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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8904/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di legittimità ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando l'estinzione del reato per remissione della querela intervenuta in pendenza del ricorso. In conseguenza, la sentenza impugnata viene annullata senza rinvio. Inoltre la Corte condanna il querelato al pagamento delle spese processuali.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto da Erminio Mancieri avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli. Durante il procedimento di legittimità, in data 15/12/2023, è intervenuta una remissione di querela ritualmente accettata. Il Collegio rileva che la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e regolarmente accettata determina l'estinzione del reato e prevale su eventuali cause di inammissibilità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (Sez. U., n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv.227681).

Norme richiamate

  • Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv.227681

    Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv.227681

    Principio giurisprudenziale secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata dal giudice di legittimità, prevalendo su eventuali cause di inammissibilità, a condizione che il ricorso sia stato tempestivamente proposto.

  • Remissione di querela (principio di diritto)

    La remissione di querela, quando valida e ricevuta/accettata secondo le formalità richieste, estingue il reato perseguibile a querela della persona offesa; se detta remissione interviene durante la pendenza di un ricorso in Cassazione deve essere dichiarata dal giudice di legittimità, con effetto estintivo della responsabilità penale.

Massime di principio

  • Se la persona offesa ritira la querela mentre è pendente un ricorso per cassazione e la remissione è validamente accettata, il reato si estingue e la Corte di legittimità deve dichiararne l'estinzione anche se sussistono altre questioni formali o di ammissibilità.
  • La remissione di querela prevale su eventuali motivi di inammissibilità del ricorso: il giudice di legittimità deve rilevare d'ufficio l'estinzione del reato se la remissione è intervenuta tempestivamente e correttamente.
  • È essenziale verificare la tempestività e la regolarità formale della remissione (atto volontario, accettazione registrata) perché solo una remissione valida produce l'effetto estintivo sul reato.
  • L'estinzione per remissione di querela riguarda l'aspetto penale; eventuali pretese civili (risarcitorie) possono rimanere autonome e non vengono automaticamente estinte dalla remissione penale.
  • La pronuncia di annullamento senza rinvio è possibile quando l'estinzione del reato è accertata e non vi sono profili che richiedano un nuovo esame del merito da parte del giudice di merito.
  • Occorre controllare le conseguenze processuali accessorie (es. condanna alle spese): la remissione può non impedire che il giudice disponga ripartizioni di spese o altre pronunce procedurali a seconda della situazione processuale concreta.

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