Sentenza n. 793/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento prot. gen. 0046351 del 25.10.2024 con il quale il comune di Monte Argentario ha dichiarato la improcedibilità e, comunque, la inammissibilità, con conseguente archiviazione pratica, della S.C.I.A. in Sanatoria rubricata al prot. n. 40762 del 14/11/2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di improcedibilità e inammissibilità, con archiviazione, della SCIA in sanatoria relativa a opere edilizie comportanti la modifica dei prospetti di un fabbricato in area soggetta a vincolo paesaggistico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, proprietario di un immobile acquisito tramite procedura esecutiva, impugnava il provvedimento comunale che aveva dichiarato improcedibile e inammissibile la SCIA in sanatoria presentata per regolarizzare opere di manutenzione straordinaria, realizzazione di un cancello e pergole in legno e modifiche dei prospetti, nonché una richiesta di autorizzazione paesaggistica postuma. Deduceva, in primo luogo, la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, poiché l'atto inibitorio non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi. Deduceva, inoltre, la tardività del provvedimento, adottato oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 19, comma 6-bis, l. 241/1990. Il ricorrente sosteneva, in particolare, che la SCIA in sanatoria avrebbe potuto produrre effetti nonostante il decorso del termine previsto per l'esercizio dei poteri inibitori.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha escluso l'applicabilità del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 al procedimento relativo alla SCIA, in ragione della specialità di tale procedimento. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto che le opere, avendo comportato la modifica dei prospetti di un fabbricato situato in area sottoposta a vincolo paesaggistico, rientrassero nella categoria della ristrutturazione pesante, per la quale l'art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001 richiede il permesso di costruire. Ai sensi dell'art. 209 l.r. Toscana 65/2014, le opere realizzate in assenza di permesso possono essere sanate soltanto mediante un espresso accertamento di conformità e non tramite la SCIA in sanatoria prevista dall'art. 209-bis della medesima legge, riferita agli interventi realizzati in parziale difformità dal permesso o con variazioni essenziali. SCIA e permesso di costruire costituiscono meccanismi di legittimazione diversi e infungibili: una SCIA presentata per opere soggette a titolo espresso non produce effetti legittimanti e le opere restano soggette ai poteri di vigilanza edilizia esercitabili senza limiti temporali ai sensi dell'art. 27 d.P.R. 380/2001. Il Collegio ha inoltre rilevato che il ricorrente aveva già presentato un'istanza di accertamento di conformità, respinta dal Comune, e che tale precedente provvedimento rappresentava l'unica manifestazione giuridicamente rilevante del potere di sanatoria ordinaria nella fattispecie. Poiché il provvedimento impugnato era fondato su una pluralità di ragioni autonome e il rigetto della censura relativa a una di esse era sufficiente a sorreggerlo, il TAR ha dichiarato non necessario esaminare le ulteriori doglianze. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 4.000 euro oltre IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto non si applica al procedimento relativo alla SCIA, caratterizzato da una disciplina speciale.
art. 19, comma 6-bis, l. 241/1990
Il termine di trenta giorni per l'esercizio dei poteri inibitori non impedisce l'intervento dell'amministrazione quando la segnalazione riguarda opere prive di efficacia legittimante perché soggette a permesso di costruire.
art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001
Le opere che comportano la modifica dei prospetti di un fabbricato in area vincolata sono state qualificate come ristrutturazione pesante, soggetta a permesso di costruire.
art. 27 d.P.R. 380/2001
Il potere di vigilanza edilizia sulle opere abusive realizzate sulla base di una SCIA inidonea a legittimarle è esercitabile senza limiti di tempo.
art. 209 l.r. Toscana 65/2014
Le opere realizzate in assenza di permesso di costruire possono essere sanate mediante espresso provvedimento di accertamento di conformità.
art. 209-bis l.r. Toscana 65/2014
La SCIA in sanatoria riguarda gli interventi realizzati in parziale difformità dal permesso o con variazioni essenziali, non le opere eseguite in assenza del permesso richiesto.
Massime di principio
- Quando opere edilizie comportano la modifica dei prospetti di un fabbricato situato in area sottoposta a vincolo paesaggistico e rientrano nella ristrutturazione pesante, la loro legittimazione richiede il permesso di costruire.
- La SCIA e il permesso di costruire sono titoli edilizi diversi e infungibili; una SCIA presentata per interventi soggetti a permesso di costruire non produce effetti legittimanti, né immediati né differiti, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
- Le opere realizzate sulla base di una SCIA priva di efficacia legittimante restano abusive e sono soggette ai poteri ordinari di vigilanza edilizia, esercitabili senza limiti temporali.
- Le opere realizzate in assenza di permesso di costruire possono essere regolarizzate, secondo la disciplina regionale applicabile, mediante un espresso accertamento di conformità e non mediante la SCIA in sanatoria prevista per interventi in parziale difformità o con variazioni essenziali.
- Nel procedimento relativo alla SCIA non trova applicazione il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990, in ragione della specialità del relativo regime.
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più ragioni autonome, il rigetto della censura diretta contro una sola ragione sufficiente a sorreggerlo determina la carenza di interesse all'esame delle ulteriori censure.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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