Sentenza del 20/09/2018 n. 743 - Corte di Giustizia UE
La Corte si pronuncia sull'abbattimento derivante da partecipazioni detenute in una società di capitali avente sede in uno Stato terzo. Rinvio pregiudiziale - Articoli da 63 a 65 TFUE ‑ Libera circolazione dei capitali - Abbattimento di utili imponibili - Partecipazioni detenute da una società controllante in una società di capitali avente la propria direzione commerciale e la propria sede in uno Stato terzo - Dividendi distribuiti alla società controllante - Deducibilità fiscale soggetta a condizioni più rigorose dell'abbattimento degli utili derivanti da partecipazioni detenute in una società di capitali di diritto nazionale non esente da imposizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
X contestava la tassazione dei dividendi ricevuti indirettamente dalla controllata australiana Hella Asia Pacific Pty Ltd. La normativa tedesca consentiva l'abbattimento dei dividendi provenienti da società tedesche con condizioni relativamente semplici, tra cui una partecipazione minima del 15%, mentre per i dividendi provenienti da società aventi sede in Stati terzi imponeva ulteriori requisiti: detenzione continuativa della partecipazione, provenienza quasi esclusiva dei redditi da specifiche attività economiche e, in presenza di società sub-controllate, ulteriori soglie partecipative e obblighi documentali. X sosteneva che tale trattamento fosse discriminatorio e contrario alla libera circolazione dei capitali prevista dagli articoli 63-65 TFUE.
La decisione
La Corte di giustizia ha dichiarato che gli articoli da 63 a 65 TFUE ostano a una normativa nazionale che subordini l'abbattimento fiscale dei dividendi provenienti da società aventi sede in uno Stato terzo a condizioni più rigorose rispetto a quelle applicate ai dividendi provenienti da società nazionali non esenti da imposizione. La differenza di trattamento costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali, perché rende meno attrattivi gli investimenti in società di Stati terzi. La Corte ha escluso sia la deroga per gli investimenti diretti anteriori al 31 dicembre 1993, sia la giustificazione basata sulla prevenzione di frodi e abusi, poiché la normativa introduceva una presunzione generale e assoluta di abuso. La decisione pregiudiziale non liquida direttamente le imposte, ma vincola il giudice nazionale nella definizione della controversia. Le spese sono state rimesse al giudice nazionale.
Norme richiamate
Articoli 63-65 TFUE
Gli articoli da 63 a 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una legislazione nazionale (...) che subordina un abbattimento degli utili derivanti da partecipazioni detenute in una società di capitali avente la propria direzione commerciale e la propria sede in uno Stato terzo a condizioni più rigorose rispetto all'abbattimento degli utili derivanti da partecipazioni detenute in una società di capitali di diritto nazionale non esente da imposizione.
La libera circolazione dei capitali si applica anche ai dividendi provenienti da Stati terzi. È incompatibile con il diritto dell'Unione un trattamento fiscale meno favorevole per tali dividendi quando le situazioni sono oggettivamente comparabili e la differenza non è giustificata da motivi validi e proporzionati.
Articolo 64, paragrafo 1, TFUE
La deroga per le restrizioni esistenti al 31 dicembre 1993 e relative, tra l'altro, agli investimenti diretti deve essere interpretata restrittivamente. Non è applicabile quando la normativa successiva abbia modificato in modo sostanziale la portata dell'agevolazione o il contesto legislativo complessivo.
Articolo 65, paragrafi 1 e 3, TFUE
Gli Stati membri possono distinguere fiscalmente situazioni diverse, ma non possono utilizzare tale facoltà per introdurre discriminazioni arbitrarie o restrizioni dissimulate alla libera circolazione dei capitali. Una presunzione generale di frode fondata sull'ubicazione della società in uno Stato terzo non è sufficiente.
Articolo 9, numeri 2a e 7, GewStG 2002
Il regime tedesco prevedeva condizioni più favorevoli per i dividendi provenienti da società residenti e condizioni aggiuntive e più rigorose per quelli provenienti da società di Stati terzi. Tale asimmetria è stata ritenuta idonea a dissuadere gli investimenti transfrontalieri.
Articolo 8, paragrafo 1, numeri da 1 a 6, AStG
Il rinvio a specifiche attività economiche attive, usato come requisito per l'abbattimento dei dividendi esteri, non può tradursi in una presunzione assoluta di abuso né giustificare automaticamente un trattamento deteriore rispetto ai dividendi nazionali.
Massime di principio
- Quando una normativa fiscale tratta meno favorevolmente dividendi provenienti da società di Stati terzi rispetto a dividendi nazionali comparabili, può configurarsi una restrizione alla libera circolazione dei capitali ai sensi dell'articolo 63 TFUE.
- La disparità di trattamento non è automaticamente giustificata dal fatto che l'investimento sia situato fuori dall'Unione europea. Occorre dimostrare una differenza oggettiva delle situazioni oppure un motivo imperativo di interesse generale applicato in modo proporzionato.
- Le misure antielusive devono colpire costruzioni puramente artificiose individuate concretamente; non possono basarsi su una presunzione generale secondo cui ogni società o investimento situato in uno Stato terzo è potenzialmente abusivo.
- Requisiti aggiuntivi come attività economiche qualificate, partecipazioni indirette minime, detenzione continuativa e oneri probatori particolarmente gravosi possono essere incompatibili con il diritto dell'Unione se rendono l'agevolazione estera significativamente più difficile rispetto a quella nazionale.
- La clausola di salvaguardia dell'articolo 64, paragrafo 1, TFUE opera solo per restrizioni realmente già vigenti al 31 dicembre 1993 e sostanzialmente invariate; modifiche che restringono l'agevolazione o ne cambiano la logica possono far perdere la protezione.
- In una controversia analoga, occorre confrontare concretamente il regime fiscale applicato ai dividendi interni e a quelli esteri, verificare se l'investimento rientri nella libera circolazione dei capitali e valutare se eventuali condizioni antielusive siano specifiche, verificabili e proporzionate.
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