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Sentenza

Sentenza del 20/12/2021 n. 4115 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Liquidazione automatizzata - Obbligo di contraddittorio preventivo - Esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di cartella di pagamento (importo complessivo indicato circa euro 34.012.227,52) derivante da liquidazione automatizzata ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis D.P.R. n. 633/1972 relativa a dichiarazioni IVA, IRAP, mod. 770 e addizionale regionale IRPEF per l'anno 2012; censure sull'omessa sottoscrizione del ruolo, difetto di motivazione, violazione dell'obbligo di contraddittorio/“comunicazione di irregolarità”, mancato conteggio di pagamenti, illegittimità delle sanzioni e contestazione del calcolo degli interessi.

La decisione

L'appello è stato rigettato. La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto regolare la liquidazione ai sensi degli artt. 36-bis e 54-bis, ha confermato l'applicabilità delle sanzioni ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 471/1997 senza benefici di riduzione, ha escluso che l'omessa comunicazione preventiva (cd. contraddittorio) invalidi l'atto per le liquidazioni ex art. 36-bis, e ha ritenuto insoddisfacenti le prove dell'appellante circa pagamenti non considerati; ha quindi condannato l'appellante al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in euro 5.000,00).

Norme richiamate

  • art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973

    La liquidazione automatizzata ex art. 36-bis non è qualificata come un controllo formale che richieda la previa comunicazione di irregolarità o un contraddittorio: è procedura di emersione di somme dichiarate e non versate e può dar luogo a cartella senza fase contraddittoria preventiva.

  • art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973

    La procedura disciplinata dall'art. 36-ter è una diversa procedura di controllo che richiede la comunicazione dell'esito e, se omessa, può comportare nullità della successiva cartella; distinta dalla previsione del 36-bis.

  • art. 54-bis D.P.R. n. 633/1972

    Analoga disciplina per la liquidazione automatizzata ai fini IVA: procedimento non coincidente con il controllo che impone contraddittorio, per le ragioni espresse rispetto all'art. 36-bis.

  • d.lgs. n. 471/1997, art. 13

    Disciplina la sanzione per omesso o ritardato versamento; la Corte ha ritenuto regolare l'applicazione della sanzione calcolata sulle somme non versate o versate in ritardo risultanti dalla liquidazione automatizzata.

  • art. 276 c.p.c. e art. 118 disposizioni attuative c.p.c.

    art. 276 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamati per il principio della 'ragione più liquida' (decidere la controversia sulla questione più agevole e assorbente), utilizzato per decidere il giudizio senza esaminare tutte le censure.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Cass. n. 3948/2011; Cass. n. 15312/2014)

    Cass. n. 3948/11; Cass. n. 15312/2014

    La giurisprudenza di legittimità conferma che la mancata comunicazione non invalida automaticamente la cartella emessa per liquidazioni ex art. 36-bis, mentre solo la procedura ex art. 36-ter comporta la necessità della comunicazione e la possibile nullità della cartella se omessa.

Massime di principio

  • La liquidazione automatizzata ex art. 36-bis (e art. 54-bis ai fini IVA) riguarda somme dichiarate e non versate: non costituisce un 'controllo' che impone obbligatoriamente la preventiva comunicazione di irregolarità o il contraddittorio; pertanto la mancanza di tale comunicazione non comporta in automatico l'invalidità della cartella.
  • Se la pretesa deriva da somme che il contribuente stesso ha dichiarato ma non versato, l'onere probatorio spetta al contribuente che eccepisce pagamenti o abbinamenti errati: occorrono documenti idonei (quietanze, ricevute, estratti conto, richieste di riversamento) per far valere anomalie contabili o errori di abbinamento.
  • Per le situazioni in cui è invocata la mancata comunicazione preventiva, distinguere sempre tra procedura ex art. 36-bis (liquidazione automatizzata) e art. 36-ter (controllo formale/cross-check): solo per quest'ultima la comunicazione è requisito di validità dell'atto.
  • Le sanzioni per omesso/ritardato versamento (d.lgs. 471/1997) possono essere confermate se risultano documentate le somme non pagate; la riduzione della sanzione richiede i presupposti di legge e adeguata prova.
  • In giudizio civile/tributario il giudice può decidere la controversia con riferimento alla questione più agevole e assorbente (principio della ragione più liquida): quindi è strategico concentrare le difese su punti decisivi e provati documentalmente.
  • Prima di proporre ricorso è consigliabile ottenere dalla riscossione e dall'Amministrazione finanziaria un riesame amministrativo (es. verifica abbinamento versamenti, richieste di sgravio) e documentare ogni pagamento e relativo abbinamento per evitare la cristallizzazione della pretesa.

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