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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16986/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza per tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per averlo condannato ai sensi dell'art. 6-ter L. n. 401/1989 anziché ai sensi dell'art. 6-bis L. n. 401/1989 come contestato; 2) mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; 3) diniego del beneficio della non menzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la riclassificazione giuridica del fatto da art. 6-bis a art. 6-ter in quanto la condotta effettiva (posizionare e accendere un fumogeno nell'anello inferiore della curva sud, in presenza di altri tifosi) corrispondeva al possesso di artifici pirotecnici e la diversa qualificazione era prevedibile nel processo di merito; non ha ravvisato violazione dell'art. 521 c.p.p. Il diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e del beneficio della non menzione è stato ritenuto adeguatamente motivato in relazione alla gravità del fatto e al rischio per gli altri spettatori, richiamando i criteri dell'art. 133 cod. pen. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, nonché all'onere delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6-ter

    possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive

    La condotta di detenere e accendere un fumogeno durante una manifestazione sportiva è stata ritenuta configurabile ai sensi di questa norma; la riclassificazione dal capo d'imputazione è stata considerata corretta e prevedibile.

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6-bis

    lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo

    La norma era la qualificazione indicata nell'imputazione ma i giudici di merito hanno ritenuto che la condotta concreta non rientrasse in questa fattispecie, giustificando la diversa qualificazione.

  • Codice penale, art. 131-bis

    Il ricorrente chiedeva l'applicazione; la Corte ha condiviso il diniego motivato dai giudici di merito in ragione della gravità dell'azione, considerata non tenue.

  • Codice di procedura penale, art. 521

    La Corte ha ritenuto che non si sia verificata la violazione prevista da questa norma, perché la diversa qualificazione era un esito prevedibile del processo e la difesa ha avuto la possibilità di confrontarsi con l'imputazione.

  • Costituzione, art. 111

    Richiamato per affermare il principio che lo sviluppo interpretativo prevedibile dell'imputazione non può violare il diritto di difesa.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6

    Richiamato in riferimento al diritto a un equo processo e alla possibilità per la difesa di conoscere e confrontarsi con l'accusa.

  • Codice penale, art. 133

    Richiamato come criterio per valutare l'ammissibilità del beneficio della non menzione: la gravità e gli elementi della condotta possono giustificare il diniego.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Applicato per l'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186/2000

    Richiamata in relazione al criterio per l'eventuale imposizione della somma alla Cassa delle Ammende, con la precisazione che non si richiede che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La riclassificazione giuridica del fatto da parte dei giudici è ammissibile quando è un esito prevedibile del processo e la difesa ha avuto la possibilità di confrontarsi con la nuova qualificazione; tale riclassificazione non viola automaticamente l'art. 521 c.p.p.
  • La qualificazione della condotta dipende dalla dinamica concreta: il possesso e l'accensione di un fumogeno in tribuna è tipicamente riconducibile all'art. 6-ter (artifizi pirotecnici), mentre il lancio di oggetti pericolosi può rientrare nell'art. 6-bis.
  • L'applicazione di benefici come l'art. 131-bis o la non menzione può essere negata anche se sussistono circostanze attenuanti, quando la gravità del fatto e il rischio per altri soggetti lo rendono incompatibile, secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
  • Per ottenere l'accoglimento di un ricorso in Cassazione non basta una mera discrepanza nella qualificazione formale dell'imputazione, bisogna dimostrare un vizio processuale o di diritto non superabile dalla prevedibilità della riclassificazione.
  • La Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e disporre un versamento alla Cassa delle Ammende anche quando il ricorso è dichiarato inammissibile, salvo che si dimostri che la causa di inammissibilità sia stata determinata senza colpa nella determinazione della scelta di proporre il ricorso.
  • In situazioni analoghe è prudente che la difesa evidenzi tempestivamente, in grado di merito e in appello, ogni possibile diversa qualificazione del fatto per evitare sorprese in Cassazione e preservare il diritto di difesa.

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