Direttiva 2021/903
Direttiva (UE) 2021/903 della Commissione del 3 giugno 2021 che modifica la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i valori limite specifici per l’anilina in determinati giocattoli (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva (UE) 2021/903 della Commissione modifica la disciplina sui giocattoli per ridurre il rischio connesso all’anilina, sostanza classificata come cancerogena e mutagena di categoria 2. Introduce limiti specifici per i materiali tessili e di cuoio dei giocattoli e per i colori a dita, tenendo conto delle evidenze scientifiche e dei pareri degli organi tecnici consultati dalla Commissione. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 4 dicembre 2022 e applicarle dal 5 dicembre 2022.
Modifica della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli per introdurre valori limite specifici dell’anilina in determinati materiali e colori a dita.
Ambito di applicazione
Si applica ai giocattoli disciplinati dalla direttiva 2009/48/CE, in particolare ai materiali tessili per giocattoli, ai materiali di cuoio per giocattoli e ai colori a dita. La direttiva riguarda la presenza di anilina (CAS 62-53-3) nei casi in cui la sostanza sia rilevabile dopo scissione riduttiva nei materiali tessili e nel cuoio, nonché come anilina libera o dopo scissione riduttiva nei colori a dita. Sono destinatari gli Stati membri, tenuti a recepirla nell’ordinamento nazionale; il testo non introduce esclusioni ulteriori rispetto al perimetro già definito dalla direttiva 2009/48/CE.
Modifica della direttiva 2009/48/CE per i limiti di anilina nei giocattoli
La direttiva (UE) 2021/903 interviene sulla disciplina della sicurezza dei giocattoli per introdurre limiti specifici relativi all’anilina, sostanza classificata come cancerogena e mutagena di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. La misura si fonda sulle valutazioni scientifiche richiamate nei considerando, che evidenziano rischi per la salute anche a livelli di esposizione minimi e la necessità di restringere la presenza della sostanza in taluni materiali per giocattoli.
Finalità e base normativa
La Commissione adotta la direttiva sulla base dell’articolo 46, paragrafo 2, della direttiva 2009/48/CE, che consente di stabilire valori limite specifici per le sostanze chimiche elencate nell’appendice C dell’allegato II. Nei considerando viene richiamata la classificazione dell’anilina come sostanza CMR, il parere del Comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali del 29 maggio 2007, nonché le conclusioni della relazione di valutazione dei rischi dell’Unione europea e il parere del RAC dell’ECHA, secondo cui l’anilina è una sostanza cancerogena senza livello di soglia.
Ambito sostanziale della restrizione
La direttiva si concentra su tre ipotesi specifiche:
- materiali tessili per giocattoli;
- materiali di cuoio per giocattoli;
- colori a dita.
La Commissione, sulla base dei pareri del gruppo di esperti sulla sicurezza dei giocattoli e del sottogruppo "prodotti chimici", ritiene necessario fissare un limite di 30 mg/kg dopo scissione riduttiva per i materiali tessili e di cuoio e, per i colori a dita, un limite di 10 mg/kg come anilina libera e di 30 mg/kg dopo scissione riduttiva. Nei considerando si precisa che, per la fissazione di tali limiti, non è stato possibile tenere conto delle disposizioni relative agli imballaggi alimentari, perché i metodi e le ipotesi di prova previsti dal regolamento (CE) n. 1935/2004 e dal regolamento (UE) n. 10/2011 non sono comparabili con quelli applicabili ai giocattoli.
Contenuto della modifica normativa
L’articolo 1 modifica l’allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE aggiungendo una voce per l’anilina (CAS 62-53-3) con i valori limite sopra indicati. Si tratta di una modifica puntuale della disciplina tecnica sui prodotti chimici nei giocattoli, che rafforza la protezione dei bambini rispetto all’esposizione a tale sostanza.
Recepimento, applicazione e obblighi degli Stati membri
L’articolo 2 stabilisce il termine di recepimento al 4 dicembre 2022. Entro tale data gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie e trasmetterne immediatamente il testo alla Commissione. Le nuove disposizioni nazionali si applicano dal 5 dicembre 2022. È inoltre richiesto che le misure di recepimento contengano un riferimento alla direttiva oppure siano corredate da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro. Gli Stati membri devono anche comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che restano liberi quanto alla forma e ai mezzi del recepimento, fermo restando l’obbligo di raggiungere il risultato imposto dalla direttiva entro il termine previsto.
Disposizioni principali
Introduzione di valori limite specifici per l’anilina
L’articolo 1 inserisce nell’allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE una voce specifica per l’anilina (CAS 62-53-3), fissando tre limiti: 30 mg/kg dopo scissione riduttiva nei materiali tessili per giocattoli e nei materiali di cuoio per giocattoli; 10 mg/kg come anilina libera nei colori a dita; 30 mg/kg dopo scissione riduttiva nei colori a dita.
Recepimento da parte degli Stati membri
L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 4 dicembre 2022 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di applicarle dal 5 dicembre 2022. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.
Comunicazione alla Commissione
L’articolo 2, paragrafo 1, seconda frase, richiede la trasmissione immediata alla Commissione del testo delle misure di recepimento; il paragrafo 2 impone inoltre la comunicazione del testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.
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