Sentenza n. 2011/2026 - Firenze, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, n. 482/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per specifici anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno agito in ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, del 19 settembre 2024, n. 482/2024, che aveva riconosciuto a ciascuna il beneficio della carta docente ai sensi dell’art. 1, comma 121, l. 107/2015 e condannato il Ministero ad attribuire la carta elettronica del valore nominale di 500 euro per ciascun anno scolastico, nel rispetto dei vincoli di legge. Il beneficio riguardava Lucia Niccolini per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; Noemi Carmela Lo Re per gli anni 2021/2022 e 2022/2023; Silvia Fazzeri per gli anni 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Le ricorrenti hanno chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. La sentenza era stata ritualmente notificata ai fini dell’esecuzione forzata ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per l’adempimento spontaneo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti, e ha ordinato al Ministero di dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza n. 482/2024 entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Ha nominato fin d’ora, per il caso di persistente inerzia, il Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricandolo di avviare le procedure contabili necessarie all’adempimento. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Il giudizio è trattato come giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a.; il TAR ordina l’esecuzione del giudicato e predispone la nomina del commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Le ricorrenti agiscono lamentando la mancata ottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza di cui in epigrafe che ha dichiarato il diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 (“carta docente”), di Lucia Niccolini per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, di Noemi Carmela Lo Re, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, di Silvia Fazzeri, per gli anni scolastici, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione alle stesse della carta elettronica dell’importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico, per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
La norma è richiamata quale fondamento del beneficio della carta docente, già riconosciuto dalla sentenza da eseguire, nella misura nominale di 500 euro per ciascun anno scolastico interessato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando risulti non eseguita una sentenza ritualmente notificata e sia decorso il termine dilatorio concesso all’amministrazione per l’adempimento spontaneo, il giudice può ordinare l’esecuzione completa ed esatta del giudicato entro un termine determinato.
- A fronte del persistente inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare fin da subito un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia, e individuarne le attività necessarie all’attuazione del giudicato.
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