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Sentenza

Sentenza del 13/05/2015 n. 9734 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva dichiarato legittime le cartelle TARSU relative agli anni 2000-2005. Ha dedotto: a) violazione degli artt. 53 del D.Lgs. n. 546/1992 e 112 c.p.c., sostenendo che l'appello di Equitalia fosse privo di motivi specifici e che la CTR avesse deciso ultra petita; b) violazione degli artt. 57 e 58 del D.Lgs. n. 546/1992, contestando l'ammissione in appello di nuovi documenti; c) violazione dell'art. 140 c.p.c. e delle norme sulla notificazione delle cartelle, sostenendo che fosse necessaria la raccomandata informativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e comunque infondato: la specificità dei motivi di appello può risultare dal complesso delle deduzioni, anche sintetiche, purché non equivoche. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, poiché nel processo tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, anche se preesistenti o non prodotti in primo grado. Il terzo motivo è stato ritenuto carente di autosufficienza, non avendo la società precisato se si trattasse di irreperibilità assoluta o relativa. In caso di irreperibilità assoluta è sufficiente l'affissione dell'avviso di deposito all'albo comunale, senza raccomandata; in caso di irreperibilità relativa, invece, occorrono gli adempimenti dell'art. 140 c.p.c., inclusa la raccomandata informativa. Poiché la società non ha dimostrato l'irreperibilità relativa, la notificazione è stata ritenuta valida. Nessuna statuizione sulle spese, per l'assenza di attività difensiva dell'intimata.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 53

    L'appello tributario deve contenere motivi specifici, ma la specificità può essere desunta dall'insieme delle deduzioni dell'appellante, anche se formulate in modo sintetico, purché siano comprensibili e non equivoche.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 58

    non incontrando limiti nel processo tributario di appello la produzione di nuovi documenti

    Nel processo tributario è generalmente consentita la produzione di nuovi documenti in appello, anche se preesistenti, non prodotti in primo grado o prodotti irritualmente.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi entro i limiti delle domande e delle eccezioni proposte; nel caso concreto non è stata ravvisata ultrapetizione.

  • Art. 140 c.p.c.

    Si applica nei casi di irreperibilità relativa, quando l'indirizzo del destinatario è conosciuto ma non è possibile consegnare l'atto. Richiede deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso e invio della raccomandata informativa.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 60, lett. e)

    Disciplina la notificazione degli atti tributari in caso di irreperibilità assoluta, quando il destinatario risulta trasferito in luogo sconosciuto o non dispone di abitazione, ufficio o azienda nel Comune della notificazione. In tale ipotesi è sufficiente l'affissione dell'avviso all'albo comunale, senza raccomandata.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 26

    Disciplina la notificazione delle cartelle di pagamento. La disciplina deve essere coordinata con i principi costituzionali e con le regole applicabili agli atti di accertamento, distinguendo irreperibilità assoluta e relativa.

  • Art. 3 Cost.

    Il principio di uguaglianza impone uniformità delle modalità di notificazione tra cartelle di pagamento e atti di accertamento quando non sussista una ragione giustificativa per trattarle diversamente.

Massime di principio

  • Per contestare validamente una sentenza tributaria occorre formulare motivi autosufficienti, indicando gli elementi della decisione impugnata necessari per consentire al giudice di verificare la censura.
  • Nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è, in linea generale, ammessa anche se i documenti erano già disponibili o non erano stati prodotti in primo grado.
  • La validità della notificazione dipende dalla distinzione tra irreperibilità assoluta e irreperibilità relativa: la prima richiede l'affissione all'albo comunale, mentre la seconda richiede anche la raccomandata informativa prevista dall'art. 140 c.p.c.
  • Chi contesta la notificazione deve allegare e dimostrare concretamente che il destinatario aveva una residenza, sede o indirizzo conosciuto e che si trattava quindi di irreperibilità relativa; la mera affermazione generica non è sufficiente.
  • In caso di irreperibilità assoluta, il termine per impugnare l'atto decorre dall'ottavo giorno successivo all'affissione dell'avviso all'albo comunale.

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