Cassazione Penale, Sentenza n. 36411/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Mastromatteo: deduce inosservanza di norma processuale per omessa notifica all'imputato del decreto che dispone il giudizio di appello (notifica contestata come non perfezionata in luogo diverso dal domicilio eletto). Ragni: due motivi — (1) manifesta illogicità della motivazione e travisamento delle risultanze probatorie con riguardo al ritenuto esercizio di funzioni gestorie di fatto (si assume che la responsabilità sia stata accertata principalmente sulle dichiarazioni del coimputato e di fornitori/dipendenti bancari); (2) vizio di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
Il ricorso di Mastromatteo è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto che la notifica effettuata a mezzo PEC al difensore, unitamente alla mancata eccezione in udienza e al rapporto fiduciario difensore-imputato, costituisse indizio di effettiva conoscenza e non una nullità assoluta insanabile. Il ricorso di Ragni è stato rigettato: i motivi sono stati ritenuti infondati o indeducibili perché la valutazione di merito sulla qualifica di amministratore di fatto è fondata su pluralità di indici logici e fattuali (dichiarazioni del Mastromatteo, fornitori, dipendenti bancari) e la scelta del giudice del merito circa il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità motivata del giudice. Conseguenze: confermata la responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria; entrambe le condanne confermate; entrambi i ricorrenti condannati in solido al pagamento delle spese processuali; Mastromatteo condannato anche al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 161, comma 4 cod. proc. pen.
Consente la notifica mediante PEC al difensore; la Corte ha ritenuto che la notifica a mezzo PEC al difensore possa assolvere alla funzione informativa quando, nella concreta situazione, emerga che il difensore aveva effettiva capacità di informare l'imputato.
art. 182 cod. proc. pen.
Individua i termini decadenziali per dedurre nullità di ordine generale; la mancata eccezione tempestiva può comportare l'indeducibilità del vizio.
art. 179 cod. proc. pen.
Disciplina la nullità per omessa notificazione (nullità assoluta); la Corte distingue tra nullità generale e nullità assoluta basata sull'effettiva inidoneità della notificazione a comunicare l'atto.
art. 526 cod. proc. pen.
Rilevante in tema di utilizzabilità di dichiarazioni di coimputati: la Corte osserva che, se la difesa non chiede l'esame del coimputato dichiarante, non può assumere che vi sia stata una volontaria sottrazione all'esame.
art. 62-bis cod. pen.
Statuisce sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ricorda che il loro riconoscimento è discrezionale e richiede elementi positivi che il giudice deve comunque motivare.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Principi generali sulla determinazione della pena e sui criteri di individualizzazione; la Corte sottolinea l'ampio margine discrezionale del giudice del merito nella determinazione del trattamento sanzionatorio, soggetto però a motivazione non arbitraria.
Massime di principio
- La notifica dell'atto al difensore tramite PEC può integrare conoscenza effettiva dell'imputato; tuttavia la sua efficacia va valutata concretamente: se il difensore non eccepisce tempestivamente la nullità e sussiste rapporto fiduciario, il vizio può risultare indeducibile o non determinare nullità assoluta.
- Le nullità processuali si distinguono: nullità di ordine generale a regime intermedio (deducibili entro i termini decadenziali dell'art. 182) e nullità assolute per omessa notificazione ex art. 179 ove la notificazione sia concretamente inidonea ad informare il destinatario.
- Le valutazioni dei fatti e l'apprezzamento della prova compiuti dai giudici di merito (in particolare l'accertamento di una posizione di amministratore di fatto) sono in gran parte insindacabili in Cassazione salvo vizio di logicità, contraddittorietà o travisamento palese delle prove.
- La relazione del curatore fallimentare e le dichiarazioni raccolte al suo interno possono costituire prova documentale utilizzabile, salvo che non emergano specifiche ragioni di inaffidabilità; la difesa deve chiedere eventualmente l'esame dei dichiarante per contestarne l'utilizzabilità.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è discrezionale e richiede motivazione: il giudice può basare la decisione su uno o pochi elementi ritenuti prevalenti, purché la motivazione sia logica e non contraddittoria.
- Per contestare efficacemente l'apprezzamento probatorio in Cassazione è necessario dimostrare vizi di motivazione (contraddittorietà o illogicità) e non limitarsi a una diversa interpretazione degli stessi elementi probatori.
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