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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-156/22

Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'11 maggio 2023. — TAP Portugal contro flightright GmbH e Myflyright GmbH. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Landgericht Stuttgart. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di cancellazione di un volo – Articolo 5, paragrafo 3 – Esonero dall’obbligo di compensazione pecuniaria – Nozione di “circostanze eccezionali” – Assenza inaspettata, in ragione di malattia o di decesso, di un membro dell’equipaggio indispensabile per assicurare il volo. — Cause riunite da C-156/22 a C-158/22

Giurisprudenza europea62022CJ0156

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta restrittivamente l’esenzione dall’obbligo di compensazione prevista dal regolamento n. 261/2004. La morte improvvisa o la grave malattia di un membro essenziale dell’equipaggio, sopravvenuta poco prima del volo, è considerata un rischio inerente all’organizzazione del vettore e non una circostanza eccezionale. Pertanto, i passeggeri mantengono il diritto alla compensazione pecuniaria, salvo ricorrano altre condizioni di esonero previste dal regolamento.

Compensazione pecuniaria per cancellazione del volo: la morte o la grave malattia improvvisa di un membro indispensabile dell’equipaggio, insorta poco prima della partenza, non integra di per sé una "circostanza eccezionale" ai sensi del regolamento n. 261/2004.

La questione giuridica

Se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che costituisce una "circostanza eccezionale" l’assenza improvvisa e imprevedibile, dovuta a malattia o decesso, di un membro dell’equipaggio indispensabile per operare il volo, verificatasi poco prima della partenza prevista.

Principio di diritto

L’assenza inaspettata, dovuta a malattia o decesso, di un membro dell’equipaggio indispensabile per assicurare il volo, intervenuta poco prima della partenza, non è una "circostanza eccezionale" ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, poiché rientra nel normale esercizio dell’attività del vettore aereo ed è connessa alla pianificazione e gestione del personale; di conseguenza, il vettore non è esonerato, per tale sola ragione, dall’obbligo di compensare i passeggeri per la cancellazione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004

Compensazione per cancellazione del volo e improvvisa indisponibilità dell’equipaggio

La Corte di giustizia, Terza Sezione, decide su tre rinvii pregiudiziali del Landgericht Stuttgart relativi al regolamento (CE) n. 261/2004 in materia di diritti dei passeggeri aerei. Il tema centrale è se la morte o la grave malattia improvvisa di un membro indispensabile dell’equipaggio, verificatasi poco prima della partenza, possa giustificare l’esonero del vettore dall’obbligo di compensazione pecuniaria.

Fatti e procedimento principale

Le controversie principali oppongono TAP Portugal a flightright GmbH e Myflyright GmbH, società che agiscono in base alla cessione dei diritti di passeggeri aerei. Il volo, operato da TAP da Stoccarda a Lisbona, è stato cancellato perché il copilota è stato trovato morto poco prima della partenza e l’intero equipaggio si è dichiarato non idoneo al volo; non essendo disponibile personale sostitutivo presso la base, il volo è stato annullato.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il considerando 1 del regolamento n. 261/2004, che mira a garantire un elevato livello di protezione dei passeggeri;
  • i considerando 14 e 15, che delimitano le circostanze eccezionali;
  • l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), che riconosce la compensazione in caso di cancellazione del volo, salvo i casi di preavviso e riprotezione ivi indicati;
  • l’articolo 5, paragrafo 3, che esonera il vettore se prova che la cancellazione è dovuta a circostanze eccezionali non evitabili con tutte le misure del caso;
  • l’articolo 7, paragrafo 1, che quantifica la compensazione pecuniaria.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiede se l’assenza improvvisa, per malattia o decesso, di un membro dell’equipaggio indispensabile per il volo costituisca una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, quando si verifichi poco prima della partenza e malgrado il personale avesse superato regolari visite mediche.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che la nozione di "circostanze eccezionali" richiede cumulativamente che l’evento:

  • non sia inerente al normale esercizio dell’attività del vettore;
  • sfugga all’effettivo controllo del vettore.

Tale nozione va interpretata restrittivamente, poiché l’esenzione deroga al principio della compensazione dei passeggeri. La Corte osserva che la gestione del personale, incluse la pianificazione degli equipaggi e gli orari di lavoro, rientra nel normale esercizio dell’attività del vettore aereo. Di conseguenza, l’assenza imprevista di un membro indispensabile dell’equipaggio, anche se dovuta a malattia o decesso e avvenuta poco prima del volo, è un evento inerente all’organizzazione dell’impresa.

La Corte aggiunge che non rileva, ai fini della qualificazione giuridica, il fatto che il membro dell’equipaggio avesse superato le visite mediche periodiche: anche una persona in regola con tali controlli può essere colpita improvvisamente da malattia o decesso. Poiché la prima condizione cumulativa manca, la Corte non esamina la seconda relativa al controllo effettivo.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che l’assenza inaspettata, dovuta a malattia o decesso, di un membro dell’equipaggio indispensabile per assicurare il volo, verificatasi poco prima della partenza, non rientra nella nozione di circostanze eccezionali.

Principi pratici per gli operatori

Per i vettori aerei, la pronuncia conferma che le criticità improvvise del personale operativo, anche quando drammatiche e non prevedibili in concreto, non bastano automaticamente a escludere la compensazione ai passeggeri. Per escludere la responsabilità compensativa occorre un evento esterno al normale esercizio dell’attività e non sufficiente è il semplice fatto che l’assenza sia improvvisa o che abbia reso impossibile il volo in assenza di sostituti immediatamente disponibili.

Come è indicizzato

Materietrasporto aereocompensazione dei passeggericancellazione del volocircostanze eccezionali

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