Corte di giustizia, Sentenza C-731/22
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 giugno 2024. — IJ und PO GesbR e IJ contro Agrarmarkt Austria. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune (PAC) – Regimi di sostegno – Pagamenti diretti agli agricoltori – Regolamento (UE) n. 1307/2013 – Articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c) – Nozione di “azienda” – Gestione da parte di un agricoltore – Nozione di “attività agricola” – Articolo 33, paragrafo 1 – Nozione di “superficie agricola a disposizione dell’agricoltore alla data fissata dallo Stato membro”, ai fini dell’attivazione dei diritti all’aiuto – Cessione stagionale, dietro corrispettivo, delle parcelle di un terreno di proprietà dell’agricoltore a utilizzatori che si incaricano della manutenzione di tali parcelle e della raccolta. — Causa C-731/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito l'ambito della nozione di "azienda" e di superficie "a disposizione" ai fini dei pagamenti diretti della PAC. Una cessione stagionale delle parcelle a utilizzatori terzi, scelta dall'agricoltore e accompagnata da sue attività essenziali di preparazione, coltivazione e irrigazione, non esclude di per sé l'ammissibilità ai pagamenti. Rileva soprattutto che l'agricoltore conservi un'autonomia sufficiente nella gestione agricola e possa garantire l'uso agricolo effettivo della superficie.
Pagamenti diretti PAC: una superficie agricola può restare "azienda" e "a disposizione" dell'agricoltore anche se le parcelle sono cedute stagionalmente a terzi per manutenzione e raccolta dietro corrispettivo fisso, purché l'agricoltore conservi un'autonomia sufficiente nella gestione agricola.
La questione giuridica
Se gli articoli 4, paragrafo 1, lettere b) e c), e 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 debbano essere interpretati nel senso che ostano al riconoscimento dei pagamenti diretti e alla qualificazione della superficie come "azienda gestita" e "a disposizione" dell'agricoltore quando questi cede stagionalmente le parcelle a utilizzatori scelti da lui, che curano manutenzione e raccolta dietro un canone fisso, mentre l'agricoltore effettua lavorazioni iniziali, coltivazione e irrigazione, senza partecipare direttamente al risultato della raccolta.
Principio di diritto
Il combinato disposto degli articoli 4, paragrafo 1, lettere b) e c), e 33, paragrafo 1, del regolamento n. 1307/2013 va interpretato nel senso che non osta alla concessione dei pagamenti diretti a favore del proprietario-agricoltore quando la superficie è coltivata da lui e da utilizzatori da lui scelti, i quali, contro un corrispettivo fisso, curano manutenzione e raccolta: è sufficiente che l'agricoltore conservi un'autonomia decisionale sufficiente e il potere di assicurare che la superficie resti effettivamente utilizzata per attività agricole e nel rispetto dei requisiti sostanziali, senza che sia necessario che egli partecipi ai risultati della raccolta o che la coltivazione sia svolta in suo nome e per suo conto in senso stretto.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1307/2013
- Articolo 1, lettera a), regolamento (UE) n. 1307/2013
- Articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), regolamento (UE) n. 1307/2013
- Articolo 4, paragrafo 1, lettera e), regolamento (UE) n. 1307/2013
- Articolo 4, paragrafo 2, lettera b), regolamento (UE) n. 1307/2013
- Articolo 9, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1307/2013
- Articolo 32, paragrafi 1 e 2, regolamento (UE) n. 1307/2013
- Articolo 33, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1307/2013
- Regolamento (CE) n. 1782/2003
- Articolo 44, paragrafi 2 e 3, regolamento (CE) n. 1782/2003
Pagamenti diretti PAC e cessione stagionale delle parcelle
La pronuncia, resa in un rinvio pregiudiziale del Bundesverwaltungsgericht austriaco, riguarda l'interpretazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 in materia di pagamenti diretti agli agricoltori. Il caso concerne una superficie di proprietà di IJ, suddivisa in parcelle affidate stagionalmente a utilizzatori che ne curano manutenzione e raccolta dietro corrispettivo fisso.
Fatti e procedimento principale
IJ presenta domande di pagamenti diretti per gli anni 2019-2021 relative a un terreno di 1,0840 ettari destinato alla coltivazione di ortaggi in pieno campo. L'attività è organizzata in modo particolare: IJ svolge la lavorazione del suolo, la pianificazione delle colture, la semina e l'irrigazione, mentre all'inizio della stagione affida le parcelle a utilizzatori che provvedono alla manutenzione e alla raccolta; in caso di inadempimento, IJ può intervenire a loro spese.
A seguito di un controllo in loco, l'AMA ha negato i pagamenti, ha chiesto la restituzione di importi già versati e ha applicato sanzioni, ritenendo che la superficie non fosse più "a disposizione" di IJ alla data fissata dal diritto austriaco (9 giugno) e richiamando la giurisprudenza della Corte, in particolare la sentenza Landkreis Bad Dürkheim.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiede in sostanza se una superficie possa essere considerata "gestita" dall'agricoltore e "a sua disposizione" ai fini dell'attivazione dei diritti all'aiuto, quando:
- le parcelle sono cedute a utilizzatori scelti dall'agricoltore;
- gli utilizzatori, contro un canone fisso, curano manutenzione e raccolta;
- l'agricoltore continua a svolgere lavorazioni iniziali, coltivazione e irrigazione;
- l'agricoltore non partecipa direttamente al risultato della raccolta.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 1307/2013, che definisce "azienda" e "attività agricola";
- l'articolo 9, paragrafo 1, del medesimo regolamento, sulla nozione di "agricoltore in attività";
- l'articolo 32, paragrafo 2, e l'articolo 33, paragrafo 1, relativi agli ettari ammissibili e alla dichiarazione delle parcelle;
- la precedente disciplina del regolamento (CE) n. 1782/2003, in particolare l'articolo 44, interpretato nella sentenza Landkreis Bad Dürkheim.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che la nozione di "azienda" richiede due condizioni cumulative: la superficie deve essere utilizzata per un'attività agricola e deve essere gestita da un agricoltore. Nel caso di specie, la prima condizione è soddisfatta, perché la superficie è destinata alla coltivazione di ortaggi e quindi rientra nella nozione di attività agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto i).
Quanto alla seconda condizione, la Corte ribadisce che non è necessario un potere di disposizione illimitato: è sufficiente che l'agricoltore disponga di un'autonomia sufficiente o di un certo potere decisionale per esercitare la sua attività agricola. L'articolo 33, paragrafo 1, richiede inoltre che le parcelle dichiarate siano a disposizione dell'agricoltore alla data fissata dallo Stato membro.
La Corte distingue la presente causa da Landkreis Bad Dürkheim: in quel precedente, il requisito dell'esercizio dell'attività agricola "in nome e per conto" dell'agricoltore era stato ricavato da una situazione in cui vi era il rischio di sovrapposizione di rivendicazioni da parte di più agricoltori. Qui, invece, non emerge alcun rischio del genere. In un contesto come quello descritto, la cessione temporanea delle parcelle a utilizzatori scelti dall'agricoltore non impedisce il riconoscimento dei pagamenti diretti, purché l'agricoltore possa garantire l'effettivo uso agricolo della superficie e il rispetto dei requisiti sostanziali dell'attività.
Applicando tali criteri, la Corte rileva che IJ conserva attività significative sulla superficie: prepara il terreno, organizza la coltivazione, irriga e può intervenire per la manutenzione se gli utilizzatori non adempiono. Per questo, fatte salve le verifiche del giudice del rinvio, la superficie deve considerarsi "gestita" da IJ e "a disposizione" della medesima, ed ella deve essere qualificata come "agricoltore in attività".
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che il combinato disposto degli articoli 4, paragrafo 1, lettere b) e c), e 33, paragrafo 1, del regolamento n. 1307/2013 non osta a che un agricoltore ottenga i pagamenti diretti per una superficie di sua proprietà nelle circostanze descritte. La soluzione valorizza l'effettiva capacità di gestione agricola dell'agricoltore, non la partecipazione diretta ai frutti della raccolta o l'assenza di ogni coinvolgimento di terzi.
Principio affermato
Ai fini dei pagamenti diretti PAC, una superficie può essere considerata parte dell'azienda dell'agricoltore e a sua disposizione anche se, per un periodo stagionale, è affidata a utilizzatori che ne curano manutenzione e raccolta dietro corrispettivo fisso, purché l'agricoltore mantenga un'autonomia sufficiente e un potere decisionale reale sull'uso agricolo della superficie e ne assicuri il carattere effettivamente agricolo.
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