Corte di giustizia, Sentenza C-16/22
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 2 marzo 2023. — MS. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Graz. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2014/41/UE – Ordine europeo di indagine – Articolo 1, paragrafo 1 – Nozione di “autorità giudiziaria” – Articolo 2, lettera c) – Nozione di “autorità di emissione” – Ordine emesso da un’amministrazione tributaria senza convalida da parte di un giudice o di un pubblico ministero – Amministrazione tributaria che assume i diritti e gli obblighi della Procura nell’ambito di un’indagine penale tributaria. — Causa C-16/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che, nella disciplina dell’ordine europeo di indagine, esiste una distinzione netta tra le autorità giudiziarie indicate tassativamente dalla direttiva e le altre autorità competenti. Un ufficio tributario che, nel sistema nazionale, svolge indagini penali autonome non può essere assimilato a un pubblico ministero ai fini dell’articolo 2, lettera c), punto i), neppure se ne assume funzioni e poteri. L’ordine da esso emesso richiede quindi, se ricondotto al punto ii), una convalida da parte di un’autorità giudiziaria.
Ordine europeo di indagine: un ufficio tributario che conduce autonomamente indagini penali fiscali non può essere qualificato come "autorità giudiziaria" ai sensi della direttiva 2014/41/UE, ma solo eventualmente come "altra autorità competente" soggetta a convalida giudiziaria.
La questione giuridica
Se l’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, e l’articolo 2, lettera c), punto i), della direttiva 2014/41/UE debbano essere interpretati nel senso che un’amministrazione tributaria di uno Stato membro, pur appartenente al potere esecutivo, che in base al diritto nazionale conduce autonomamente indagini penali tributarie in luogo della procura e ne assume diritti e obblighi, possa essere considerata "autorità giudiziaria" e "autorità di emissione" di un ordine europeo di indagine.
Principio di diritto
Ai fini della direttiva 2014/41/UE, la nozione di "autorità giudiziaria" e quella di "autorità di emissione" di cui all’articolo 2, lettera c), punto i), sono riservate alle autorità espressamente elencate dalla disposizione, cioè giudici, organi giurisdizionali, magistrati inquirenti e pubblici ministeri competenti; un’amministrazione tributaria appartenente al potere esecutivo che svolga autonomamente indagini penali fiscali, anche se per il diritto nazionale assume i diritti e gli obblighi della procura, non rientra in tale nozione. Essa può tuttavia costituire una "altra autorità competente" ai sensi dell’articolo 2, lettera c), punto ii), purché l’ordine sia convalidato da un’autorità giudiziaria prima della trasmissione allo Stato di esecuzione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2014/41/UE
- Articolo 1, paragrafo 1, direttiva 2014/41/UE
- Articolo 2, lettera c), direttiva 2014/41/UE
- Articolo 2, lettera c), punto i), direttiva 2014/41/UE
- Articolo 2, lettera c), punto ii), direttiva 2014/41/UE
- Articolo 4 direttiva 2014/41/UE
- Articolo 33 direttiva 2014/41/UE
Ordine europeo di indagine emesso da un’amministrazione tributaria
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’"Oberlandesgericht Graz" nell’ambito del riconoscimento in Austria di un ordine europeo di indagine emesso da un ufficio finanziario tedesco competente per le cause penali tributarie. Il caso verte sulla qualificazione di tale ufficio, che nel diritto tedesco può condurre autonomamente indagini penali fiscali assumendo i diritti e gli obblighi della procura.
Fatti e procedimento principale
L’Ufficio finanziario di Düsseldorf conduceva un’indagine per evasione fiscale nei confronti di MS, sospettata di non aver dichiarato ricavi derivanti dalla gestione di una casa di appuntamenti, con un’incidenza fiscale di circa 1,6 milioni di euro. A fini istruttori l’ufficio emetteva un ordine europeo di indagine diretto alla Procura di Graz, chiedendo di acquisire da una banca austriaca documenti relativi a conti intestati a MS.
L’ordine era stato indicato nella sezione K del modulo come emesso da un’"autorità giudiziaria" e non era stata compilata la sezione L sulla convalida. Successivamente, su richiesta della procura austriaca, un giudice del Landesgericht für Strafsachen Graz autorizzava l’esecuzione dell’atto. MS impugnava l’ordinanza, sostenendo che l’ufficio tributario tedesco non potesse essere considerato né "autorità giudiziaria" né "autorità di emissione" ai sensi della direttiva 2014/41.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiedeva se un Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung, autorizzato dal diritto nazionale a esercitare i poteri e i doveri del pubblico ministero in relazione a determinati reati, possa essere qualificato come:\n- "autorità giudiziaria" ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2014/41;\n- "autorità di emissione" ai sensi dell’articolo 2, lettera c), punto i), della stessa direttiva.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare la direttiva 2014/41/UE sull’ordine europeo di indagine penale, e segnatamente:\n- l’articolo 1, paragrafo 1, che definisce l’OEI come decisione giudiziaria emessa o convalidata da un’autorità competente;\n- l’articolo 2, lettera c), punto i), che elenca tassativamente giudice, organo giurisdizionale, magistrato inquirente e pubblico ministero;\n- l’articolo 2, lettera c), punto ii), che include qualsiasi altra autorità competente, purché l’ordine sia convalidato da un’autorità giudiziaria;\n- l’articolo 4, che distingue procedimenti avviati da autorità giudiziarie e procedimenti avviati da autorità amministrative;\n- l’articolo 33, relativo alla notifica alla Commissione delle autorità competenti.
Ragionamento della Corte
La Corte interpreta la direttiva secondo il dato letterale, il contesto e la finalità. Sul piano letterale, osserva che l’articolo 2, lettera c), distingue nettamente due categorie alternative di autorità di emissione: quelle elencate al punto i) e le "altre autorità" del punto ii). L’elenco del punto i) è tassativo e comprende solo soggetti che partecipano all’amministrazione della giustizia; le amministrazioni tributarie non vi sono menzionate.
Sul piano sistematico, l’articolo 4 conferma la distinzione tra procedimenti avviati da autorità giudiziarie e procedimenti avviati da autorità amministrative. Inoltre, l’articolo 1 e l’articolo 2 mostrano che l’emissione di un OEI richiede comunque l’intervento di un’autorità giudiziaria: o l’ordine è emesso direttamente da essa, oppure, se emesso da un’"altra autorità", deve essere convalidato.
Quanto alla finalità della direttiva, la Corte ribadisce che l’OEI mira a semplificare e accelerare la cooperazione giudiziaria penale, garantendo al tempo stesso chiarezza e certezza sull’autorità emittente e sull’eventuale necessità di convalida. Accogliere la tesi secondo cui un ufficio tributario che sostituisce la procura possa essere equiparato a quest’ultima ai sensi del punto i) comprometterebbe la distinzione tra autorità giudiziarie e amministrative e introdurrebbe incertezza nel sistema.
Decisione e principio affermato
La Corte conclude che un’amministrazione tributaria appartenente al potere esecutivo, pur se in base al diritto nazionale conduce autonomamente indagini penali tributarie e assume diritti e obblighi della procura, non può essere qualificata come "autorità giudiziaria" né come "autorità di emissione" ai sensi dell’articolo 2, lettera c), punto i). Essa può però rientrare nella nozione di "altra autorità competente" di cui al punto ii), a condizione che l’OEI sia convalidato da un’autorità giudiziaria prima della trasmissione allo Stato di esecuzione.
Effetti pratici
Per la prassi, la sentenza impone di verificare con precisione la base istituzionale dell’autorità che emette l’ordine europeo di indagine. Quando l’ordine proviene da un’autorità amministrativa, anche se investita nel caso concreto di poteri assimilabili a quelli della procura, non basta la qualificazione interna: occorre la convalida giudiziaria prevista dalla direttiva per evitare problemi di riconoscimento ed esecuzione nello Stato membro destinatario.
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