Cassazione Penale, Sentenza n. 47148/2023 del 23/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la decisione che aveva autorizzato la sua estradizione verso il Montenegro per il reato di creazione di un'organizzazione criminale, sostenendo in primo luogo il concreto rischio di essere sottoposto, una volta estradato, a trattamenti carcerari inumani e degradanti (art. 705, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e art. 3 CEDU). La difesa ha allegato, come fatto nuovo o comunque non valutato dalla corte di appello, il rapporto del Comitato europeo per la prevenzione della tortura del 22 giugno 2023 che documenterebbe episodi gravi di violenza e carenze sistemiche nelle carceri montenegrine (torture, mancate indagini, sovraffollamento, carenze sanitarie e di accesso alla difesa). In secondo luogo la difesa sosteneva che la corte di appello avesse omesso di considerare la possibilità di subordinare la consegna alla condizione che l'eventuale pena venisse eseguita in Italia, in base all'accordo bilaterale Italia-Montenegro del 25 luglio 2013.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: (i) il sindacato della Corte di cassazione in materia di estradizione è limitato all'esame 'cartolare' delle informazioni già acquisite e non può sostituirsi alla valutazione di merito demandata alla corte di appello; (ii) l'onere di allegazione circa il rischio di trattamenti inumani in concreto grava sull'estradando nel giudizio davanti alla corte di appello (art. 704 cod. proc. pen.), salvo che non sussista una situazione sistemica, grave e attuale già ampiamente accertata da plurime e recenti pronunce di legittimità; (iii) le prove portate dalla difesa non dimostravano la sussistenza di un rischio tale da imporre un accertamento d'ufficio da parte della corte di appello; (iv) l'accordo bilaterale del 25 luglio 2013 concede solo la possibilitá (termine 'può') di subordinare la consegna alla condizione del reinvio per l'esecuzione della pena in Italia, e tale scelta rimane materia di discrezionalità del Ministro della giustizia. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 705 cod. proc. pen.
Fornisce una causa ostativa all'estradizione se sussiste il rischio che l'estradando subisca trattamenti inumani o degradanti; la Cassazione interpreta che l'accertamento di tale rischio richiede elementi concreti e aggiornati e che l'onere di allegazione grava sull'interessato nel giudizio di appello, salvo casi di rischio sistemico già accertato.
art. 704 cod. proc. pen.
Regola il giudizio di estradizione in Corte di appello; la sentenza afferma che è nel giudizio di appello che devono essere proposti gli elementi relativi al rischio di violazioni dei diritti fondamentali nello Stato richiedente.
art. 706 cod. proc. pen.
Consente il sindacato in Cassazione anche 'per il merito' delle valutazioni di appello, ma la Corte chiarisce che il controllo della Cassazione è limitato all'esame documentale dello stato degli atti, senza nuovi accertamenti di merito de plano.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la sintesi dei motivi di ricorso per cassazione; la sentenza ricorda l'obbligo di forma della motivazione nella presentazione dei motivi.
art. 117 Cost.
Richiamato in connessione con il primato degli obblighi internazionali e del diritto UE; la sentenza valuta la compatibilità dell'approccio processuale con i principi internazionali.
art. 3 CEDU
Principio fondamentale che proibisce tortura e trattamenti inumani o degradanti; la Corte richiede prove oggettive, attendibili, precise e aggiornate per ritenere sussistente il rischio ai sensi di tale articolo.
Accordo bilaterale Italia-Montenegro 25 luglio 2013
Prevede la possibilità di subordinare la consegna alla condizione del reinvio per l'esecuzione della pena in Italia; la Corte interpreta tale previsione come opzionale ('può') e valuta che la decisione finale spetti discrezionalmente al Ministro della giustizia.
Giurisprudenza Corte di giustizia UE - Aranyosi e Căldăraru (C-404/15 e C-659/15 PPU) e Petruhhin (C-182/15)
Principi richiamati: l'autorità giudiziaria deve valutare il rischio di violazioni dei diritti fondamentali sulla base di elementi concreti, oggettivi, attendibili, precisi e aggiornati che dimostrino carenze sistemiche o riferite a specifici luoghi o gruppi; tali principi sono applicati analogicamente al giudizio di estradizione verso paesi terzi.
Massime di principio
- L'onere di allegazione circa il rischio di trattamenti inumani nello Stato richiedente grava sull'estradando nel giudizio davanti alla corte di appello: bisogna introdurre elementi concreti, oggettivi, precisi e aggiornati già in quella sede.
- La Corte di cassazione esercita un sindacato 'cartolare' e non svolge nuovi accertamenti di merito; può esaminare i motivi di merito solo nella misura in cui risultano dagli atti già prodotti.
- La segnalazione di rapporti internazionali o di organismi sovranazionali può essere decisiva solo se dimostra una situazione sistemica, grave e attuale: solo in tali ipotesi la corte di appello può essere tenuta a un controllo d'ufficio.
- L'accordo bilaterale che consente di subordinare l'estradizione all'esecuzione della pena nel territorio dello Stato richiesto lascia alla discrezionalità dell'autorità nazionale (Ministero della giustizia) la possibilità di porre tale condizione; non costituisce un obbligo automatico a favore dell'estradando.
- Se si dispone di elementi nuovi e rilevanti successivi alla decisione di appello, è importante tentare di farli valere immediatamente davanti alla corte di appello o dimostrare che la gravità delle informazioni era tale da costituire una situazione già nota e accertata a livello di giurisprudenza consolidata.
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