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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-155/22

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'11 maggio 2023. — RE contro Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Niederösterreich. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti su strada – Norme comuni relative alle condizioni per l’esercizio dell’attività di trasportatore su strada – Regolamento (CE) n. 1071/2009 – Articoli 6 e 22 – Normativa nazionale che consente di trasferire la responsabilità penale per infrazioni gravi riguardanti i tempi di lavoro e di riposo dei conducenti – Assenza di presa in considerazione delle sanzioni inflitte per tali infrazioni in sede di valutazione dell’onorabilità dell’impresa di trasporti. — Causa C-155/22

Giurisprudenza europea62022CJ0155

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, su rinvio del giudice amministrativo regionale della Bassa Austria, ha interpretato il regolamento n. 1071/2009 in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada. Ha ritenuto incompatibile con il diritto UE una disciplina nazionale che permette di spostare su un dipendente la responsabilità penale per infrazioni gravi sui tempi di guida e riposo, ma poi esclude che tali infrazioni incidano sull’onorabilità dell’impresa. La soluzione valorizza il nesso tra responsabilità per le violazioni e valutazione dell’onorabilità, necessario per assicurare l’effettività delle sanzioni.

Trasporti su strada: incompatibilità con il regolamento n. 1071/2009 di una normativa nazionale che consente di trasferire la responsabilità penale per infrazioni sui tempi di guida e riposo a un incaricato, senza poter poi considerare tali infrazioni ai fini dell’onorabilità dell’impresa.

La questione giuridica

Se gli articoli 6, paragrafo 1, e 22 del regolamento (CE) n. 1071/2009 ostino a una normativa nazionale che consente a un’impresa di trasporti di designare un incaricato responsabile del rispetto delle norme sui tempi di guida e di riposo, trasferendo su di lui la responsabilità penale per le infrazioni, quando il diritto nazionale esclude che le infrazioni così imputate possano essere prese in considerazione nel controllo dell’onorabilità dell’impresa.

Principio di diritto

L’articolo 22 del regolamento n. 1071/2009, letto con l’articolo 6, paragrafo 1, osta a una normativa nazionale che consenta a un’impresa di trasporto di trasferire a un incaricato la responsabilità penale per infrazioni gravi alle norme UE sui tempi di guida e di riposo, se il diritto nazionale impedisce poi di considerare tali infrazioni nella valutazione dell’onorabilità dell’impresa: in tal modo la violazione non può incidere sul requisito dell’onorabilità né dare luogo alle sanzioni previste dal regolamento, vanificandone l’effetto utile, efficace, proporzionato e dissuasivo.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1071/2009
  • Articolo 6 del regolamento (CE) n. 1071/2009
  • Articolo 22 del regolamento (CE) n. 1071/2009
  • Articolo 12 del regolamento (CE) n. 1071/2009
  • Articolo 13 del regolamento (CE) n. 1071/2009
  • Allegato IV del regolamento (CE) n. 1071/2009
  • Regolamento (CE) n. 561/2006
  • Regolamento (UE) n. 165/2014
  • Direttiva 2006/22/CE
  • Verwaltungsstrafgesetz (VStG)
  • Güterbeförderungsgesetz
  • Gewerbeordnung
  • Arbeitszeitgesetz (AZG)

Responsabilità penale trasferita e onorabilità dell’impresa di trasporti

La Corte si pronuncia in un rinvio pregiudiziale del Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Austria) relativo al regolamento (CE) n. 1071/2009, che disciplina l’accesso e l’esercizio della professione di trasportatore su strada. La questione nasce da un sistema nazionale che consente di designare un incaricato responsabile e di trasferirgli la responsabilità penale per infrazioni sui tempi di guida e di riposo, senza però far ricadere tali violazioni sulla valutazione dell’onorabilità dell’impresa.

Fatti e procedimento principale

RE era stata designata da H.Z. GmbH come dipendente responsabile ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, ultima frase, del VStG. In tale qualità le erano state inflitte diverse ammende per violazioni dell’AZG e di regolamenti UE in materia di tempi di guida, riposo e tachigrafo, tra cui il regolamento (CE) n. 561/2006, il regolamento (UE) n. 165/2014 e la direttiva 2006/22/CE.

Il giudice del rinvio ha evidenziato che H.Z. era titolare di licenza di trasporto internazionale, ma che la responsabilità penale era stata imputata solo a RE; inoltre, le infrazioni commesse presso l’impresa non erano state mai valutate ai fini dell’onorabilità della società. Secondo il giudice, ciò impediva di applicare correttamente gli articoli 6 e 22 del regolamento n. 1071/2009.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1071/2009, che subordina l’accesso alla professione di trasportatore su strada al requisito dell’onorabilità;
  • l’articolo 6, paragrafo 1, che impone agli Stati membri di definire le condizioni dell’onorabilità e di tener conto del comportamento dell’impresa, dei gestori dei trasporti e delle altre persone interessate designate dallo Stato membro;
  • l’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, lettera b), che include tra gli elementi rilevanti le condanne o sanzioni per gravi infrazioni della normativa UE sui tempi di guida e di riposo;
  • l’articolo 22, che obbliga gli Stati membri a prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni del regolamento;
  • l’articolo 12, che impone controlli sul permanere dei requisiti di accesso alla professione;
  • l’allegato IV, relativo alle infrazioni più gravi ai fini dell’articolo 6, paragrafo 2.

Sono richiamati anche il VStG, la Güterbeförderungsgesetz, la Gewerbeordnung e l’AZG nel diritto austriaco.

Ricevibilità della domanda

La Corte respinge le eccezioni di irricevibilità. Precisa che spetta al giudice nazionale valutare la necessità del rinvio e che la domanda soddisfa l’articolo 94 del regolamento di procedura, poiché descrive con sufficiente precisione contesto fattuale e normativo.

La Corte osserva inoltre che la questione non è ipotetica: il procedimento principale riguarda una decisione sanzionatoria che, secondo il giudice del rinvio, incide sul meccanismo di controllo dell’onorabilità dell’impresa. La circostanza che le infrazioni contestate non siano nell’allegato IV non è decisiva, perché il nesso tra articoli 6 e 22 e la norma nazionale contestata non dipende da tale inclusione.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che il regolamento n. 1071/2009 mira a uniformare le condizioni di accesso alla professione, migliorare la qualità del servizio, la concorrenza e la sicurezza stradale. In questo quadro, l’onorabilità è un requisito essenziale e deve essere valutata tenendo conto, oltre che dell’impresa e dei gestori dei trasporti, anche delle altre persone interessate eventualmente individuate dallo Stato membro.

La nozione di “persona interessata” è autonoma del diritto dell’Unione. La Corte la interpreta nel senso che comprende anche soggetti diversi dai gestori dei trasporti che assumano la responsabilità della gestione di settori di attività rientranti nelle norme UE sui tempi di guida e riposo e che, per tale ragione, possano impegnare la propria responsabilità penale in caso di violazione.

Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ritiene che una normativa come quella austriaca, che consente all’impresa di attribuire la responsabilità penale a un incaricato ma impedisce poi di considerare le sue infrazioni nel controllo dell’onorabilità, svuota di contenuto il meccanismo previsto dal regolamento. Le violazioni commesse dopo tale designazione non inciderebbero mai sull’onorabilità e non potrebbero quindi portare né alla perdita del requisito né alla sospensione o revoca dell’autorizzazione.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che l’articolo 22 del regolamento n. 1071/2009, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, osta a una normativa nazionale di questo tipo. Le infrazioni gravi alle norme UE sui tempi di guida e di riposo, commesse in seno all’impresa da una persona qualificabile come “persona interessata”, devono poter essere prese in considerazione ai fini della valutazione dell’onorabilità e delle eventuali sanzioni previste dal regolamento.

Principio affermato

Quando uno Stato membro designa, attraverso il proprio diritto nazionale, una categoria di persone diverse dai gestori dei trasporti come responsabili della gestione di settori rilevanti per il rispetto delle norme UE sui tempi di guida e di riposo, le violazioni commesse da tali persone devono poter incidere sull’onorabilità dell’impresa di trasporto. Una disciplina nazionale che consenta il trasferimento della responsabilità penale ma escluda qualsiasi effetto sul requisito dell’onorabilità è incompatibile con il regolamento n. 1071/2009.

Come è indicizzato

Materietrasporti su stradaonorabilità del trasportatoreresponsabilità penale amministrativatempi di guida e di riposocontrolli e sanzioni

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