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Sentenza

Sentenza n. 7323/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

Giustizia amministrativa202507110

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, n. 560/2025, che aveva respinto l’opposizione di terzo contro la sentenza n. 317/2024, di annullamento del diniego comunale all’installazione di un’infrastruttura per comunicazioni elettroniche e delle pertinenti disposizioni del regolamento comunale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (operatore di telecomunicazioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti, residenti e proprietari di immobili nella zona interessata dall’intervento e un comitato cittadino, hanno impugnato la sentenza del TAR che aveva respinto la loro opposizione di terzo alla sentenza favorevole a Inwit. Hanno censurato tutte le autonome ragioni del rigetto: hanno contestato la tardività dell’opposizione, sostenendo che il dies a quo era stato individuato erroneamente e invocando l’art. 108 c.p.a.; hanno dedotto la propria legittimazione e il proprio interesse, lamentando l’erronea applicazione della vicinitas e dei criteri di prova del pregiudizio, nonché il travisamento dello statuto del comitato; nel merito, hanno sostenuto che il Comune disponeva del potere di regolare la localizzazione degli impianti ai sensi dell’art. 8, comma 6, l. n. 36/2001 e degli artt. 43 e 44 d.lgs. n. 207/2021, e che poteva controllare la corretta localizzazione ai sensi degli artt. 86 e seguenti d.lgs. n. 259/2003 e del regolamento comunale. Inwit ha chiesto il rigetto dell’appello. La domanda cautelare degli appellanti era stata respinta con ordinanza del 3 ottobre 2025.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello. Ha rilevato che la sentenza di primo grado poggiava su tre rationes autonome e alternative (irricevibilità, inammissibilità e infondatezza dell’opposizione) e che era sufficiente confermarne una per respingere l’appello; ha quindi lasciato assorbiti i motivi relativi alla tempestività e all’ammissibilità dell’opposizione. Ha rigettato i motivi di merito: l’art. 8, comma 6, l. n. 36/2001 consente ai Comuni di disciplinare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e di minimizzare l’esposizione, ma impone di riferire la regolamentazione a siti sensibili individuati specificamente e vieta limitazioni estese ad aree generalizzate. Le disposizioni comunali contestate, prevedendo ampie aree di installazione condizionata (anche entro un raggio di 500 metri dai beni sensibili) e vietando in tali aree, salvo le aree boscate, la realizzazione di nuovi pali o tralicci ad uso esclusivo, introducevano un divieto ampio e generalizzato incompatibile con tale limite. L’illegittimità delle previsioni regolamentari rendeva illegittimo il diniego fondato su di esse; non era quindi necessario accertare l’idoneità di siti alternativi, questione non esaminata in sede procedimentale proprio per il carattere assoluto del divieto applicato. Gli appellanti sono stati condannati a rifondere a Inwit 3.000 euro per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 6, l. n. 36/2001

    L’art. 8, comma 6, l. n. 36/2001, pur consentendo ai Comuni di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, prevede che tale regolamentazione deve riguardare “siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio”.

    La potestà regolamentare comunale può disciplinare l’insediamento degli impianti e la minimizzazione dell’esposizione, ma deve individuare specificamente i siti sensibili e non può introdurre divieti o limitazioni estesi a zone generalizzate del territorio.

  • art. 43, comma 4, d.lgs. n. 259/2003

    Quindi, come si evince dall’esame di queste disposizioni regolamentari, l’ampiezza delle aree di installazione condizionata anche rispetto all’estensione del territorio comunale, unitamente all’impossibilità di installare all’interno delle stesse pali o tralicci di nuova realizzazione ad uso esclusivo dell’impianto con la sola eccezione delle aree boscate, introduce un divieto particolarmente ampio e generalizzato alla realizzazione delle predette opere, incompatibile con i limiti alla potestà regolamentare contemplati dall’art. 8, comma 6, l. n. 36/2001, strumentali a contemperare la tutela di specifici siti sensibili con la necessità di assicurare un adeguato sviluppo sul territorio comunale delle reti di comunicazione, dalla legge stessa equiparate ad opere di urbanizzazione primaria (art. 43, comma 4, d.lgs. n. 259/2003).

    L’equiparazione delle reti di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria comporta che la disciplina comunale dei siti sensibili debba conciliarsi con la necessità di assicurare un adeguato sviluppo delle reti sul territorio, senza tradursi in divieti generalizzati.

Massime di principio

  • Il potere comunale di regolamentare la localizzazione degli impianti di comunicazione elettronica per assicurare il corretto insediamento urbanistico e minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici deve essere esercitato individuando specificamente i siti sensibili; non può tradursi in limitazioni estese ad aree generalizzate del territorio.
  • Una disciplina comunale che assoggetta ampie porzioni del territorio a installazione condizionata e vieta in tali aree la realizzazione di nuovi pali o tralicci ad uso esclusivo, salvo eccezioni circoscritte, eccede i limiti della potestà regolamentare se produce un divieto generalizzato incompatibile con l’adeguato sviluppo delle reti di comunicazione, equiparate a opere di urbanizzazione primaria.
  • Quando il diniego di installazione è fondato su un divieto regolamentare assoluto illegittimo, l’illegittimità della base normativa è sufficiente a viziare il diniego; non occorre decidere se fossero disponibili siti alternativi quando tale verifica non è stata svolta nel procedimento proprio in ragione del divieto assoluto.
  • Se la sentenza impugnata è sorretta da rationes decidendi autonome e alternative, per respingere l’appello è sufficiente accertare l’infondatezza delle censure rivolte contro una sola di esse, senza esaminare le restanti.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioRegolamenti e atti amministrativi generali
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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