendo applicabile, in base alla ricostruzione dei motivi dedotti, la tariffa del D.M. n. 140 del 2012; aggiungeva però che, essendo il giudizio presupposto anteriore a tale decreto, trovava applicazione il D.M. n. 127 del 2004, il quale non prevedeva la suddivisione del compenso per fasi, sicché non sarebbe stato possibile verificare la dedotta violazione dei minimi tariffari. Con il ricorso per cassazione il difensore denunciava nullità del provvedimento per violazione o falsa applicazione degli artt. 84 e 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, dell'art. 15 del D.Lgs. n. 150 del 2011 e degli artt. 112, 342 e 345 c.p.c., sostenendo che il giudice dell'opposizione aveva erroneamente trattato il rimedio come un'impugnazione, invece di decidere sulla domanda di liquidazione del compenso dovuto al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha chiarito che l'opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 non è un'impugnazione, ma una fase di un procedimento contenzioso a struttura bifasica eventuale e a contraddittorio differito, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata richiamata dalla Corte costituzionale. Di conseguenza, il giudice dell'opposizione doveva verificare d'ufficio la correttezza della liquidazione secondo i criteri legali applicabili al caso concreto, senza fermarsi alla tecnica argomentativa dell'opponente e indipendentemente dal fatto che questi avesse sviluppato i propri calcoli sulla base di una tariffa non applicabile. Accertata l'applicabilità del D.M. n. 127 del 2004, la Corte di appello avrebbe dovuto controllare se l'importo liquidato rispettasse i minimi previsti da quella tariffa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 84 D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato tra le norme denunciate dal ricorrente in relazione alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato e della liquidazione dei compensi.
art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte afferma che l'opposizione prevista da questa norma non è un'impugnazione, ma una fase del medesimo procedimento di primo grado, a struttura bifasica eventuale e con contraddittorio differito.
art. 15 D.Lgs. n. 150 del 2011
"l'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile"
La disposizione è letta come indice della natura di prosecuzione del primo grado della fase di opposizione, e non come revisio prioris instantiae.
art. 112 c.p.c.
Il giudice può e deve verificare la correttezza della liquidazione secondo i criteri legali, ma non può superare la somma richiesta in applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 342 c.p.c.
Norma richiamata nel motivo di ricorso, ma la Corte valorizza soprattutto il fatto che l'opposizione non vada trattata come un'appello.
art. 345 c.p.c.
Norma richiamata nel motivo di ricorso, ma ritenuta inconferente nel contesto di un'opposizione che non ha natura impugnatoria.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come testo normativo di riferimento della disciplina del patrocinio a spese dello Stato e della liquidazione dei compensi.
D.M. n. 140 del 2012
La Corte di appello lo aveva indebitamente considerato nel ragionamento, ma la Cassazione rileva che non era applicabile alla fattispecie, poiché il giudizio presupposto era definito con sentenza del 2011.
D.M. n. 127 del 2004
È la tariffa applicabile al caso concreto; il giudice di merito doveva verificare la congruità della liquidazione rispetto ai suoi minimi, anche se la tariffa non prevedeva una ripartizione per fasi.
Massime di principio
- L'opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato non integra un'impugnazione in senso proprio, ma una fase contenziosa del medesimo procedimento di primo grado, con contraddittorio differito.
- Quando il giudice dell'opposizione accerta quale tariffa o disciplina sia applicabile, deve verificare d'ufficio la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, senza limitarsi alla formulazione letterale o ai calcoli svolti dalla parte opponente.
- Il fatto che l'istante abbia richiamato una tariffa non applicabile non esonera il giudice dal controllo sulla spettanza del compenso secondo la disciplina effettivamente vigente; resta però fermo il limite del petitum, in applicazione dell'art. 112 c.p.c.
- La mancata previsione, nella tariffa applicabile, di una suddivisione del compenso per fasi non impedisce al giudice di accertare se la somma liquidata sia conforme ai minimi tariffari complessivamente dovuti.
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