Cassazione Civile, Ordinanza n. 21101/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (produttore)
La controversia
La controversia nasce da una precedente lite tra un acquirente di un'autovettura e la concessionaria-venditrice, nella quale era stata domandata la risoluzione della vendita con restituzione del prezzo o, in subordine, la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno. La concessionaria, non autorizzata a chiamare in causa il produttore in quel giudizio, ha poi agito separatamente per ottenere che il produttore la tenesse indenne, la rimborsasse o la manlevasse di quanto eventualmente dovuto all'acquirente. Il Tribunale aveva ritenuto competente Pavia e accolto la domanda; la Corte d'appello ha invece dichiarato competente Torino, qualificando l'azione di regresso verso il produttore come fondata su responsabilità extracontrattuale ex codice del consumo e ritenendo tardiva e nuova la prospettazione di una responsabilità contrattuale. Con il ricorso per cassazione la soccombente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 131 cod. cons. e dell'art. 20 c.p.c., sostenendo che l'azione di regresso avesse natura contrattuale e che il foro di Pavia fosse competente anche in ragione del rapporto complessivo tra le parti; 2) violazione degli artt. 131 cod. cons., 2043 c.c. e 20 c.p.c., assumendo che, anche a voler qualificare la domanda come extracontrattuale, il danno si era prodotto a Pavia; 3) violazione degli artt. 130 e 131 cod. cons., 1182, terzo comma, c.c. e 20 c.p.c., sostenendo che la somma pretesa era certa, liquida ed esigibile e che quindi la competenza spettasse al foro del creditore, cioè Pavia; 4) violazione dell'art. 32 c.p.c., deducendo che, trattandosi di causa di garanzia dipendente dalla causa principale, la competenza avrebbe dovuto attrarsi dinanzi al giudice della causa principale.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di censura, perché ha accolto l'eccezione della controricorrente e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse una pronuncia sulla sola competenza territoriale resa in grado di appello e che, pertanto, contro di essa dovesse proporsi regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del deposito ai sensi dell'art. 47, comma 2, c.p.c. Poiché era stato invece proposto ricorso ordinario per cassazione, e per di più tardivamente rispetto alla comunicazione telematica della sentenza, il ricorso non era convertibile in regolamento di competenza. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 131 d.lgs. n. 206/2005
secondo la formula vigente ratione temporis
richiamato come base dell'azione di regresso del rivenditore contro il produttore nel contesto della disciplina di tutela del consumatore
art. 18 c.p.c.
invocato dalla convenuta per eccepire l'incompetenza territoriale
art. 19 c.p.c.
invocato dalla convenuta per eccepire l'incompetenza territoriale
art. 20 c.p.c.
richiamato ai fini dell'individuazione del foro territoriale competente e dei luoghi rilevanti del fatto o dell'obbligazione
art. 42 c.p.c.
la Corte afferma che la sentenza che decide solo sulla competenza è impugnabile con regolamento necessario di competenza
art. 47, secondo comma, c.p.c.
indica il termine perentorio di trenta giorni per proporre il regolamento di competenza dalla comunicazione del deposito della sentenza
art. 360, primo comma, n. 2, c.p.c.
invocato dalla ricorrente come parametro formale del ricorso per cassazione proposto
art. 2043 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura extracontrattuale della pretesa e per localizzare il danno
art. 130 d.lgs. n. 206/2005
secondo la formula vigente ratione temporis
richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina del regresso nel sistema del codice del consumo
art. 1182, terzo comma, c.c.
invocato per sostenere che, trattandosi di somma liquida ed esigibile, il foro fosse quello del creditore
art. 32 c.p.c.
richiamato per dedurre l'attrazione della causa dipendente al giudice della causa principale
art. 380-bis.1 c.p.c.
citato per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di esito sfavorevole dell'impugnazione
Massime di principio
- Quando una sentenza d'appello statuisce esclusivamente sulla competenza territoriale, il mezzo di impugnazione corretto è il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., non il ricorso ordinario per cassazione.
- Il regolamento necessario di competenza deve essere proposto nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza; se il ricorso ordinario è tardivo rispetto a tale termine, non può essere convertito in regolamento di competenza.
- Se la controparte contesta specificamente la tempestività del mezzo impugnatorio, incombe sulla parte che lo ha proposto allegare e provare i fatti da cui deriva la tempestività e, quindi, l'eventuale convertibilità.
- La qualificazione della domanda ai fini del foro competente può incidere sulla individuazione del giudice territorialmente competente, ma tale questione non può essere esaminata nel merito quando l'impugnazione proposta è inammissibile per errore sul mezzo di gravame.
- La decisione sulla sola competenza, anche se emessa in appello e pur in riforma di una sentenza di primo grado che aveva deciso anche il merito, resta soggetta al rimedio tipico del regolamento di competenza.
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