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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-620/21

Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell'11 maggio 2023. — MOMTRADE RUSE LTD contro Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 132, paragrafo 1, lettera g) – Esenzioni delle prestazioni di servizi strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza sociale, effettuate da organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale – Prestazioni di servizi resi a persone che non sono soggetti passivi in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il prestatore – Valutazione della natura delle prestazioni e della condizione di organismo riconosciuto come avente carattere sociale – Determinazione del diritto nazionale pertinente – Nozione di “Stato membro interessato”. — Causa C-620/21

Giurisprudenza europea62021CJ0620

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta l’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA in una controversia bulgara relativa a servizi sociali resi in Germania e Austria. Stabilisce che l’esenzione non è limitata alle prestazioni materialmente eseguite nello Stato del prestatore e che il ricorso a un intermediario estero è irrilevante. Precisa inoltre che la verifica della natura sociale delle prestazioni e del riconoscimento del prestatore spetta allo Stato membro di imposizione, nel caso di specie la Bulgaria, in coerenza con il principio di neutralità fiscale.

Esenzione IVA per servizi sociali resi a non soggetti passivi in un altro Stato membro: luogo d’imposizione, Stato competente al riconoscimento del carattere sociale e rilevanza dell’iscrizione nazionale.

La questione giuridica

Se l’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA consenta l’esenzione per servizi sociali resi a persone fisiche residenti in un altro Stato membro rispetto a quello del prestatore; quale diritto nazionale sia decisivo per valutare la natura sociale delle prestazioni e il carattere sociale dell’organismo; e se la mera iscrizione del prestatore nel registro nazionale dei servizi sociali basti a configurarlo come "organismo riconosciuto".

Principio di diritto

L’esenzione IVA di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE si applica anche ai servizi sociali resi a persone fisiche residenti in un altro Stato membro rispetto a quello del prestatore, senza che rilevi l’eventuale ricorso a un intermediario locale; la valutazione della natura sociale delle prestazioni e del carattere sociale del prestatore va compiuta secondo il diritto dello Stato membro di imposizione, che è anche lo Stato competente al riconoscimento, e la sola iscrizione nel registro nazionale è sufficiente solo se preceduta da una verifica sostanziale del carattere sociale da parte delle autorità competenti.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 45 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 131 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 133 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 134 della direttiva 2006/112/CE
  • Direttiva 2008/8/CE
  • Costituzione della Repubblica di Bulgaria, articolo 26, paragrafo 2
  • Danachno-osiguritelen protsesualen kodeks, articolo 122, paragrafo 1
  • Zakon za danak varhu dobavenata stoynost, articoli 21, 38, 40 e 67
  • Zakon za sotsialno podpomagane, articoli 16 e 18
  • Pravilnik za prilagane na ZSP, articoli 40, 40d e 40e

Esenzione IVA per servizi sociali resi a non soggetti passivi in un altro Stato membro

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa bulgara) in una controversia tra MOMTRADE RUSE OOD e l’autorità tributaria bulgara. Il tema è l’applicazione dell’esenzione IVA prevista per le prestazioni di servizi strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza sociale, quando i destinatari sono persone fisiche residenti in altri Stati membri.

Fatti e procedimento principale

Momtrade, società bulgara registrata ai fini IVA e iscritta come prestatore di servizi sociali, offriva assistenza personale, sociale e domiciliare ad anziani residenti in Germania e Austria. Le autorità bulgare hanno negato l’esenzione IVA, ritenendo che la società dovesse provare, sulla base delle norme tedesche e austriache, il carattere sociale delle prestazioni rese in tali Stati. L’avviso di accertamento IVA è stato confermato in sede amministrativa e poi parzialmente accolto dal tribunale di primo grado; la controversia è quindi giunta dinanzi al giudice del rinvio.

Normativa rilevante

La Corte si è concentrata soprattutto sull’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE, che esenta le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza sociale effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale. Sono stati richiamati anche gli articoli 131, 133 e 134 della direttiva IVA, nonché l’articolo 45 sulla regola generale del luogo delle prestazioni rese a non soggetti passivi. È stata menzionata anche la direttiva 2008/8/CE, in particolare i suoi considerando 3 e 5.

Prima questione: esenzione per prestazioni rese in un altro Stato membro

La Corte ha affermato che l’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), non subordina l’esenzione al fatto che le prestazioni siano materialmente eseguite nello Stato membro in cui il prestatore è stabilito. La norma richiede solo due condizioni cumulative: natura sociale delle prestazioni e qualifica del prestatore come organismo riconosciuto.

La Corte ha quindi escluso che il fatto che i servizi siano resi a persone residenti in un altro Stato membro impedisca l’esenzione. Parimenti irrilevante è il ricorso a una società intermediaria stabilita nello Stato del cliente per reperire o contattare i destinatari: si tratta di operazioni distinte, da valutare separatamente.

Seconda questione: diritto applicabile e Stato competente al riconoscimento

Quanto alla qualificazione delle prestazioni e del prestatore, la Corte ha ricordato che le nozioni dell’articolo 132 sono autonome del diritto dell’Unione, ma la direttiva lascia agli Stati membri un margine di apprezzamento nel riconoscimento degli organismi privati come aventi carattere sociale. Tale apprezzamento spetta allo Stato membro che deve applicare l’esenzione, cioè allo Stato membro di imposizione.

Poiché, ai sensi dell’articolo 45 della direttiva IVA, le prestazioni rese a non soggetti passivi si considerano effettuate nel luogo in cui il prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica, nello specifico la Bulgaria è lo Stato di imposizione. Di conseguenza, la natura sociale delle prestazioni e la qualifica del prestatore devono essere valutate secondo il diritto bulgaro che recepisce la direttiva IVA, non secondo il diritto tedesco o austriaco.

Terza questione: sufficienza della mera iscrizione nel registro nazionale

La Corte ha precisato che la sola iscrizione di una società nel registro nazionale come prestatore di servizi sociali non è automaticamente sufficiente per qualificarla come organismo riconosciuto ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera g). Tale iscrizione può essere un elemento rilevante, ma solo se preceduta da una verifica sostanziale del carattere sociale da parte delle autorità competenti, effettuata alla luce di tutti gli elementi pertinenti.

Tra tali elementi possono rientrare, secondo la giurisprudenza richiamata, disposizioni legislative o amministrative specifiche, il carattere di interesse generale delle attività, l’eventuale riconoscimento accordato ad altri soggetti che svolgono le stesse attività e il fatto che i costi siano in gran parte sostenuti da organismi previdenziali o assicurativi.

Ragionamento della Corte

La soluzione è fondata su un’interpretazione letterale, sistematica e teleologica della direttiva IVA. Da un lato, la finalità dell’esenzione è ridurre il costo di servizi sociali di interesse pubblico e renderli più accessibili; dall’altro, la direttiva evita che la diversa localizzazione materiale delle prestazioni produca discriminazioni o ostacoli ingiustificati.

La Corte ha inoltre richiamato il principio di neutralità fiscale: prestazioni simili non possono essere trattate in modo diverso solo perché rese da operatori stabiliti in Stati membri differenti. Tuttavia, proprio perché la direttiva attribuisce agli Stati membri un margine di discrezionalità nel riconoscimento degli organismi sociali, possono residuare differenze applicative tra ordinamenti, differenze che, secondo la Corte, spettano al legislatore dell’Unione e non al giudice eliminare in via interpretativa.

Dispositivo

La Corte ha dichiarato che:

  • i servizi sociali resi a persone fisiche residenti in uno Stato membro diverso da quello del prestatore possono beneficiare dell’esenzione IVA;
  • è irrilevante che il prestatore si sia avvalso di un intermediario stabilito nell’altro Stato membro;
  • la valutazione della natura delle prestazioni e del carattere sociale del prestatore va compiuta secondo il diritto dello Stato membro di imposizione, cioè quello in cui il prestatore è stabilito;
  • la mera iscrizione come prestatore di servizi sociali è sufficiente solo se deriva da una previa verifica sostanziale del carattere sociale da parte delle autorità competenti.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori italiani e per i consulenti fiscali, la pronuncia chiarisce che nei servizi sociali transfrontalieri l’esenzione IVA non dipende dal luogo fisico di esecuzione né dall’ubicazione del destinatario, ma dalla corretta qualificazione nello Stato membro di imposizione. Resta centrale, ai fini probatori, verificare se il riconoscimento come organismo sociale sia effettivo e non meramente formale.

Come è indicizzato

Materieivaesenzioni fiscaliservizi socialiprestazioni transfrontaliereneutralità fiscale

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