Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 316/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Chieti in ordine alle domande e istanze di concessione dell’area pubblica sita in Chieti Via Marino da Caramanico, destinata a distributore dei carburanti e precisamente le seguenti: - istanza inviata in data 02.02.2026 con ricevuta di consegna dello stesso giorno e corredata da elaborati grafici, relazione tecnica e inquadramento territoriale relativamente all’occupazione di suolo pubblico ai sensi dell’art. 38 del regolamento comunale di cui alla delibera di consiglio comunale 22.04.21 n. 93; - istanza di rilascio delle concessioni del settembre 2025; - istanze di sollecito del 18.09.2025 e del 30.09.2025; - istanza inviata in data 06.02.26 relativa al distributore di via Marino da Caramanico con testo della pec e relativa ricevuta (con la quale PAD ha chiesto la concessione postuma a sanatoria dell’occupazione degli impianti di distribuzione carburanti e ha intimato il Comune e ICA Spa a non emettere accertamenti o avvisi ulteriori per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025. Con condanna del Comune a provvedere sulle istanze di cui sopra con provvedimento esplicito.

Giustizia amministrativa202600137

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune di Chieti sulle istanze di concessione e di sanatoria dell'occupazione di area pubblica destinata a distributore di carburanti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Chieti su una serie di istanze relative alla concessione dell'area pubblica sita in Chieti, Via Marino da Caramanico, destinata a impianto di distribuzione carburanti. Sono state dedotte, in particolare, l'istanza del 2 febbraio 2026, corredata da elaborati grafici, relazione tecnica e inquadramento territoriale, presentata ai sensi dell'art. 38 del regolamento comunale; l'istanza di rilascio delle concessioni del settembre 2025; le istanze di sollecito del 18 e del 30 settembre 2025; nonché l'istanza del 6 febbraio 2026, con cui è stata domandata la concessione postuma a sanatoria dell'occupazione degli impianti ed è stato intimato al Comune e a ICA S.p.A. di non emettere ulteriori accertamenti o avvisi per gli anni 2022-2025. La domanda comprendeva anche la condanna del Comune all'adozione di un provvedimento espresso.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito la domanda sul silenzio, ritenendo necessari approfondimenti istruttori. Ha ordinato al Comune di Chieti, non costituito in giudizio, di depositare una dettagliata relazione sui fatti di causa, contenente controdeduzioni sulle specifiche censure formulate nel ricorso, nonché ogni documento utile ai fini della decisione. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza da parte della Segreteria o, se anteriore, dalla notificazione a cura della parte. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 13 novembre 2026. L'ordinanza non accerta ancora l'illegittimità del silenzio né condanna l'Amministrazione a provvedere sulle istanze.

Norme richiamate

  • art. 38 del regolamento comunale approvato con delibera di Consiglio comunale 22 aprile 2021, n. 93

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell'istanza relativa all'occupazione di suolo pubblico; l'ordinanza non ne esplicita l'interpretazione.

Massime di principio

  • Quando, in un giudizio contro il silenzio della pubblica amministrazione, il quadro fattuale e documentale non è sufficientemente definito, il giudice amministrativo può disporre approfondimenti istruttori prima di decidere la domanda.
  • Il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione intimata, anche se non costituita, il deposito di una relazione dettagliata sui fatti di causa, delle controdeduzioni sulle censure dedotte e della documentazione utile alla decisione.
  • Il termine assegnato dal giudice amministrativo per l'adempimento degli incombenti istruttori può essere qualificato come perentorio e decorrere dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o, se anteriore, dalla sua notificazione a cura della parte.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.