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Ordinanza

Ordinanza n. 4009/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, a) della Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione generale per il personale scolastico, Ufficio V - Personale A.T.A., prot. n. m_pi.AOODGPER.0010009 del 15 aprile 2026 (doc. n. 1), recante l'indizione, ai sensi dell'art. 554 del D.Lgs. n. 297/1994 e dell'O.M. 23 febbraio 2009, n. 21, dei concorsi per soli titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie provinciali permanenti del personale A.T.A. per l'a.s. 2026/2027, nei soli limiti dell'interesse dei ricorrenti, quale atto nazionale generale ed immediatamente lesivo laddove, nel richiamare espressamente l'ordinanza ministeriale 23 febbraio 2009, n. 21 e le relative tabelle di valutazione dei titoli, qualifica il servizio militare di leva, il servizio civile sostitutivo e il servizio volontario, prestato non in costanza di rapporto di impiego, alla stregua di mero «servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali», con il punteggio ridotto di punti 0,05 per mese o frazione superiore a quindici giorni (massimo 0,60 punti annui), confermandosi altresì, alla lettera c), che anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva deve essere valutato con il medesimo punteggio ridotto attribuito al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali --interpretata e applicata nel senso di imporre o comunque consentire la mancata valutazione del predetto servizio quale annualità intera di servizio effettivo nella qualifica e con il punteggio specifico di profilo di punti 0,50 per mese o frazione superiore a quindici giorni (massimo 6 punti annui) -- e ciò quale atto di indirizzo, immediatamente lesivo, unitamente agli atti applicativi di seguito impugnati; b) dei decreti direttoriali e dei regolamenti di indizione dei concorsi per soli titoli del personale A.T.A. 24 mesi per l'a.s. 2026/2027, adottati dai rispettivi Uffici Scolastici Regionali e pubblicati sui siti istituzionali e sul Portale InPA, unitamente ai relativi Allegati, Tabelle di valutazione dei titoli (di servizio) e decreti direttoriali pubblicati, dai singoli U.S.R. - tutti nei rispettivi allegati nelle Avvertenze alle Tabelle di Valutazione Titoli - nella parte in cui attribuiscono al servizio militare di leva, al servizio civile sostitutivo e al servizio volontario, prestato non in costanza di rapporto di impiego, il punteggio ridotto proprio del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (pari a punti 0,05 per mese o frazione superiore a quindici giorni, fino a un massimo di punti 0,60 annui), in luogo del punteggio specifico di profilo (pari a punti 0,50 per mese o frazione superiore a quindici giorni, fino a un massimo di punti 6 annui), e nella parte in cui, conseguentemente, non computano il medesimo servizio quale annualità intera di servizio effettivo; c) della configurazione del sistema informatico POLIS e del relativo modello di domanda telematica (modelli B1 e B2), nonché di ogni determinazione organizzativa e tecnica adottata in esecuzione della Nota ministeriale prot. n. m_pi.AOODGPER.0010009 del 15 aprile 2026, nella parte in cui non consente ai ricorrenti di dichiarare, senza incorrere in dichiarazioni mendaci o incomplete, il servizio militare di leva, civile o volontario, prestato non in costanza di rapporto, quale servizio effettivo nella qualifica, ai fini della maturazione del maggior punteggio nel profilo professionale di interesse; d) del riferimento contenuto in tutti i bandi regionali di indizione dei concorsi per soli titoli A.T.A. 24 mesi per l'a.s. 2026/2027 (e di ogni clausola correlata), nella parte in cui preveda che l'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporti il diritto dei ricorrenti ad ottenere la proposta di contratto a tempo determinato o indeterminato, rendendo illusoria la tutela cautelare e violando i principi di effettività della tutela giurisdizionale ex art. 113 Cost. e di buon andamento ex art. 97 Cost.; e) nonché di ogni atto presupposto, consequenziale ed eventuale, anche non conosciuto, ivi compresi gli atti di valutazione individuale delle domande, le eventuali configurazioni o blocchi del sistema informatico POLIS che impediscano l'inserimento del servizio secondo il criterio della piena valutazione, nonché delle graduatorie provinciali permanenti, provvisorie e definitive, ove e quando pubblicate, in parte qua, con espressa riserva di motivi aggiunti. E PER L'ACCERTAMENTO del diritto di ciascun ricorrente a che il servizio militare di leva, il servizio civile sostitutivo e il servizio volontario, prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso e non in costanza di rapporto di impiego, sia valutato, nelle graduatorie provinciali permanenti del personale A.T.A. per l'a.s. 2026/2027 e per il profilo di interesse, con il punteggio specifico di profilo di punti 6 per anno (punti 0,50 per mese o frazione superiore a quindici giorni), con conseguente diritto al corretto e migliore posizionamento in graduatoria; E PER LA CONDANNA dell'Amministrazione resistente a procedere, per l'effetto, al ricalcolo del punteggio e al corretto posizionamento dei ricorrenti aventi titolo nelle graduatorie provinciali permanenti del personale A.T.A. per l'a.s. 2026/2027, anche a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell'art. 30 c.p.a.

Giustizia amministrativa202606459

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti ministeriali e bandi regionali dei concorsi per soli titoli del personale ATA 24 mesi per l'a.s. 2026/2027, nonché configurazione del sistema POLIS, nella parte relativa alla valutazione del servizio militare, civile sostitutivo e volontario non prestato in costanza di rapporto di impiego

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidati ATA)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno contestato la nota ministeriale del 15 aprile 2026, i bandi e gli atti applicativi regionali relativi ai concorsi per soli titoli del personale ATA, nonché la configurazione del sistema informatico POLIS. Gli atti impugnati attribuivano al servizio militare di leva, al servizio civile sostitutivo e al servizio volontario prestato non in costanza di rapporto di impiego il punteggio previsto per il mero servizio alle dipendenze delle amministrazioni statali, pari a 0,05 punti per mese o frazione superiore a quindici giorni, fino a 0,60 punti annui, anziché il punteggio specifico di profilo pari a 0,50 punti per mese, fino a 6 punti annui. I ricorrenti chiedevano inoltre che tale servizio fosse computato quale annualità intera di servizio effettivo nella qualifica, con conseguente ricalcolo del punteggio e migliore collocazione in graduatoria. È stata altresì contestata la disciplina dell'iscrizione con riserva, nella parte in cui escludeva il diritto alla proposta di contratto a tempo determinato o indeterminato, ritenuta lesiva dell'effettività della tutela giurisdizionale e del buon andamento. La domanda cautelare è stata fondata sulla tesi della piena equiparazione, ai fini della valutazione, del servizio di leva e dei servizi assimilati, indipendentemente dal momento in cui il servizio è stato prestato.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., rilevando, anche alla luce dell'orientamento più recente del Consiglio di Stato, sentenza n. 2197 del 17 marzo 2026, la sussistenza dei presupposti cautelari in favore della tesi dei ricorrenti, ossia la parificazione del punteggio da attribuire al servizio di leva a prescindere dal momento della sua prestazione. Ha quindi sospeso gli atti impugnati nei limiti dell'interesse dei ricorrenti, disponendo in via provvisoria l'attribuzione del punteggio pieno e il loro inserimento con riserva nella relativa graduatoria. L'udienza pubblica di merito è stata fissata al 13 gennaio 2027. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 554 d.lgs. 297/1994

    Richiamato quale base normativa dei concorsi per soli titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie provinciali permanenti del personale ATA.

  • O.M. 23 febbraio 2009, n. 21

    Richiamata per la disciplina dei concorsi per soli titoli e delle relative tabelle di valutazione dei titoli.

  • art. 55 c.p.a.

    Utilizzato quale fondamento della tutela cautelare; il comma 10 consente di definire il procedimento cautelare fissando contestualmente l'udienza pubblica di merito, con adozione della sospensione e delle misure provvisorie necessarie.

  • art. 30 c.p.a.

    Indicato dai ricorrenti quale base della richiesta di risarcimento in forma specifica mediante ricalcolo del punteggio e corretto posizionamento in graduatoria.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al principio di buon andamento dell'amministrazione.

  • art. 113 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione all'effettività della tutela giurisdizionale.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando l'orientamento giurisprudenziale più recente è favorevole alla piena equiparazione del servizio militare di leva, il giudice amministrativo può sospendere gli atti di formazione delle graduatorie e disporre provvisoriamente l'attribuzione del punteggio pieno, con inserimento dell'interessato con riserva.
  • Ai fini della valutazione del servizio nelle graduatorie del personale ATA, il servizio militare di leva e i servizi ad esso assimilati possono essere valutati con il punteggio specifico di profilo indipendentemente dal momento in cui sono stati prestati, secondo l'interpretazione del quadro normativo recepita in via cautelare dal giudice.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potere

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