Cassazione Civile, Ordinanza n. 06970/2024 del 14/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (utente)
La controversia
Alcuni utenti del servizio idrico e fognario avevano agito per ottenere l'accertamento del rapporto contrattuale e la restituzione delle somme pagate a titolo di quota di depurazione ritenuta non dovuta, oltre al risarcimento dei danni per asserito inadempimento e violazione della Carta dei Servizi. Nel giudizio di merito era stata coinvolta la società poi subentrata nella gestione del servizio. Il Tribunale aveva ritenuto non dovuto il corrispettivo per la depurazione, aveva imputato i pagamenti alla società inizialmente convenuta e aveva accolto la domanda restitutoria di quest'ultima verso la società subentrante. La società subentrante ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, deducendo in sintesi: errata applicazione della disciplina del servizio idrico integrato e della depurazione; erronea qualificazione della pretesa come rapporto contrattuale con conseguente indebita ripetizione; violazione delle regole su inadempimento, onere della prova e disciplina tariffaria; omesso esame di documenti; errata applicazione della prescrizione decennale in luogo di quella quinquennale ex art. 2948 c.c. La società subentrata originariamente convenuta ha proposto ricorso incidentale sostanzialmente sovrapponibile. Nel frattempo la ricorrente principale ha rinunciato al ricorso a seguito di precedente ordinanza di legittimità conforme; la Corte ha quindi dichiarato estinto il ricorso principale e ha rigettato l'incidentale, richiamando una serie di precedenti che escludono la debenza della quota di depurazione in mancanza del relativo servizio, individuano il soggetto obbligato alla restituzione in chi ha chiesto e ottenuto il pagamento e applicano la prescrizione decennale.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto per rinuncia il ricorso principale. Ha poi rigettato integralmente il ricorso incidentale, ritenendolo infondato perché le questioni sollevate erano già state risolte in senso sfavorevole dalla giurisprudenza di legittimità. Le spese tra ricorrente principale e ricorrente incidentale sono state compensate. La ricorrente principale è stata condannata a rifondere le spese in favore del controricorrente costituito. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.
Norme richiamate
art. 74 d.lgs. 152/2006
richiamato nei motivi di ricorso come norma della disciplina del servizio idrico integrato e della depurazione, senza specifica statuizione autonoma nel provvedimento finale
art. 101 d.lgs. 152/2006
richiamato nei motivi di ricorso
art. 105 d.lgs. 152/2006
richiamato nei motivi di ricorso e nella motivazione in relazione alla disciplina del servizio
art. 2 D.M. 30 settembre 2009, n. 102
richiamato nei motivi di ricorso
artt. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559 e 2033 c.c.
richiamati nei motivi di ricorso; la Corte ribadisce che, in assenza del servizio di depurazione, il pagamento è indebito e l'obbligo restitutorio segue chi ha richiesto e conseguito il pagamento
artt. 105, 154 e 155 d.lgs. 152/2006
richiamati nei motivi di ricorso e nella ricostruzione della disciplina applicabile
art. 113 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso
art. 2697 c.c.
richiamato nei motivi di ricorso; la Corte ribadisce che spetta al gestore provare di aver fornito il servizio corrispondente
artt. 141, 147, 149, 154 e 155 d.lgs. 152/2006
richiamati nei motivi di ricorso
art. 4 l.r. n. 29/2007
richiamato nei motivi di ricorso
art. 8-sexies d.l. 30 dicembre 2008, n. 208 conv. in l. n. 13/2009
richiamato nei motivi di ricorso
art. 2948 c.c.
la Corte ribadisce che la pretesa restitutoria da indebito non è soggetta al termine breve per le prestazioni periodiche, ma alla prescrizione ordinaria decennale
art. 2558 c.c.
richiamato per affermare che, in caso di cessione di ramo d'azienda con subentro nel contratto ancora pendente, gli obblighi restitutori gravano sul subentrante
art. 380-bis.1 c.p.c.
indica la modalità di trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per la statuizione sul contributo unificato ulteriore
Massime di principio
- La quota tariffaria del servizio idrico riferita alla depurazione non è dovuta quando il servizio non sia stato concretamente fruibile o non abbia funzionato per causa non imputabile all'utente, perché viene meno la controprestazione che giustifica il corrispettivo.
- In tema di ripetizione dell'indebito relativo alla tariffa di depurazione, è legittimato passivamente il soggetto che abbia richiesto e incassato il pagamento; se interviene un subentro nel contratto ancora pendente per effetto di cessione di ramo d'azienda, gli obblighi restitutori gravano sul subentrante.
- La natura della pretesa come indebito esclude l'applicazione del termine di prescrizione breve di cui all'art. 2948 c.c. per le prestazioni periodiche e comporta l'applicazione della prescrizione ordinaria decennale.
- Nel giudizio concernente la debenza della quota di depurazione, il gestore che pretenda il corrispettivo deve allegare e provare di avere effettivamente fornito il servizio corrispondente.
- La qualificazione della tariffa di depurazione come corrispettivo e non come tributo consente di applicare i rimedi civilistici della ripetizione dell'indebito e delle restituzioni conseguenti.
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