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Ordinanza

Ordinanza n. 10/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, nei limiti dell'interesse del ricorrente: - del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo n. -OMISSIS-, avente ad oggetto il concorso per titoli di cui all'art. 554 del d.lgs n. 297/1994, per l'aggiornamento e l'integrazione della graduatoria permanente provinciale concernente il profilo professionale di collaboratore scolastico dell'area collaboratori (ex area A) della scuola, limitatamente alle previsioni di cui all'annesso all. 1, avente ad oggetto “avvertenze alle tabelle A1 - A2 - A3 - A4 - A5”, nella parte di esso afferente al punteggio da assegnare per il servizio militare prestato; - della conseguente graduatoria permanente provinciale concernente il profilo di collaboratore scolastico dell'area collaboratori relativa alla provincia di L'Aquila, redatta dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo - Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila, pubblicata in data -OMISSIS-, nella parte di essa afferente al punteggio assegnato al ricorrente; - dei provvedimenti del medesimo Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo - Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila nn. -OMISSIS-, aventi ad oggetto, ai fini della immissione in ruolo, l'individuazione dei destinatari dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, nelle parti di essi in cui il ricorrente non è stato inserito nell'elenco di essi destinatari; - laddove possa occorre, del contratto di lavoro stipulato dal controinteressato Mauro Santavicca, sebbene non conosciuto dal ricorrente; - degli atti presupposti o conseguenti; Accertamento del diritto al riconoscimento, per il servizio militare di leva obbligatorio prestato dal ricorrente -OMISSIS-, di 6 (sei) punti ai fini dell'attribuzione del proprio punteggio nella predetta graduatoria provinciale permanente, nonché la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente all'adozione di tutti gli atti necessari all'attribuzione del corretto punteggio.

Giustizia amministrativa202500554

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: criteri di attribuzione del punteggio per il servizio militare, graduatoria permanente provinciale ATA e conseguenti individuazioni dei destinatari di contratti a tempo indeterminato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale relativo al concorso per titoli previsto dall'art. 554 del d.lgs. 297/1994, limitatamente ai criteri contenuti nell'allegato concernenti il punteggio per il servizio militare prestato, nonché la graduatoria provinciale permanente per il profilo di collaboratore scolastico nella parte relativa al proprio punteggio e i successivi provvedimenti di individuazione dei destinatari delle immissioni in ruolo, chiedendo l'attribuzione di sei punti per il servizio militare di leva obbligatorio e l'adozione degli atti conseguenti. Ha inoltre chiesto, ove occorrente, l'annullamento del contratto stipulato da un controinteressato. Il ricorrente ha domandato la sospensione cautelare degli atti impugnati e ha formulato istanza di rimessione in termini a seguito dell'esito negativo di una notificazione. La questione sostanziale riguarda la legittimità dei criteri discrezionalmente stabiliti dall'amministrazione per la valutazione del servizio militare ai fini della formazione della graduatoria.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza di rimessione in termini, ritenendo che l'esito negativo della notificazione richiesta il 23 ottobre 2025 non fosse imputabile al ricorrente. Ha inoltre ritenuto sussistente la propria giurisdizione, distinguendo la controversia dalla mera pretesa al riconoscimento di un punteggio previsto direttamente dalla legge: la domanda principale è rivolta contro l'atto amministrativo generale con cui l'amministrazione ha esercitato potestà autoritativa e discrezionale nella definizione dei criteri di inserimento nelle graduatorie. La domanda cautelare è stata invece respinta per insussistenza del fumus boni iuris. Secondo il Collegio, non appare irragionevole attribuire al servizio militare prestato non in costanza di rapporto il punteggio riconosciuto alla prestazione lavorativa presso altra pubblica amministrazione. Il servizio militare viene comunque valutato nel curriculum professionale, con una diversa modulazione del punteggio giustificata dall'esigenza di tutelare chi abbia dovuto lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 554 d.lgs. 297/1994

    Costituisce la base normativa del concorso per titoli volto all'aggiornamento e all'integrazione della graduatoria permanente provinciale del personale ATA.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001

    Il Collegio richiama l'orientamento secondo cui il procedimento di formazione delle graduatorie ATA non rientra nelle procedure concorsuali devolute alla giurisdizione amministrativa in base a tale disposizione; nondimeno, trattandosi di impugnazione dell'atto autoritativo con cui sono stati definiti discrezionalmente i criteri di inserimento, ritiene sussistente la giurisdizione amministrativa.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale sulla quale il TAR è chiamato a pronunciarsi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La controversia sulle graduatorie ATA appartiene alla giurisdizione amministrativa quando la domanda principale investe direttamente l'atto amministrativo con cui l'amministrazione, esercitando potestà autoritativa, definisce discrezionalmente i criteri di inserimento e di valutazione; l'accertamento della posizione individuale del candidato costituisce conseguenza della rimozione dell'atto impugnato.
  • Non è di per sé irragionevole attribuire al servizio militare prestato non in costanza di rapporto un punteggio parametrato alla prestazione lavorativa svolta presso altra pubblica amministrazione, purché il servizio sia comunque valorizzato nel curriculum e la modulazione del punteggio tenga conto dell'esigenza di tutelare chi abbia lasciato il lavoro per adempiere agli obblighi militari.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciGiurisdizione e ripartoTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

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