Cassazione Civile, Ordinanza n. 29368/2024 del 13/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per il parziale versamento della TASI 2015, per complessivi euro 299.367, relativo ad alloggi di edilizia residenziale pubblica. L’ente gestore aveva sostenuto che gli immobili dovessero beneficiare dell’esenzione riconosciuta agli alloggi sociali e aveva ottenuto in primo grado l’annullamento dell’accertamento; il Comune aveva poi appellato e la commissione regionale aveva riformato la decisione, ritenendo non provata per ciascuna unità immobiliare la sussistenza dei requisiti dell’alloggio sociale previsti dal decreto ministeriale del 22 aprile 2008. Nel ricorso per cassazione l’ente gestore ha dedotto sei censure: 1) inammissibilità dell’appello comunale per difetto di specificità ex artt. 53 d.lgs. 546/1992 e 342 c.p.c.; 2) motivazione apparente o comunque illogica della sentenza d’appello sulla prova della qualità di alloggio sociale; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la natura degli immobili come fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; 4) violazione delle norme sulla prova e sull’onere probatorio, ritenendo errato affermare che mancasse la prova della qualità di alloggio sociale per ciascuna unità; 5) omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato e lesione del diritto di difesa; 6) falsa applicazione della disciplina IMU/TASI, assumendo che l’esenzione prevista per gli alloggi sociali dovesse valere anche per la TASI 2015.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’appello del Comune conteneva censure sufficientemente specifiche, essendo una contestazione analitica della decisione di primo grado. Ha rigettato il secondo motivo osservando che la motivazione della sentenza regionale, pur contestata, non era apparente né incomprensibile, avendo spiegato che mancava la prova dei requisiti agevolativi per ciascuna unità immobiliare. Ha ritenuto infondati anche il terzo, quarto e quinto motivo, assorbiti nella medesima critica alla valutazione probatoria e alla motivazione di merito. Sul sesto motivo, la Corte ha chiarito il quadro normativo ratione temporis: per la TASI dovuta nel 2015 gli alloggi sociali erano comunque soggetti al tributo, perché l’esenzione prevista per l’IMU non si estendeva automaticamente alla TASI fino alla modifica legislativa efficace dal 1 gennaio 2016. La Corte ha formulato un principio di diritto in tal senso e ha confermato la soccombenza della ricorrente con condanna alle spese e agli effetti sul contributo unificato.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
motivi specifici dell'impugnazione
Nel processo tributario l’appello è ammissibile se l’atto esprime in modo chiaro e univoco la volontà di contestare la decisione, anche riproponendo le ragioni già svolte in primo grado; la sanzione di inammissibilità va interpretata restrittivamente.
art. 342 c.p.c.
È richiamato in relazione al diverso regime dell’appello civile ordinario, non sovrapponibile al contenzioso tributario regolato dall’art. 53 d.lgs. 546/1992.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Le censure in cassazione sono state formulate per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo, ma sono state tutte respinte.
art. 111 Cost.
La motivazione della sentenza deve consentire il controllo sul ragionamento decisorio; una motivazione apparente è nulla perché non raggiunge il minimo costituzionale.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve contenere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro generale della motivazione della sentenza, richiamato in parallelo alla disciplina del processo tributario.
art. 156 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità della sentenza, ma senza successo.
art. 115 c.p.c.
Invocato per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione del giudice di merito sull’insufficienza della prova.
art. 2697 c.c.
L’onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti dell’esenzione grava sul contribuente che la invoca.
art. 13, comma 2, lett. b, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
L’esenzione IMU per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali non si estende automaticamente alla TASI nel periodo 2014-2015.
L. 22 dicembre 2011, n. 214
Norma di conversione del d.l. 201/2011 richiamata per la disciplina dell’esenzione IMU.
L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 639, 669, 671, 676, 731
La TASI, nel testo applicabile al 2015, colpiva anche l’abitazione principale; l’esclusione per gli alloggi sociali è intervenuta solo dal 1 gennaio 2016 con la modifica del comma 669.
L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 14
Ha modificato la disciplina TASI con effetto dal 1 gennaio 2016, equiparando gli alloggi sociali all’abitazione principale ai fini dell’esclusione dal tributo.
d.m. 22 aprile 2008
Definisce gli alloggi sociali e i relativi requisiti; nel caso concreto la prova della loro sussistenza è stata ritenuta mancante per ciascuna unità immobiliare.
d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i
È richiamato dalla ricorrente nella censura sulla disciplina fiscale, ma la Corte esclude che tale richiamo conduca all’esenzione TASI per il 2015.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’appello è specifico quando, pur in forma sintetica, consente di individuare con chiarezza la decisione impugnata e le ragioni della contestazione; non è necessaria una riproduzione formalistica di nuovi motivi se l’atto mostra in modo univoco il dissenso rispetto alla sentenza di primo grado.
- La sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità va applicata restrittivamente: basta che l’atto, letto nel suo complesso, esprima la volontà di ottenere il riesame della decisione e contenga censure comprensibili.
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di ricostruire la ratio decidendi o è affetta da contrasti insanabili, perplessità o incomprensibilità; non basta la mera non condivisione della valutazione del giudice di merito.
- Chi invoca un’esenzione tributaria deve provarne i presupposti di fatto; la mera dichiarazione formale o la qualificazione unilaterale del bene non sono sufficienti se non sono dimostrati i requisiti richiesti dalla norma.
- L’esenzione IMU prevista per gli alloggi sociali non si estende automaticamente ad altri tributi locali: per la TASI, nel regime vigente fino al 31 dicembre 2015, gli alloggi sociali restavano imponibili salvo specifiche detrazioni o agevolazioni comunali.
- Quando il legislatore modifica una disciplina fiscale con effetto dal periodo successivo, non è consentito applicare retroattivamente la nuova esclusione al periodo d’imposta precedente in assenza di una previsione espressa.
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