Cassazione Penale, Ordinanza n. 30232/2026 del 07/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la sua istanza di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati separatamente giudicati in precedenza. Ha dedotto violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che il giudice non avesse correttamente applicato i criteri di individuazione dell'unicità del disegno criminoso. In particolare, la ricorrente ha valorizzato la vicinanza geografica e temporale dei fatti e ha affermato che lo stupefacente rinvenuto nella sua abitazione nel febbraio 2024 era già detenuto da epoca anteriore; ha inoltre lamentato che fosse stato svalutato il suo stato di tossicodipendenza, che a suo dire costituiva indice della programmazione unitaria dei fatti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse fatto corretto governo dei principi in tema di continuazione, dando conto in modo logico e non contraddittorio dell'eterogeneità dei reati e della loro commissione a distanza temporale di un anno. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, nei reati distanziati nel tempo, si presume salvo prova contraria che i fatti successivi non fossero stati specificamente progettati al momento del primo reato, con conseguente negazione della continuazione. Quanto al dedotto stato di tossicodipendenza, la Corte ha osservato che il giudice dell'esecuzione lo aveva esaminato e aveva motivatamente escluso l'esistenza di una documentabile relazione tra tale condizione e i reati giudicati. Alla declaratoria di inammissibilità ha fatto seguito la condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
comma 1, ultima proposizione
nel procedimento esecutivo la tossicodipendenza va valutata come possibile elemento idoneo a giustificare una preventiva programmazione unitaria, ma solo se sussiste una relazione tra tale stato e i reati e ricorrono le altre condizioni della continuazione.
la continuazione presuppone un programma criminoso di massima già elaborato in origine, ancorché poi attuato con ulteriori specifiche volizioni.
in caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi generalità e dati identificativi.
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per giustificare la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, occorre una verifica rigorosa dell'esistenza di un programma criminoso unitario già presente almeno nelle linee essenziali al momento del primo reato.
- La sola omogeneità dei reati, la contiguità spazio-temporale o l'identità del bene protetto non bastano, da sole, a dimostrare l'unicità del disegno criminoso.
- Quando i reati sono commessi a distanza temporale significativa, si presume, salvo prova contraria, che i successivi non fossero stati progettati specificamente fin dall'origine.
- Lo stato di tossicodipendenza può rilevare ai fini della continuazione solo se risulta documentalmente collegato ai reati e idoneo a spiegare una programmazione unitaria; non è sufficiente una mera allegazione astratta.
- In sede di legittimità, il ricorso che non si confronti in modo specifico con la motivazione logica dell'ordinanza impugnata è inammissibile.
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