Cassazione Civile, Ordinanza n. 18770/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il pagamento dei contributi dovuti alla gestione separata per i redditi da attività libero-professionale prodotti nell'anno 2009. La Corte d'appello aveva ritenuto prescritto il credito contributivo, assumendo come dies a quo il 16 giugno 2010, cioè il termine ordinario indicato per il versamento del saldo dei contributi relativi al 2009, e rilevando che la prima richiesta interruttiva dell'INPS era stata notificata solo il 30 giugno 2015. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., dell'art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, dell'art. 18 d.lgs. n. 241/1997, dell'art. 17 d.P.R. n. 435/2001 e del d.P.C.M. 10 giugno 2010, sostenendo che la Corte territoriale non aveva considerato il differimento del termine di pagamento previsto da tale d.P.C.M., che spostava la scadenza dal 30 giugno al 7 luglio 2010 per i soggetti interessati.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'INPS. Ha affermato che, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi alla gestione separata decorre dalla scadenza del termine effettivo di pagamento e che, pertanto, rileva anche l'eventuale differimento normativo del termine stesso. Applicando il differimento previsto dal d.P.C.M. 10 giugno 2010, ha ritenuto che alla data della richiesta di pagamento del 30 giugno 2015 il termine quinquennale di prescrizione non fosse ancora maturato. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
formulato ai sensi dell'art.360, co.1, n. 3 cod. proc. civ.
è il vizio dedotto in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 2935 c.c.
la decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, tenendo conto del termine effettivo di pagamento del contributo.
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
indica la disciplina dei contributi dovuti alla gestione separata rilevante ai fini della controversia.
art. 18 d.lgs. n. 241/1997
norma richiamata dalla ricorrente nella regolazione del pagamento dei contributi.
art. 17 d.P.R. n. 435/2001
norma richiamata dalla ricorrente in relazione ai termini di versamento.
d.P.C.M. 10 giugno 2010
ha differito il termine di pagamento dei contributi per l'anno 2009; tale differimento incide sulla decorrenza della prescrizione.
art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10 giugno 2010
"In base al consolidato orientamento di questa Corte"
il differimento dei termini di pagamento previsto da questa disposizione deve essere considerato ai fini del dies a quo della prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata.
art. 380-bis c.p.c.
è la norma processuale richiamata per la proposta in camera di consiglio.
art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10 giugno 2010 pubblicato in G.U. n. 146 del 19 giugno 2010
ha spostato la scadenza dal 30 giugno al 7 luglio 2010 per i contribuenti interessati.
Massime di principio
- In materia di contributi previdenziali dovuti alla gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento effettivamente applicabile, non da un termine ordinario astratto se questo sia stato validamente differito da una fonte normativa.
- Il differimento del termine di versamento stabilito da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri incide sulla decorrenza del termine prescrizionale del credito contributivo.
- Ai fini della prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali, l'ente creditore conserva l'azione se la richiesta di pagamento o altro atto interruttivo interviene prima del compimento del termine calcolato sulla base della scadenza effettiva.
- Quando il giudice di merito omette di considerare un differimento normativo del termine di versamento, la decisione sulla prescrizione è censurabile per violazione di legge.
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