Corte di giustizia, Sentenza C-50/22
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 9 marzo 2023. — Sogefinancement contro RW e UV. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Paris. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Contratti di credito ai consumatori – Ambito di applicazione – Diritto di recesso – Articolo 14, paragrafo 7 – Disposizioni nazionali che fissano un termine durante il quale l’esecuzione del contratto non può iniziare – Norme procedurali nazionali che disciplinano il rilievo d’ufficio e la sanzione, da parte del giudice nazionale, della violazione di tali disposizioni – Articolo 23 – Sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. — Causa C-50/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la facoltà riconosciuta agli Stati membri dall'articolo 14, paragrafo 7, della direttiva 2008/48/CE di prevedere un termine prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto di credito opera al di fuori del regime armonizzato della direttiva. Di conseguenza, le norme processuali nazionali che regolano il rilievo d'ufficio e la sanzione della violazione di tali disposizioni non sono disciplinate dal diritto UE in esame. La Corte ha quindi escluso che si dovesse applicare l'articolo 23 della direttiva per sindacare la prescrizione o la nullità rilevata d'ufficio.
Rinvio pregiudiziale sull'ambito di applicazione della direttiva 2008/48/CE rispetto a norme nazionali che vietano l'esecuzione del contratto di credito prima di un certo termine e alle relative sanzioni processuali d'ufficio.
La questione giuridica
Se, alla luce dell'articolo 14, paragrafo 7, e dell'articolo 23 della direttiva 2008/48/CE, il principio di effettività osti a norme processuali nazionali che consentano o meno al giudice di rilevare d'ufficio la violazione di una norma nazionale che vieta l'inizio dell'esecuzione del contratto di credito entro un certo termine e di sanzionarla con la nullità del contratto, in particolare quando il consumatore non abbia agito o abbia prestato acquiescenza, e se tali questioni ricadano nell'ambito della direttiva.
Principio di diritto
L'articolo 14, paragrafo 7, della direttiva 2008/48/CE, che lascia impregiudicate le disposizioni nazionali che fissano un termine prima del quale l'esecuzione del contratto di credito non può iniziare, non disciplina le norme processuali nazionali relative al rilievo d'ufficio e alla sanzione della violazione di tali disposizioni; pertanto tali regole, inclusa l'eventuale nullità rilevabile dal giudice o subordinata alla domanda/acquiescenza del consumatore, restano nella competenza degli Stati membri e non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2008/48/CE
- Articolo 14, paragrafo 7, direttiva 2008/48/CE
- Articolo 22, paragrafo 1, direttiva 2008/48/CE
- Articolo 23, direttiva 2008/48/CE
Rinvio pregiudiziale sull'esecuzione del contratto di credito e sulle sanzioni processuali nazionali
La pronuncia concerne un rinvio pregiudiziale della Cour d'appel de Paris in una controversia tra un creditore e due consumatori relativa al pagamento del saldo di un prestito personale. Il nodo centrale è se la disciplina francese che vietava, per sette giorni dall'accettazione, ogni esecuzione del contratto di credito e la sanzione di nullità rilevata d'ufficio dal giudice rientrino nell'ambito della direttiva 2008/48/CE.
Fatti e procedimento principale
Nel 2011 Sogefinancement aveva concesso a RW e UV un prestito al consumo; nel 2015 le parti avevano rinegoziato il debito. In primo grado il Tribunal d'instance du Raincy, investito della domanda di pagamento del saldo residuo, aveva rilevato d'ufficio la violazione dell'articolo L. 311-14 del code de la consommation, ritenendo che le somme fossero state messe a disposizione meno di sette giorni dopo l'accettazione dell'offerta, e aveva dichiarato la nullità del contratto limitando il rimborso al solo capitale ricevuto. In appello la società finanziatrice contestava sia il rilievo d'ufficio della nullità oltre il termine di prescrizione quinquennale, sia la possibilità per il giudice di pronunciare la nullità senza domanda o acquiescenza del consumatore.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se:
- il principio di effettività, combinato con gli articoli 14, paragrafo 7, e 23 della direttiva 2008/48/CE, osti al rilievo d'ufficio della violazione di una norma nazionale che impone un termine prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, anche oltre la prescrizione quinquennale;
- il giudice possa dichiarare la nullità del contratto per tale violazione anche in assenza di richiesta o acquiescenza del consumatore.
Normativa rilevante
La Corte richiama i considerando 9 e 10 della direttiva 2008/48/CE, che esprimono la logica di armonizzazione completa, nonché:
- l'articolo 14, paragrafo 1, sul diritto di recesso del consumatore entro quattordici giorni;
- l'articolo 14, paragrafo 7, che salva le disposizioni nazionali che stabiliscono il periodo durante il quale l'esecuzione non può iniziare;
- l'articolo 22, paragrafo 1, che vieta agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni diverse nelle materie armonizzate;
- l'articolo 23, che impone sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva.
Ragionamento della Corte
In limine, la Corte respinge le eccezioni di irricevibilità. Ricorda che le questioni pregiudiziali godono di una presunzione di rilevanza e che spetta al giudice nazionale valutare la necessità del rinvio; la contestazione delle circostanze di fatto o l'eventuale acquiescenza dei consumatori non rendono le questioni ipotetiche.
Nel merito, la Corte precisa che la direttiva 2008/48/CE realizza, in linea di principio, un'armonizzazione completa nelle materie da essa contemplate. Tuttavia, l'articolo 14, paragrafo 7, usando la formula "lascia impregiudicata", consente agli Stati membri di mantenere o introdurre regole nazionali che fissino un termine nel quale l'esecuzione del contratto non può iniziare. Questa facoltà riguarda dunque una materia non armonizzata dalla direttiva: le modalità di avvio dell'esecuzione del contratto e la messa a disposizione dei fondi.
Da ciò la Corte deduce che anche le norme processuali nazionali che disciplinano il rilievo d'ufficio e la sanzione della violazione di tali regole rientrano nella competenza degli Stati membri e non sono disciplinate dalla direttiva. Non occorre quindi verificare il rispetto del principio di effettività rispetto a tali regole processuali, né applicare l'articolo 23, perché la disposizione nazionale di cui trattasi non può essere considerata "adottata a norma" della direttiva in senso rilevante per quel parametro.
Decisione/dispositivo
La Corte risponde che l'articolo 14, paragrafo 7, della direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che le norme processuali nazionali che disciplinano il rilievo d'ufficio e la sanzione, da parte del giudice nazionale, della violazione di una disposizione nazionale che vieta l'inizio dell'esecuzione del contratto di credito prima di un certo termine non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva.
Principio affermato
Quando uno Stato membro, in forza dell'articolo 14, paragrafo 7, della direttiva 2008/48/CE, prevede un termine di sospensione iniziale dell'esecuzione del contratto di credito, la disciplina processuale relativa alla rilevabilità officiosa della violazione e alla relativa sanzione è rimessa al diritto nazionale, senza vincoli derivanti dal principio di effettività o dall'articolo 23 della direttiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 9 mar 2023Corte di giustizia, Sentenza C-119/21
- Sentenza · 9 mar 2023Corte di giustizia, Sentenza C-682/20
- Sentenza · 9 mar 2023Corte di giustizia, Sentenza C-690/20
- Sentenza · 9 mar 2023Corte di giustizia, Sentenza C-693/20
- Sentenza · 9 mar 2023Corte di giustizia, Sentenza C-46/21
- Sentenza · 9 mar 2023Corte di giustizia, Sentenza C-354/21
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →