Cassazione Penale, Sentenza n. 36206/2023 del 30/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Fazzari impugna l'ordinanza che, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto la sua opposizione e ha dichiarato cessati gli effetti penali limitatamente al reato abrogato (art. 485 c.p.) disponendo l'eliminazione di 5 giorni di reclusione dall'aumento complessivo applicato per continuazione. Il ricorrente sostiene che l'abolitio criminis intervenuta su una delle fattispecie oggetto della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) travolge l'intero negozio processuale: poiché la pena era frutto di un accordo complessivo, la sopravvenuta illegalità di una delle componenti renderebbe necessario rinnovare l'accordo o, comunque, rideterminare la pena solo con il consenso delle parti. Fa riferimento al principio affermato dalle Sezioni Unite circa l'illegittimità sopravvenuta della pena concordata sulla base di parametri edittali di norma poi abrogata/incostituzionalizzata e deduce che l'ordinanza impugnata avrebbe erroneamente richiamato pronunce attinenti a procedimenti ordinari, non applicabili al rito su richiesta delle parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha richiamato il principio consolidato (anche Sez. U. n. 40256/2018) secondo il quale, in caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per una pluralità di reati in continuazione, l'abolitio criminis di uno dei reati non determina automaticamente la nullità dell'accordo negoziale: se nella motivazione della sentenza originaria sono stati indicati in modo puntuale i criteri di computo e la misura dell'aumento per ciascun reato satellite, è sufficiente eliminare la porzione di pena corrispondente al reato abrogato. Nel caso concreto il primo giudice aveva individuato matematicamente la parte di pena riferibile al reato abrogato (aumento uguale per tutti i reati), operazione che la Corte ha ritenuto logica e non contestata con specificità dal ricorrente. Perciò la riduzione operata è legittima e non richiede il consenso delle parti. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 673 cod. proc. pen.
Norma richiamata nell'ambito dell'opposizione ai provvedimenti dell'esecuzione (procedura esperita dal ricorrente).
art. 676 cod. proc. pen.
Richiamato quale norma che disciplina l'opposizione ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione.
art. 444 cod. proc. pen.
Regola la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; la Corte interpreta che, se la motivazione indica con sufficiente precisione i criteri di computo e l'aumento per ciascun reato satellite, la sopravvenuta abolizione di un reato non impone necessariamente la rinegoziazione dell'accordo.
art. 485 cod. pen.
Reato che è stato oggetto di abolitio criminis nella fattispecie; la sopravvenuta abrogazione ha dato luogo alla rimozione della corrispondente porzione di pena.
art. 1, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 7/2016
Fonte legislativa dell'abolitio criminis invocata: la Corte applica l'abolitio eliminando la quota di pena riferibile al reato estinto senza travolgere l'intero accordo, ove la motivazione originaria lo consenta.
Sez. U. n. 40256 del 19/07/2018
Giurisprudenza di legittimità richiamata: stabilisce che l'illegittimità sopravvenuta della pena concordata non determina automaticamente la nullità dell'accordo se la motivazione consente di ripartire e correggere la pena eliminando la parte riferibile alla fattispecie venuta meno.
sentenza Corte costituzionale 13/06/2000, n. 186
Richiamata in relazione alla valutazione sulla colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per addebitare colpa al ricorrente e, nondimeno, ha disposto la condanna alle spese e alla somma per la cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'onere delle spese e la condanna al versamento in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre al ricorrente il pagamento di 3.000 euro.
Massime di principio
- Quando una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) riguarda più reati in continuazione e uno di essi è successivamente abrogato, non sempre è necessario rinnovare l'accordo: se la motivazione originaria indica chiaramente i criteri di calcolo e la quota di aumento attribuita a ciascun reato satellite, il giudice può semplicemente detrarre la porzione di pena corrispondente al reato sopravvenuto abolito.
- L'abolitio criminis non travolge l'intero negozio processuale se non ha inciso su elementi essenziali dell'accordo negoziale (reato più grave, pena base, criterio di distribuzione degli aumenti); è onere del ricorrente dimostrare con precisione l'arbitrarietà o l'irragionevolezza della ripartizione della pena.
- Se la motivazione della sentenza di applicazione della pena non è sufficientemente dettagliata riguardo alla ripartizione delle quote di aumento, potrebbe rendersi necessaria la rinnovazione dell'accordo o una nuova determinazione della pena, anche con il coinvolgimento delle parti.
- La Corte può dichiarare inammissibile un ricorso per genericità quando il ricorrente non specifica in modo non equivoco i punti di illegittimità e non espone elementi concreti che mettano in crisi la logica dosimetrica adottata dal giudice di primo grado.
- In ipotesi non complesse e su principi consolidati, la Corte può adottare motivazione semplificata; la declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e al versamento di somme alla cassa delle ammende.
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