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Sentenza

Sentenza del 03/09/2015 n. 536 - Corte di Giustizia UE

La Corte interviene in merito alla posizione giuridica relativamente all'IVA della fornitura di carburante effettuate a intermediari che agiscono in nome proprio. Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 148, lettera a) - Cessione di beni - Nozione - Esenzione - Cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare - Cessioni a intermediari che agiscono in nome proprio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva fornito carburante a navi adibite alla navigazione in alto mare applicando l'aliquota IVA dello 0%, ritenendo applicabile l'esenzione prevista dall'articolo 148, lettera a), della direttiva 2006/112/CE. Le vendite, tuttavia, erano state fatturate a intermediari che agivano in nome proprio, i quali acquistavano il carburante e lo rivendevano agli armatori, pur non prendendone mai fisicamente possesso. L'amministrazione fiscale ha ritenuto che l'esenzione fosse riservata alla cessione finale direttamente effettuata nei confronti dell'armatore della nave.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che, in linea generale, l'esenzione IVA per il carburante destinato al rifornimento di navi d'altura non si applica alle cessioni effettuate a intermediari che agiscono in nome proprio, anche quando la destinazione finale del carburante sia già conosciuta e documentata. Tuttavia, l'esenzione può applicarsi se il trasferimento formale della proprietà all'intermediario è avvenuto non prima del momento in cui l'armatore ha acquisito il potere effettivo di disporre del carburante come proprietario. Poiché il carburante era caricato direttamente dalla fornitrice nei serbatoi delle navi, spetta al giudice nazionale verificare quando sia avvenuto il trasferimento effettivo del potere di disporre dei beni. La Corte ha quindi rimesso la decisione concreta al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • Articolo 148, lettera a), direttiva 2006/112/CE

    Gli Stati membri esentano le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare.

    L'esenzione riguarda, di regola, la cessione finale effettuata nei confronti dell'armatore che utilizza il carburante per rifornire la nave e non le cessioni effettuate in una fase commerciale precedente a intermediari che agiscono in nome proprio.

  • Articolo 14, paragrafi 1 e 2, lettera c), direttiva 2006/112/CE

    Costituisce cessione di beni il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario; è inoltre considerato cessione il trasferimento effettuato in virtù di un contratto di commissione per l'acquisto o per la vendita.

    La nozione IVA di cessione si fonda sul trasferimento del potere effettivo di disporre del bene come proprietario, non necessariamente sul trasferimento formale della proprietà secondo il diritto nazionale.

  • Articolo 131, direttiva 2006/112/CE

    Le esenzioni si applicano alle condizioni che gli Stati membri stabiliscono per assicurare la corretta e semplice applicazione delle medesime esenzioni e per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso.

    Le esenzioni devono essere applicate in modo semplice e uniforme, evitando sistemi di controllo eccessivamente complessi o non armonizzati tra gli Stati membri.

  • Sentenza Velker International Oil Company, C-185/89

    L'esenzione per il rifornimento delle navi, assimilata alle operazioni all'esportazione, si applica normalmente soltanto alla cessione finale dei beni destinati all'uso a bordo.

  • Sentenza A, C-33/11

    La Corte ha ammesso, per gli aeromobili, un'applicazione dell'esenzione anche prima dello stadio finale in presenza di sistemi uniformi di registrazione e autorizzazione; tale soluzione non è stata ritenuta automaticamente estensibile al carburante per navi.

Massime di principio

  • Per le esenzioni IVA relative a beni destinati a navi o altri mezzi di trasporto, la regola generale è che l'operazione agevolata debba coincidere con la cessione finale al soggetto che utilizzerà effettivamente i beni.
  • La mera conoscenza della destinazione finale dei beni e la disponibilità di documentazione probatoria non sono normalmente sufficienti a estendere l'esenzione a una cessione effettuata a un intermediario che agisce in nome proprio.
  • Occorre distinguere tra proprietà formale e potere effettivo di disporre del bene: ai fini IVA è decisivo il momento in cui il destinatario può comportarsi concretamente come proprietario.
  • Quando il fornitore consegna direttamente il carburante nei serbatoi della nave e l'intermediario non può materialmente disporne, la cessione può essere qualificata come effettuata direttamente all'armatore, anche se la fattura è intestata all'intermediario.
  • La verifica deve concentrarsi sui contratti, sulle modalità di consegna, sul momento di determinazione della quantità, sul trasferimento del rischio e sul potere effettivo di utilizzo o disposizione dei beni.
  • Le norme nazionali possono stabilire modalità di prova e controllo, ma non possono ampliare autonomamente l'ambito dell'esenzione oltre quello risultante dal diritto dell'Unione.

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