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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-407/22

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 maggio 2023. — Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance contro Manitou BF SA e Bricolage Investissement France SA. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Conseil d'État (Francia). — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Imposte sulle società – Imposizione dei gruppi (“integrazione fiscale” francese) – Esenzione dei dividendi versati dalle società figlie appartenenti a un gruppo fiscale integrato – Società madre residente – Legami patrimoniali con società residenti e non residenti senza costituzione di un gruppo fiscale integrato – Esenzione dei dividendi versati da società figlie non residenti – Spese e oneri non deducibili relativi alla partecipazione – Mancata neutralizzazione della reintegrazione di tali spese e oneri. — Cause riunite C-407/22 e C-408/22

Giurisprudenza europea62022CJ0407

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato due rinvii pregiudiziali del Conseil d’État francese riguardanti il regime di integrazione fiscale e la neutralizzazione della quota per spese e oneri sui dividendi percepiti da società madri residenti. Richiamando la sentenza Groupe Steria, ha confermato che la libertà di stabilimento è violata quando il beneficio fiscale è riconosciuto solo alle società che hanno costituito un gruppo fiscale integrato. La Corte ha quindi dichiarato incompatibile con l’articolo 49 TFUE la normativa francese nella parte in cui penalizza le società madri residenti che non hanno optato per l’integrazione, pur potendolo fare con società residenti, anche rispetto ai dividendi provenienti da controllate stabilite in altri Stati membri.

Libertà di stabilimento e regime fiscale francese di integrazione: incompatibilità del diverso trattamento dei dividendi esteri per le società madri residenti che non hanno optato per l’integrazione fiscale.

La questione giuridica

Se l’articolo 49 TFUE osti a una normativa francese che consente, nell’ambito del regime di integrazione fiscale, la neutralizzazione della quota forfettaria per spese e oneri sui dividendi distribuiti da società figlie residenti e, dopo la sentenza Groupe Steria, anche su quelli provenienti da società figlie stabilite in altri Stati membri che sarebbero oggettivamente ammissibili al regime se residenti, ma nega tale neutralizzazione a una società madre residente che, pur potendo costituire un gruppo fiscale integrato con società residenti, non ha optato per tale regime, sia per dividendi nazionali sia per dividendi esteri.

Principio di diritto

L’articolo 49 TFUE osta a una normativa nazionale sul regime di integrazione fiscale che riservi la neutralizzazione della quota forfettaria per spese e oneri sui dividendi a una società madre residente che abbia effettivamente optato per l’integrazione con società residenti, ma la neghi a una società madre residente che non abbia esercitato tale opzione, anche quando questa sia oggettivamente possibile; la disparità di trattamento, applicata ai dividendi sia di origine nazionale sia provenienti da società figlie stabilite in altri Stati membri, dissuade dall’esercizio della libertà di stabilimento e riguarda situazioni comparabili.

Norme richiamate

  • Articolo 49 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 216 codice generale delle imposte francese (CGI)
  • Articolo 223 A codice generale delle imposte francese (CGI)
  • Articolo 223 B codice generale delle imposte francese (CGI)
  • Articolo 145 codice generale delle imposte francese (CGI)

Libertà di stabilimento e neutralizzazione della quota per spese e oneri nel regime di integrazione fiscale francese

La sentenza riguarda due domande pregiudiziali proposte dal Conseil d’État (Francia) in controversie tra il Ministro dell’Economia, delle Finanze e dello Sviluppo e due società residenti, Manitou BF SA e Bricolage Investissement France SA. Il tema è la compatibilità con l’articolo 49 TFUE della disciplina francese che consente, nel regime di integrazione fiscale, la neutralizzazione della quota forfettaria per spese e oneri sui dividendi, ma solo in presenza di un gruppo fiscalmente integrato.

Fatti e procedimento principale

Le due società avevano percepito dividendi da società figlie stabilite in altri Stati membri e li avevano assoggettati al regime delle società madri previsto dagli articoli 145 e 216 CGI, con deduzione dei dividendi dall’utile netto salvo una quota per spese e oneri pari al 5%. Entrambe chiedevano la restituzione o lo sgravio dell’imposta corrispondente alla reintegrazione di tale quota, sostenendo che il meccanismo nazionale violasse la libertà di stabilimento. Nei due procedimenti, la cour administrative d’appel de Versailles aveva accolto le domande richiamando la sentenza Groupe Steria; il Ministro aveva proposto ricorso dinanzi al Conseil d’État.

Normativa nazionale rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 216, punto I, CGI, che consente alla società madre di dedurre i proventi netti da partecipazioni, previa defalcazione di una quota per spese e oneri fissata al 5% del ricavo totale delle partecipazioni;
  • l’articolo 223 A CGI, che disciplina la costituzione del gruppo fiscale integrato e richiede, tra l’altro, il possesso di almeno il 95% del capitale delle società del gruppo;
  • l’articolo 223 B CGI, che prevede la riduzione dell’utile consolidato della quota per spese e oneri relativa ai proventi da partecipazione percepiti da società del gruppo.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 49 TFUE osti a una normativa che:

  • consente la neutralizzazione della quota per spese e oneri ai dividendi percepiti da una società madre residente da società figlie residenti appartenenti al gruppo fiscale integrato e, dopo Groupe Steria, anche da società figlie non residenti che sarebbero ammissibili se residenti;
  • ma nega tale neutralizzazione a una società madre residente che non abbia optato per il regime, pur potendo farlo con società residenti.

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce che costituisce restrizione alla libertà di stabilimento qualsiasi misura che renda meno attraente l’esercizio di tale libertà. Nel sistema francese, i dividendi percepiti da una società madre che appartiene a un gruppo fiscale integrato sono integralmente dedotti dall’utile netto, mentre per le società madri fuori gruppo permane la reintegrazione del 5%.

Richiamando Groupe Steria, la Corte rileva che la neutralizzazione era già stata ritenuta incompatibile con il diritto UE quando negata sui dividendi provenienti da società figlie stabilite in un altro Stato membro, purché queste avrebbero potuto rientrare nel regime se residenti. Nel caso odierno, però, la Corte osserva che la disciplina francese, applicata alla luce di tale precedente, crea un’asimmetria anche per le società madri che non hanno costituito alcun gruppo fiscale integrato: se hanno società figlie residenti, possono sempre scegliere di formare il gruppo e ottenere il beneficio; se hanno solo figlie in altri Stati membri, non possono accedere al regime perché solo le società residenti possono far parte del gruppo.

Per la Corte, questa differenza di trattamento riguarda situazioni oggettivamente comparabili: tanto le società madri integrate quanto quelle non integrate sopportano spese relative alle partecipazioni e si confrontano con il rischio di doppia imposizione economica dei dividendi. Inoltre, né il giudice del rinvio né il governo francese hanno indicato ragioni imperative di interesse generale idonee a giustificare la disparità.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 49 TFUE osta alla normativa francese sul regime di integrazione fiscale nella parte in cui:

  • riconosce la neutralizzazione della quota per spese e oneri a una società madre residente che abbia optato per l’integrazione con società residenti, anche per dividendi provenienti da figlie in altri Stati membri ammissibili se residenti;
  • ma la nega a una società madre residente che non abbia optato per tale integrazione, benché potesse farlo con società residenti.

Principio affermato

Il diritto UE vieta una disciplina fiscale che, in presenza di un regime di integrazione, riservi il vantaggio della neutralizzazione della quota per spese e oneri alle sole società madri che abbiano effettivamente costituito un gruppo integrato con società residenti, poiché ciò dissuade dall’esercizio della libertà di stabilimento e introduce una disparità tra situazioni comparabili senza giustificazione oggettiva.

Come è indicizzato

Materielibertà di stabilimentoimposte sulle societàintegrazione fiscaledividendi infragruppofiscalità diretta

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