Sentenza del 11/12/2015 n. 10021 - Comm. Trib. Prov. Milano
IVA - OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI - ONERE DELLA PROVA - Dimostrazione della consapevolezza del cessionario - A carico dell'Amministrazione finanziaria - Diritto di detrazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il diritto del cessionario alla detrazione dell’IVA indicata in fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, ossia operazioni realmente eseguite ma formalmente riferite a un cedente diverso da quello effettivo. Il punto centrale è stabilire su chi ricada l’onere di provare che il cessionario fosse consapevole della falsità delle fatture o che avesse partecipato o contribuito al disegno fraudolento.
La decisione
La pretesa dell’Amministrazione finanziaria non può fondarsi sul solo carattere soggettivamente inesistente delle operazioni. Il cessionario non è tenuto a dimostrare che il cedente abbia effettivamente versato l’IVA indicata in fattura né a svolgere verifiche generalizzate sull’adempimento fiscale del cedente. Spetta invece all’Amministrazione finanziaria fornire elementi concreti e specifici idonei a dimostrare la partecipazione del cessionario alla frode o la sua consapevolezza, o ragionevole conoscibilità, della falsità delle fatture. In assenza di tale prova, il diritto alla detrazione dell’IVA sussiste.
Norme richiamate
Principi in materia di diritto alla detrazione IVA e operazioni soggettivamente inesistenti
In materia di operazioni soggettivamente inesistenti, il cessionario non ha alcun onere di accertarsi che il cedente abbia posto effettivamente a suo carico l’ammontare dell’imposta esposta in fattura.
Il diritto alla detrazione non può essere negato al cessionario in modo automatico per il solo fatto che il soggetto indicato in fattura non coincida con l’effettivo cedente. È necessario provare la consapevolezza o il coinvolgimento del cessionario nella frode.
Regole sull’onere della prova a carico dell’Amministrazione finanziaria
Incombendo invece in capo all’Amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare la partecipazione e/o il coinvolgimento del cessionario al disegno fraudolento e/o la consapevolezza della stessa circa la falsità delle fatture utilizzate.
L’Amministrazione deve fornire elementi oggettivi, specifici e concordanti dai quali risulti che il cessionario sapeva, o avrebbe dovuto sapere con l’ordinaria diligenza richiesta, di partecipare a un’operazione fraudolenta.
Massime di principio
- Quando l’operazione economica è realmente avvenuta ma la fattura identifica un cedente diverso da quello effettivo, il diritto alla detrazione non viene meno automaticamente.
- L’Amministrazione finanziaria deve dimostrare non solo l’irregolarità soggettiva dell’operazione, ma anche la consapevolezza o il coinvolgimento del cessionario nella frode.
- Il contribuente non è tenuto a effettuare controlli equivalenti a un’attività ispettiva sul cedente, né a provare che quest’ultimo abbia versato l’IVA.
- La detrazione può essere negata se emergono indici concreti di frode conosciuti o conoscibili dal cessionario, come anomalie commerciali, prezzi irragionevoli, rapporti anomali tra le parti o carenze documentali significative.
- In assenza di elementi specifici che dimostrino la mala fede o la conoscibilità della frode, prevale il diritto alla detrazione dell’IVA.
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