Sentenza n. 573/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento - della determinazione n. 358 del 9 febbraio 2026, del Direttore del Servizio Acquisti di Area Vasta, recante il provvedimento di “ESCLUSIONE OPERATORI ECONOMICI – PROCEDURA APERTA PI 426135-25 PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI E MATERIALI PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI TERRITORIALI DEL 118 DI AZIENDA USL DI BOLOGNA, AZIENDA USL DI IMOLA E AZIENDA USL DI FERRARA, APPARTENENTI ALL’AREA VASTA EMILIA CENTRO”, comunicata in data 11 febbraio 2026, in relazione al lotto 18; - della nota del 2 marzo 2026, avente a oggetto “GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PI 426135-25 PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI E MATERIALI PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI TERRITORIALI DEL 118 DI AZIENDA USL DI BOLOGNA, AZIENDA USL DI IMOLA E AZIENDA USL DI FERRARA, APPARTENENTI ALL’AREA VASTA EMILIA CENTRO - RISCONTRO A RICHIESTA DI RIESAME DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE”; - di tutti gli atti presupposti, connessi, consequenziali, ancorché non conosciuti e, per l’effetto, per la condanna dell’Amministrazione resistente a riammettere AMBU S.r.l. alla predetta gara e, conseguentemente, a valutare l’offerta economica presentata da AMBU S.r.l..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal lotto 18 di una procedura aperta per la fornitura di dispositivi e materiali destinati ai servizi territoriali del 118, nonché conferma dell’esclusione in sede di riesame
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava l’esclusione dalla gara, motivata dalla ritenuta non conformità del prodotto offerto, qualificato come “non regolabile come richiesto – NON CONFORME”. Deduceva plurimi vizi del provvedimento, evidenziando in particolare che il prodotto escluso coincideva con quello già utilizzato dalla stazione appaltante e che i relativi requisiti erano stati individuati proprio sulla base dei prodotti in uso. Rilevava inoltre che il prodotto era stato già oggetto di aggiudicazione in una precedente gara caratterizzata da requisiti più stringenti rispetto a quelli della procedura in esame. Dopo l’esclusione, la ricorrente aveva chiesto il riesame amministrativo, ma la stazione appaltante aveva inizialmente confermato il provvedimento, rendendo necessaria l’impugnazione giudiziale.
La decisione
Nel corso del giudizio, a seguito della notifica e del deposito del ricorso, la stazione appaltante ha riesaminato la posizione della ricorrente e, con determinazione del 17 marzo 2026, ha annullato in autotutela la precedente determinazione di esclusione, riammettendo l’operatore economico alle fasi successive della gara. Poiché la pretesa sostanziale dedotta in giudizio, consistente nella riammissione alla procedura, è stata integralmente soddisfatta, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese, ha applicato la regola della soccombenza nei confronti della stazione appaltante, rilevando che essa non aveva adottato un tempestivo intervento in autotutela prima della notificazione del ricorso. L’Azienda USL è stata condannata al pagamento di 3.000 euro, oltre accessori se dovuti. Le spese sono state invece compensate nei rapporti con la controinteressata.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
definizione della controversia con sentenza in forma semplificata
Il giudizio è stato definito in forma semplificata, ravvisandosi i relativi presupposti e previo avviso alle parti.
art. 34 c.p.a.
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale fatta valere sia stata integralmente soddisfatta.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione annulla in autotutela il provvedimento impugnato e soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice amministrativo deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, anziché pronunciarsi sul merito dei vizi dedotti.
- La riammissione dell’operatore economico alle fasi successive della gara soddisfa integralmente la domanda di annullamento dell’esclusione quando tale riammissione costituisce l’utilità sostanziale perseguita con il ricorso.
- L’annullamento in autotutela intervenuto dopo la proposizione del ricorso non comporta necessariamente la compensazione delle spese: qualora l’amministrazione non abbia adottato tempestivamente il riesame richiesto prima della notificazione del ricorso, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale o sostanziale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 93/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 94/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 95/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 96/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 97/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 98/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →