Cassazione Penale, Sentenza n. 18574/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il PG ha impugnato per erronea applicazione di legge l'ordinanza che aveva concesso al detenuto un permesso di necessità per recarsi, con scorta, a Napoli per una visita al nonno. Il PG sosteneva che la condizione del congiunto (demenza senile cronica, non pericolo imminente di vita) non costituisce di per sé evento di particolare gravità idoneo a giustificare il permesso, mancava l'eccezionalità richiesta; inoltre non era stata verificata concretamente la possibilità del congiunto di spostarsi e andava considerato il grado di pericolosità sociale del detenuto. Il Tribunale aveva motivato la concessione rilevando la particularità della situazione familiare (assenza di colloqui da quattro anni, condizioni di salute dell'anziano). La Corte di Cassazione ha ritenuto che per concedere il permesso, ai sensi dell'art. 30, comma secondo, ord. pen., può rientrare negli "eventi familiari di particolare gravità" anche una patologia cronica progressiva del congiunto, ma occorre un accertamento concreto dell'eccezionalità: in particolare l'incidenza sulla sfera affettiva del detenuto, l'impossibilità di mantenere contatti con modalità ordinarie e la possibilità di forme alternative di contatto, oltre alla verifica della effettiva capacità del congiunto di spostarsi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del PG, annullando l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila e rimettendo la causa al medesimo Tribunale per un nuovo esame. Il Collegio ha rilevato l'assenza di un apprezzamento concreto riguardo all'effettiva incidenza della mancanza di relazione affettiva sul livello complessivo di umanità della detenzione e alla possibilità di soluzioni alternative (es. videocolloquio) nonché la mancata verifica della capacità del congiunto di viaggiare; per tali carenze il provvedimento originario va annullato e rinviato.
Norme richiamate
art. 30, comma secondo, ordinamento penitenziario
La Corte interpreta la norma nel senso che il parametro degli "eventi familiari di particolare gravità" può comprendere anche condizioni patologiche croniche del congiunto quando, per l'incidenza sulle relazioni affettive e per l'impossibilità di tenere i contatti nelle forme ordinarie, il fatto assuma rilievo eccezionale nella vicenda umana del detenuto; tuttavia l'applicazione richiede un accertamento concreto dell'eccezionalità
Massime di principio
- Una condizione cronica e progressiva del congiunto può costituire "evento familiare di particolare gravità" ai fini del permesso di necessità, ma solo se assume carattere eccezionale nella vicenda personale del detenuto
- Il giudice di merito deve valutare concretamente: intensità del legame affettivo, possibilità di contatti alternativi (es. videocolloquio) e il tempo trascorso dall'ultimo incontro per decidere sulla eccezionalità
- L'assenza di pericolo imminente di vita non esclude automaticamente la concessione del permesso, ma rende più necessario l'accertamento dell'eccezionalità in rapporto alla privazione affettiva del detenuto
- Deve essere verificata concretamente la possibilità che il congiunto si sposti: l'idoneità al viaggio del familiare è elemento rilevante ai fini dell'ammissibilità del permesso
- Il livello di pericolosità del detenuto e le esigenze di sicurezza restano elementi di valutazione rilevanti e possono influire sulla modalità (es. scorta) o sulla negazione del permesso se incompatibili con la sicurezza pubblica
- Se il provvedimento di merito manca di una motivazione concreta sui punti sopra indicati, la Cassazione annulla e rinvia per nuovo esame
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