Sentenza del 24/02/2021 n. 744 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
PROCESSO - Relata di notifica delle cartelle di pagamento - Produzione in giudizio delle copie fotostatiche - Contestazione della conformità all'originale - Precisa indicazione degli elementi di difformità delle copie rispetto agli originali - Necessità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza di primo grado che aveva annullato quattro delle cinque intimazioni di pagamento; questione centrale sulla validità probatoria delle copie fotostatiche delle relate di notifica e degli estratti di ruolo prodotte dall'agente della riscossione e sulla presunta mancata prova del perfezionamento delle notifiche. Il resistente aveva contestato la conformità delle copie agli originali in maniera generica, mentre l'appellante sosteneva che, in assenza di disconoscimento specifico e tempestivo, le copie devono valere come gli originali.
La decisione
L'appello è stato accolto parzialmente: la Commissione Regionale ha riformato la parte della sentenza di primo grado che aveva annullato gli avvisi di intimazione, dichiarandoli legittimi (quindi riconoscendo efficacia probatoria alle copie prodotte), ma ha confermato la pronuncia di primo grado nella parte relativa all'intimazione numero 1062012/9034145020 (declinazione di giurisdizione). Sono state condannate al pagamento delle spese processuali il resistente per entrambi i gradi di giudizio.
Norme richiamate
art. 2719 cod. civ.
La contestazione della conformità delle copie agli originali richiede disconoscimento formale, specifico e tempestivo (prima udienza o prima risposta successiva alla produzione); in mancanza, la copia si considera riconosciuta e ha efficacia probatoria pari all'originale.
artt. 214 e 215 c.p.c.
Applicazione dei termini e delle modalità del disconoscimento delle scritture e sottoscrizioni anche al disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche.
art. 26, comma 1, seconda parte, D.P.R. n. 602/1973
art. 26, comma 1, seconda parte, D.P.R. n. 602/1973
La relata di notificazione e/o l'avviso di ricevimento contenente il numero identificativo della cartella costituiscono prova del perfezionamento della notifica e della relativa data; non è necessario produrre la copia della cartella di pagamento per provare la notifica.
art. 1335 cod. civ.
Presunzione di conoscenza degli atti alla quale si può resistere solo dimostrando l'impossibilità senza colpa di prenderne cognizione.
D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 5, comma 5
D.L. 31/12/1996 n. 669, art. 5, comma 5
Rilevanza della dichiarazione di conformità delle copie agli archivi informatici dell'agente della riscossione come elemento di riscontro probatorio a favore dell'efficacia delle copie prodotte.
Giurisprudenza della Cassazione (es. Cass. civ. sez. 3, n.19680/2008; Cass. sez. VI, n.23902/2017)
Cass. Sez. 3 Sent. n.19680 del 17/07/2008; Cass. Civ. sez. VI, 11/10/2017 n.23902
Consolidati principi di legittimità: (i) l'art.2719 c.c. richiede disconoscimento specifico e tempestivo delle copie; (ii) l'assenza di certificazione di conformità non determina automaticamente inutilizzabilità delle copie: il giudice deve comunque esaminare le contestazioni specifiche e valutare gli elementi istruttori, incluse attestazioni di conformità alle risultanze informatiche.
Massime di principio
- Le copie fotostatiche prodotte in giudizio si presumono conformi agli originali salvo disconoscimento specifico, formale e tempestivo (prima udienza o prima risposta successiva).
- Un disconoscimento generico della conformità non è sufficiente: il resistente deve indicare puntualmente le difformità contestate (quali pagine, sottoscrizioni, date, numeri identificativi diversi ecc.).
- La relata di notifica e/o l'avviso di ricevimento con il numero identificativo della cartella costituiscono prova del perfezionamento della notifica; non è sempre necessario produrre la copia della cartella di pagamento.
- L'attestazione dell'agente della riscossione sulla conformità delle copie alle risultanze informatiche è elemento probatorio rilevante e deve essere valutata insieme agli altri elementi, anche in termini presuntivi.
- Il giudice non può escludere automaticamente efficacia probatoria alle copie per la sola mancanza di una certificazione formale: deve esaminare le contestazioni specifiche e, se necessario, valutare ulteriori mezzi istruttori.
- Per difendere efficacemente una contestazione sulla notifica, il contribuente deve agire tempestivamente e fornire elementi concreti che dimostrino le difformità o l'irrimediabile impossibilità di conoscenza dell'atto.
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