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Sentenza

Sentenza del 30/11/2016 n. 2085 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Ires - Costi rappresentati da fatture per canoni di locazione di immobili concessi in uso ai dipendenti - Deducibilità - Necessità di prove concrete dell'uso dichiarato - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la deducibilità ai fini IRES dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione relativi a immobili concessi in uso ai dipendenti. Il ricorrente sosteneva la deducibilità dei costi sulla base delle fatture e dell'applicazione dell'art. 95, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986. La decisione afferma tuttavia che la mera esistenza delle fatture non è sufficiente: il contribuente deve dimostrare concretamente l'esistenza, l'inerenza e l'effettivo utilizzo degli immobili da parte dei dipendenti, oltre alle ulteriori condizioni previste dalla norma.

La decisione

La deduzione è stata riconosciuta come subordinata alla prova concreta dell'uso dichiarato degli immobili da parte dei dipendenti. In assenza di tale dimostrazione, i canoni e le spese non possono essere dedotti, anche se risultano da regolari fatture. L'integrale deducibilità è ammessa solo nei casi previsti dall'art. 95, comma 2, tra cui gli immobili concessi a dipendenti che abbiano trasferito la residenza anagrafica nel comune di lavoro, per il periodo del trasferimento e per i due periodi successivi, sempre che siano provate le altre condizioni richieste.

Norme richiamate

  • Art. 95, comma 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce il reddito per i dipendenti stessi a norma dell'art. 51, comma 4, lettera c) dello stesso D.p.r. 22.12.1986, n. 917 citato. Qualora detti fabbricati siano concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività, per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e spese sono integralmente deducibili.

    La norma prevede una deducibilità ordinariamente limitata all'importo che costituisce reddito imponibile per il dipendente e, in presenza del trasferimento della residenza anagrafica nel comune di lavoro per esigenze lavorative, una deducibilità integrale per il periodo del trasferimento e per i due successivi. L'applicazione della norma richiede comunque la prova effettiva della concessione e dell'uso dell'immobile da parte del dipendente.

  • Art. 51, comma 4, lettera c), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La disposizione è richiamata per individuare il valore del reddito attribuito al dipendente in relazione all'immobile concesso in uso e, conseguentemente, il limite ordinario di deducibilità dei costi sostenuti dal datore di lavoro.

Massime di principio

  • La fattura documenta l'esistenza formale del costo, ma non dimostra da sola la sua inerenza né l'effettivo utilizzo dell'immobile da parte dei dipendenti.
  • Per dedurre costi relativi ad abitazioni o altri immobili concessi ai dipendenti occorre conservare prove concrete dell'assegnazione e dell'uso effettivo, come contratti, verbali di consegna, nominativi degli occupanti, documentazione aziendale e collegamento con le esigenze lavorative.
  • L'eventuale deducibilità integrale prevista per il trasferimento della residenza anagrafica nel comune di lavoro opera solo se sono dimostrati il trasferimento, la finalità lavorativa, il periodo agevolato e l'effettiva concessione dell'immobile.
  • In caso di contestazione, l'onere di provare esistenza, inerenza e condizioni specifiche della deduzione grava sul contribuente.
  • L'assenza di documentazione sull'utilizzo concreto dell'immobile può comportare il disconoscimento della deduzione anche quando i costi siano contabilizzati e supportati da fatture regolari.

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