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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36422/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia riguarda la richiesta di rimborso del 90% delle somme versate a titolo di IRPEF per gli anni 1990-1992, fondata sulla disciplina agevolativa connessa agli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia. Dopo il diniego dell’amministrazione, la contribuente aveva ottenuto ragione in primo grado e la decisione era stata confermata in appello. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190/2014, sostenendo che la successiva decisione della Commissione europea C(2015) 5549 avesse qualificato la misura come aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, con conseguente obbligo per lo Stato italiano di non erogare il rimborso. La contribuente ha resistito, sostenendo che il vincolo europeo riguardasse soltanto l’IVA e non l’IRPEF; inoltre, in memoria ha eccepito la novità della questione e ha chiesto, in subordine, la verifica della soglia de minimis. La Corte ha ritenuto decisiva la disciplina europea sugli aiuti di Stato e ha affermato che il giudice nazionale doveva verificare d’ufficio la compatibilità del beneficio con il regolamento de minimis, accertando anche gli ulteriori presupposti soggettivi e oggettivi, nonché l’assenza di sovra-compensazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassando la sentenza della CTR e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, perché verifichi se il rimborso richiesto rientri nei limiti del regime de minimis e, in generale, nei vincoli derivanti dalla normativa unionale sugli aiuti di Stato. La Corte ha escluso che la questione fosse preclusa dalla sua asserita novità in appello, affermando invece che il giudice di merito avrebbe dovuto rilevare d’ufficio l’incidenza della decisione della Commissione europea e della precedente ingiunzione di sospensione. Ha inoltre precisato che, una volta accertato che il beneficio individuale possa rientrare nel de minimis, occorre verificare non solo la sede dell’impresa nell’area colpita, ma anche la richiesta autocertificazione sugli altri aiuti fruiti nel triennio e l’assenza di sovra-compensazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190

    con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea

    la norma viene letta come chiarificatrice del diritto al rimborso per i soggetti colpiti dal sisma, ma con sospensione dell’agevolazione per le imprese in attesa della verifica di compatibilità con il diritto UE

  • art. 9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289

    costituisce il fondamento interno dell’agevolazione fiscale collegata agli eventi sismici del 1990

  • art. 108 TFUE

    la disciplina agevolativa, secondo la Commissione europea, era stata adottata in violazione della procedura di controllo sugli aiuti di Stato

  • art. 92, n. 1, TFUE

    richiamato come parametro generale degli aiuti di Stato, rispetto al quale il regime de minimis opera come eccezione di irrilevanza

  • art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.

    è il vizio denunciato per violazione di legge nel ricorso per cassazione

  • art. 113, cod. proc. civ.

    richiamato a sostegno del principio per cui il giudice conosce d’ufficio il diritto applicabile, incluse le norme unionali

  • art. 3, comma 2, regolamento UE n. 1407/2013

    indicato come base della soglia de minimis pari a 200.000 euro nel triennio

  • regolamento UE n. 1407/2013

    consente di ritenere non incidente sul mercato interno l’aiuto entro la soglia complessiva triennale e impone la verifica del cumulo con altri aiuti

  • decisione Commissione UE C(2015) 5549

    ha qualificato l’agevolazione fiscale come aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno

  • decisione Commissione del 17 ottobre 2012

    ingiunzione di sospensione obbligatoria per gli organi giurisdizionali, rilevante anche prima della decisione finale del 2015

  • decisione Commissione del 14 agosto 2015

    ha disposto l’annullamento dei pagamenti degli aiuti, confermando la rilevanza europea della misura

  • art. 2697 c.c.

    richiamato solo indirettamente nel contesto dell’onere di provare il rispetto della soglia de minimis e degli altri presupposti

Massime di principio

  • Le decisioni della Commissione europea in materia di aiuti di Stato, incluse le ingiunzioni di sospensione e le decisioni di incompatibilità o di recupero, spiegano effetti immediatamente vincolanti nell’ordinamento interno e impongono al giudice nazionale di conformarsi senza attendere ulteriori iniziative delle parti.
  • Il giudice deve rilevare d’ufficio l’incompatibilità di una misura interna con la disciplina unionale sugli aiuti di Stato, poiché il primato e l’efficacia diretta del diritto UE non sono preclusi da omissioni difensive delle parti nel grado di merito.
  • Nei casi in cui un beneficio fiscale possa rientrare nel regime de minimis, non è sufficiente verificare che il singolo rimborso sia inferiore alla soglia massima: occorre accertare il cumulo con altri aiuti ricevuti nel triennio, mediante apposita autocertificazione o prova equivalente, e verificare l’assenza di sovra-compensazione del danno.
  • Quando la misura agevolativa è destinata a imprese o soggetti che esercitano attività economica, il giudice deve controllare in concreto sia i requisiti soggettivi sia quelli oggettivi di compatibilità con il regolamento de minimis, negando il beneficio se la soglia complessiva è superata.
  • La questione della compatibilità europea di un rimborso fiscale non può essere esclusa per il solo fatto che il giudice di appello non l’abbia esaminata, se la disciplina unionale era già applicabile ed era stata introdotta nel dibattito processuale o comunque era rilevabile d’ufficio.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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