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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32996/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento arbitrale nel quale il collegio aveva emesso un provvedimento qualificato come ordinanza, con cui aveva affrontato alcune questioni preliminari e istruttorie: aveva ritenuto tardiva l'impugnazione di una deliberazione consiliare, aveva escluso la compromettibilità in arbitri dell'impugnazione della delibera assembleare di approvazione del bilancio, aveva dichiarato tardiva l'illegittimità di un'ulteriore delibera consiliare e aveva disposto una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dei danni. Gli istanti hanno impugnato la decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione del provvedimento arbitrale, sostenendo con due motivi che quel provvedimento avesse natura sostanziale di lodo parziale immediatamente impugnabile ex art. 827, comma 3, c.p.c., perché avrebbe deciso almeno in parte il merito e avrebbe contenuto una pronuncia di condanna generica; inoltre hanno censurato il rilievo attribuito alla mancata condanna alle spese, sostenendo che l'arbitro non può scegliere liberamente la forma del provvedimento per differire le impugnazioni e che, nella specie, la controversia era stata decisa solo in parte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello, ritenendo che il provvedimento arbitrale impugnato fosse una mera ordinanza istruttoria e non un lodo, neppure parziale, perché si era limitato a risolvere questioni procedimentali e istruttorie, premettendo valutazioni a supporto dell'ammissione della c.t.u., senza definire domande o questioni di merito in modo decisivo. Ha quindi applicato l'art. 816-bis, comma 3, c.p.c., secondo cui sulle questioni sorte nel corso del procedimento gli arbitri provvedono con ordinanza revocabile, non soggetta a deposito, quando non ritengano di emettere un lodo non definitivo. La Corte ha anche osservato che nel ricorso non erano state formulate specifiche censure sulla violazione dei canoni di interpretazione dell'atto arbitrale da parte della Corte territoriale. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 823 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la natura decisoria del provvedimento arbitrale; la Corte non lo ritiene violato perché il provvedimento non era un lodo ma un'ordinanza istruttoria.

  • art. 827, comma 3, c.p.c.

    Il lodo che decide parzialmente il merito è immediatamente impugnabile; la Corte precisa che ciò vale solo se il lodo definisce il giudizio rispetto a domande o capi di merito, non quando si limiti a risolvere questioni preliminari o istruttorie.

  • art. 816-bis, comma 3, c.p.c.

    Le questioni che si presentano nel corso del procedimento arbitrale sono decise con ordinanza revocabile e non soggetta a deposito, salvo che gli arbitri ritengano di provvedere con lodo non definitivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato nel procedimento di legittimità per il deposito di memoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il lodo parziale è immediatamente impugnabile solo quando definisce in modo decisivo una o più domande o capi della controversia arbitrale; se si limita a risolvere questioni preliminari di merito o profili istruttori, l'impugnazione immediata è esclusa.
  • Le ordinanze arbitrali rese su questioni che insorgono nel corso del procedimento non hanno natura decisoria solo perché contengano valutazioni preliminari o premesse argomentative: occorre verificare se producano un effettivo decisum sul merito.
  • La qualificazione del provvedimento arbitrale come ordinanza o lodo dipende dal contenuto sostanziale dell'atto, non dalla sola forma adottata dagli arbitri.
  • Chi contesta la qualificazione data dal giudice di merito a un atto arbitrale deve articolare specifiche censure, anche sotto il profilo dell'interpretazione dell'atto, non essendo sufficiente dedurre in astratto che il provvedimento abbia natura decisoria.

Come è indicizzato

MaterieArbitratoAssemblea
RamiProcesso civileSocietario
SottomaterieArbitrato rituale e irrituale, lodo e impugnazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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