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Sentenza

Sentenza n. 1218/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di Pavia.

Giustizia amministrativa202503734

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Pavia, passata in giudicato, relativa al riconoscimento di somme per la carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato, notificata al Ministero e recante condanna al riconoscimento, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, della somma complessiva di euro 2.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Il Ministero non aveva adempiuto. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza adeguatamente contestare la pretesa. Il giudice ha verificato il passaggio in giudicato, la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli giudiziali di pagamento nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l’inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando il pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. L’importo deve comprendere le somme riconosciute dal titolo, dedotti eventuali pagamenti già effettuati, gli accessori di legge ancora dovuti, gli oneri di registrazione, esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza e gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non determina costitutivamente il credito, ma ne consente il soddisfacimento secondo la misura definita dal titolo e dalle norme applicabili; pertanto, i conteggi della creditrice relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano l’Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza. È stato nominato, per il caso di perdurante inerzia, un commissario ad acta, incaricato di determinare definitivamente l’importo dovuto e di adottare gli atti contabili necessari entro i successivi centoventi giorni dall’investitura. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del riconoscimento economico contenuto nel titolo da eseguire.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici devono eseguire i provvedimenti giudiziali di pagamento prima dell’avvio del recupero coattivo.

  • artt. 1282 e 1283 c.c.

    Rilevano per la determinazione della misura e della decorrenza degli interessi dovuti, che devono essere verificati secondo il titolo e la legge e non sono vincolati dai conteggi unilaterali del creditore.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle norme del codice di procedura civile, inclusa la distrazione in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione il pagamento o il riconoscimento di somme dovute, purché il titolo sia documentato, notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice non costituisce nuovamente il diritto di credito, ma assicura il soddisfacimento del diritto nella misura risultante dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali; l’amministrazione deve quindi determinare il capitale residuo e gli accessori secondo tali parametri.
  • I conteggi del creditore relativi al capitale e agli interessi non vincolano l’amministrazione esecutrice: la quantificazione definitiva deve rispettare il titolo giudiziale e le disposizioni di legge sulla misura e sulla decorrenza degli interessi.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato entro il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di determinare l’importo dovuto e di adottare gli atti contabili necessari all’adempimento.
  • Quando l’attività commissariale è affidata a un dipendente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica oggetto dell’adempimento, non è dovuto uno specifico compenso per l’esercizio delle funzioni di commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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