Corte di giustizia, Sentenza C-817/21
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 maggio 2023. — R.I. contro Inspecţia Judiciară e N.L. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti. — Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Indipendenza del potere giudiziario – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Decisione 2006/928/CE – Indipendenza dei giudici – Procedimento disciplinare – Ispettorato giudiziario – Ispettore capo esercente poteri di regolamentazione, di selezione, di valutazione, di nomina e di indagine disciplinare. — Causa C-817/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, investita in via pregiudiziale dalla Corte d’appello di Bucarest, ha esaminato la compatibilità con il diritto dell’Unione dell’assetto dell’Ispettorato giudiziario rumeno. Ha ritenuto che la concentrazione di poteri in capo all’ispettore capo, unita all’assetto delle garanzie interne e al contesto nazionale, possa compromettere l’apparenza di indipendenza dell’organo disciplinare. La Corte ha quindi affermato che, in presenza delle condizioni indicate, la normativa nazionale è contraria all’articolo 2 e all’articolo 19 TUE, in combinato con la decisione 2006/928/CE.
Indipendenza dell’organo ispettivo disciplinare dei magistrati rumeni e compatibilità con l’articolo 19 TUE e la decisione 2006/928/CE di una concentrazione di poteri in capo all’ispettore capo.
La questione giuridica
Se l’articolo 2 TUE, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e la decisione 2006/928/CE ostino a una normativa nazionale che attribuisce all’ispettore capo dell’Ispettorato giudiziario il potere di emanare atti normativi e individuali sull’organizzazione dell’organo, sulla selezione e valutazione degli ispettori, sullo svolgimento delle attività ispettive e sulla nomina del vice ispettore capo, quando tali soggetti sono gli unici competenti a indagare disciplinarmente sull’ispettore capo e la loro carriera dipende in larga misura da quest’ultimo.
Principio di diritto
L’articolo 2 TUE e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letti con la decisione 2006/928/CE, ostano a una normativa nazionale che concentri nell’ispettore capo poteri regolamentari e individuali decisivi sull’organizzazione e sul personale dell’organo disciplinare, quando gli stessi agenti e il vice ispettore capo sono gli unici abilitati a indagare su di lui, la loro carriera dipende in larga misura da lui e il vice ispettore capo cessa con il suo mandato, se tale assetto è idoneo a far sorgere nei singoli un legittimo dubbio sull’uso dell’organo come strumento di pressione o di controllo politico sull’attività di giudici e procuratori.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 2 TUE
- Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Decisione 2006/928/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Indipendenza dell’Ispettorato giudiziario rumeno e poteri dell’ispettore capo
La pronuncia decide un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel București in una controversia tra R.I., l’Ispettorato giudiziario rumeno e N.L., ispettore capo. Il tema è la compatibilità con il diritto dell’Unione della disciplina nazionale che attribuisce all’ispettore capo poteri incisivi sull’organizzazione e sul funzionamento dell’organo chiamato a condurre indagini e azioni disciplinari nei confronti dei magistrati.
Contesto normativo rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 2 TUE, quale espressione del valore dello Stato di diritto;
- l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, che impone agli Stati membri di garantire la tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione;
- la decisione 2006/928/CE, che istituisce il meccanismo di cooperazione e verifica per la Romania;
- l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, sul principio di leale cooperazione;
- l’articolo 47 della Carta, richiamato per il diritto a un giudice indipendente.
Il diritto rumeno rilevante attribuisce all’ispettore capo numerosi poteri: selezione degli ispettori, valutazione del personale, organizzazione delle attività, approvazione delle norme interne e nomina del vice ispettore capo. Allo stesso tempo, gli ispettori e il vice ispettore capo sono coloro che, secondo la struttura legale, possono svolgere l’indagine disciplinare eventualmente diretta contro lo stesso ispettore capo.
Fatti e procedimento principale
R.I. aveva presentato diversi esposti disciplinari contro magistrati rumeni. Dopo una prima decisione di archiviazione annullata in sede giurisdizionale, l’Ispettorato giudiziario aveva adottato una nuova decisione di archiviazione di un esposto contro N.L., poi confermata dal vice ispettore capo. R.I. ha impugnato tali decisioni sostenendo che l’assetto organizzativo dell’Ispettorato giudiziario non offrisse garanzie sufficienti di imparzialità, soprattutto perché il controllo sugli esposti contro l’ispettore capo sarebbe affidato a persone la cui carriera dipende dallo stesso.
Questioni esaminate dalla Corte
La Corte chiarisce anzitutto che la questione è ricevibile, perché riguarda l’interpretazione di norme di diritto dell’Unione e non del diritto nazionale. Nel merito, il giudice del rinvio chiede se il diritto dell’Unione osti a una normativa che consente all’ispettore capo di adottare atti regolamentari e individuali sull’assetto dell’organo disciplinare, sui suoi ispettori e sulla nomina del vice, proprio quando tali soggetti sono gli unici competenti a controllarlo disciplinarmente.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che l’articolo 19 TUE si applica ai settori disciplinati dal diritto dell’Unione e richiede che gli organi che possono pronunciarsi su questioni relative all’applicazione del diritto UE offrano garanzie di indipendenza e imparzialità. In materia disciplinare, queste garanzie sono essenziali per evitare che il regime disciplinare diventi uno strumento di pressione o di controllo politico sull’attività giudiziaria.
La Corte sottolinea che non è problematica, in astratto, una certa concentrazione di poteri organizzativi in capo a un direttore di un organo ispettivo. Tuttavia, tale concentrazione può diventare incompatibile con il diritto dell’Unione quando il direttore dispone di un controllo effettivo sull’organo, può influire sulla selezione e sulla carriera degli agenti che lo controllano e può incidere sul contenuto delle decisioni disciplinari. In tale ipotesi, possono sorgere nei cittadini dubbi legittimi sull’uso dell’organo come strumento di pressione sull’attività dei giudici.
La Corte invita il giudice nazionale a valutare il contesto complessivo: le garanzie previste dalla normativa, la dipendenza professionale degli ispettori dall’ispettore capo, la posizione del vice ispettore capo, il rischio di ineffettività del controllo sulle decisioni di archiviazione e il contesto di riforme che avrebbero ridotto le garanzie di indipendenza della magistratura rumena. Considera inoltre rilevanti gli elementi di prassi richiamati dalla Commissione e dalle sue relazioni sul meccanismo di cooperazione e verifica.
Decisione e principio affermato
La Corte conclude che l’articolo 2 TUE e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letti con la decisione 2006/928/CE, ostano a una normativa nazionale che conferisca all’ispettore capo tali poteri, quando gli ispettori e il vice ispettore capo sono gli unici competenti a indagare su di lui, la loro carriera dipende in larga misura dalle sue decisioni e il mandato del vice coincide con il suo. La contrarietà sussiste se la normativa non è strutturata in modo da escludere qualsiasi legittimo dubbio sull’utilizzo dell’organo disciplinare come strumento di pressione o controllo politico sull’attività dei magistrati.
Rilievo pratico
La pronuncia è rilevante per gli operatori perché ribadisce che l’indipendenza della giurisdizione non riguarda solo i giudici in senso stretto, ma anche gli assetti disciplinari che possono condizionare la loro attività. In presenza di organi ispettivi o disciplinari con forti concentrazioni di potere, il controllo non si limita alla legalità formale della disciplina interna, ma investe anche l’apparenza di neutralità e l’effettiva possibilità di reprimere abusi senza condizionamenti.
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