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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09914/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

Un pensionato aveva ottenuto in primo e secondo grado la restituzione delle somme trattenute dalla cassa professionale nel quinquennio 2009-2013 a titolo di contributo di solidarietà applicato alla pensione di vecchiaia già in godimento. La cassa ricorrente ha impugnato la decisione d'appello sostenendo, con due motivi sostanzialmente sovrapposti, che: (a) l'autonomia normativa riconosciuta agli enti previdenziali privatizzati consentirebbe di introdurre misure anche incidenti sulle pensioni già liquidate, purché ragionevoli e finalizzate a garantire l'equilibrio finanziario di lungo periodo; (b) le norme invocate dalla Corte territoriale e il principio del pro rata non impedirebbero l'adozione del contributo di solidarietà, specie alla luce delle successive disposizioni di legge che, secondo la ricorrente, avrebbero confermato la legittimità degli atti degli enti previdenziali finalizzati alla sostenibilità del sistema. La cassa ha quindi censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione delle norme sul regime delle casse privatizzate, del principio del pro rata, delle disposizioni sopravvenute in tema di equilibrio finanziario e degli artt. 3 e 38 Cost., chiedendo il riconoscimento della legittimità delle trattenute effettuate.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ribadito che gli enti previdenziali privatizzati, pur godendo di autonomia, possono incidere su aliquote contributive, coefficienti di rendimento o altri criteri di determinazione del trattamento solo nel rispetto del principio del pro rata e senza intaccare le pensioni già maturate e liquidate mediante trattenute a titolo di contributo di solidarietà. Ha escluso che le norme invocate dalla cassa (art. 1, comma 763, L. 296/2006 e art. 1, comma 488, L. 147/2013) possano legittimare indiscriminatamente prelievi già adottati o un contributo straordinario e temporaneo sulle prestazioni in godimento, sottolineando che una prestazione patrimoniale di questo tipo richiede una base legale espressa ai sensi dell'art. 23 Cost. Ne è conseguita la conferma della condanna della cassa alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore del controricorrente e con l'ulteriore importo per il contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti dalla cassa.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    ha regolato la trattazione camerale del ricorso secondo la disciplina temporale applicabile.

  • art. 3, comma 12, L. 8 agosto 1995, n. 335

    consente agli enti previdenziali privatizzati di variare aliquote e criteri di calcolo, ma solo nel rispetto del principio del pro rata e delle anzianità già maturate; non legittima trattenute su pensioni già liquidate.

  • art. 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    salva gli atti già adottati dalle casse solo se conformi alla legge; non costituisce una sanatoria indiscriminata di deliberazioni che incidano contra legem su prestazioni già erogate.

  • art. 1, comma 488, L. 27 dicembre 2013, n. 147

    non vale come norma di legittimazione del contributo di solidarietà straordinario e temporalmente limitato, perché la finalità evocata è quella dell'equilibrio finanziario di lungo termine.

  • art. 24, comma 24, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della compatibilità delle misure con l'esigenza di equilibrio finanziario, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.

  • art. 2 D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509

    norma sull'autonomia delle casse privatizzate, che però incontra il limite del contenuto dei provvedimenti e dei principi legali e costituzionali, in particolare il pro rata e la riserva di legge.

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa

    invocato come base regolamentare del contributo di solidarietà, ma ritenuto insufficiente a fondare una trattenuta su pensioni già quantificate e attribuite.

  • delibera del 28 ottobre 2008

    atto regolamentare interno richiamato quale fonte della trattenuta, ma non ritenuto idoneo a giustificarla in mancanza di base legale.

  • art. 3 Cost.

    il sindacato di ragionevolezza non può superare il limite della riserva di legge quando si incide in peius su un trattamento pensionistico già in godimento.

  • art. 38 Cost.

    evocato dalla ricorrente a sostegno dell'equilibrio del sistema previdenziale, ma non idoneo a legittimare la decurtazione delle pensioni già maturate.

  • art. 23 Cost.

    la Corte afferma che il contributo di solidarietà, incidendo su una prestazione patrimoniale imposta, richiede un fondamento espresso nella legge; l'autonomia dell'ente non basta.

  • art. 93 c.p.c.

    consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    impone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati possono incidere su aliquote contributive e criteri di calcolo dei trattamenti solo entro il perimetro tracciato dalla legge e nel rispetto del principio del pro rata, senza comprimere le anzianità e le prestazioni già maturate.
  • Una trattenuta su pensioni già liquidate qualificata come contributo di solidarietà non rientra automaticamente tra le variazioni di aliquote o di coefficienti di rendimento, né può essere giustificata come generico criterio di determinazione della pensione.
  • Le disposizioni che salvano atti e deliberazioni degli enti previdenziali privatizzati non costituiscono una sanatoria generale di provvedimenti illegittimi, ma operano solo per gli atti adottati in conformità alla legge.
  • La finalità di equilibrio finanziario di lungo termine non legittima, da sola, prelievi straordinari e temporanei sulle pensioni già in godimento, se manca una base legale espressa.
  • Una prestazione patrimoniale imposta che incida in peius su un trattamento pensionistico già riconosciuto richiede una previsione di legge ai sensi dell'art. 23 Cost.; l'autonomia regolamentare dell'ente non può sostituire la riserva di legge.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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